XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3491




PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.

(Princìpi e finalità).

        1. L'esercizio delle attività professionali di acconciatura rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.
        2. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, stabilisce i princìpi di disciplina delle attività professionali di acconciatura.
        3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la presente legge assicura l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nel quadro delle norme in materia di libera concorrenza e di tutela dei consumatori, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.


Art. 2.

(Definizioni ed esercizio dell'attività).

        1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatura".
        2. Le attività professionali di acconciatura comprendono tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
        3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
        4. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
        5. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, purché i soggetti che prestano tali servizi e trattamenti siano titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari di un'impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.
        6. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che siano comunque rispettate le disposizioni previste dalla presente legge.
        7. Lo svolgimento di uno o più trattamenti o servizi di acconciatura presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, da individuare attraverso le norme regionali o comunali indicate all'articolo 4; le relative prestazioni e i trattamenti devono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali, caserme, carceri o istituti di prevenzione e pena.
        8. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.
        9. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti di cui al presente articolo, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Abilitazione professionale).

        1. Per l'esercizio dell'attività di acconciatura è necessaria un'apposita abilitazione professionale conseguita mediante il superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

            a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un anno di inserimento presso un'impresa di acconciatura, al termine del quale è rilasciato un attestato valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, ovvero da un anno di inserimento presso un'impresa del settore;

            b) dall'esercizio per un anno di attività lavorativa specifica successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi di almeno 300 ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante l'attività lavorativa specifica;

                c) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, e dallo svolgimento di corsi di formazione teorica di cui alla lettera b), che possono essere frequentati anche durante il periodo di attività lavorativa.
        2. Le linee direttrici e i criteri generali per la definizione dei principali contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e degli esami sono adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
        3. Tra le materie fondamentali di insegnamento devono essere comunque previste le seguenti: cosmetologia, nozioni di fisiologia e anatomia, nozioni di chimica e dermatologia, nozioni di tricologia, nozioni di psicologia, nozioni di marketing e gestione aziendale, nozioni di informatica, una lingua straniera, legislazione di settore nazionale e comunitaria, cultura generale.
        4. L'abilitazione professionale di cui al comma 1 deve essere posseduta dal titolare o da un addetto responsabile da lui designato per lo svolgimento professionale dell'attività. Nel caso di impresa gestita in forma societaria la qualificazione professionale deve essere posseduta dai soci, o dagli addetti responsabili, che svolgono professionalmente i trattamenti inerenti l'attività.
        5. Per ogni unità o sede locale dell'impresa deve essere designato un addetto responsabile in possesso dell'abilitazione professionale.


Art. 4.

(Poteri delle regioni).

        1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e urbano, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, emanano norme di programmazione e definiscono gli indirizzi per l'insediamento delle attività di acconciatura, dettando disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della presente legge.
        2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno i seguenti fini:

            a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e commerciali;

            b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, in particolare attraverso un'adeguata fissazione delle distanze minime tra gli esercizi;

            c) definire la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti, in conformità alle norme comunitarie e alle leggi in materia di igiene, sanità e sicurezza;

            d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentana delle categorie.

        3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, stabilisce con propria deliberazione i criteri direttivi concernenti il regime autorizzativo ed il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.


Art. 5.

(Sanzioni).

        1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti di cui alla presente legge è comminabile dall'autorità competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e succesive modificazioni.
        2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:

            a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

            b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.


Art. 6.

(Norme transitorie).

        1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo o per donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore.
        2. Gli intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno titolo a conseguire la rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
        3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di barbiere e che intendono conseguire la qualifica professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa:

            a) a presentare ai competenti organi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualifica di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base di una documentazione individuate dai competenti assessorati regionali;

            b) a frequentare un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 300 ore, i cui programmi sono definiti ai sensi dell'articolo 3.

        4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 3, coloro che dimostrano di aver maturato un'esperienza lavorativa presso imprese di barbiere non inferiore a tre anni sono tenuti a frequentare il corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo. I citati corsi possono essere frequentati anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.



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