XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3491
PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. L'esercizio delle attività professionali di
acconciatura rientra nella sfera della libertà di iniziativa
economica privata ai sensi dell'articolo 41 della
Costituzione.
2. La presente legge, nell'ambito della legislazione
esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della
legislazione concorrente in materia di professioni, di cui
all'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione,
stabilisce i princìpi di disciplina delle attività
professionali di acconciatura.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la presente legge
assicura l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità
di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato,
nel quadro delle norme in materia di libera concorrenza e di
tutela dei consumatori, garantendo l'unità giuridica
dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni ed esercizio dell'attività).
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, assumono la denominazione di "attività di
acconciatura".
2. Le attività professionali di acconciatura comprendono
tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei
capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari,
che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o
sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della
barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Resta
fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4
gennaio 1990, n. 1.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della
legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura,
siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale
attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a
titolo gratuito.
5. L'attività di acconciatura può essere svolta presso
apposita sede designata dal committente, in locali che
rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
purché i soggetti che prestano tali servizi e trattamenti
siano titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari di
un'impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.
6. L'attività di acconciatura può essere svolta anche
presso il domicilio dell'esercente, a condizione che siano
comunque rispettate le disposizioni previste dalla presente
legge.
7. Lo svolgimento di uno o più trattamenti o servizi di
acconciatura presso la sede designata dal cliente è ammesso in
caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età
avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente,
da individuare attraverso le norme regionali o comunali
indicate all'articolo 4; le relative prestazioni e i
trattamenti devono essere effettuati dal titolare dell'impresa
autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto
qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni
è ammesso l'esercizio a favore di persone impegnate nei
settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso
strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali,
caserme, carceri o istituti di prevenzione e pena.
8. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di
acconciatura in forma ambulante o di posteggio.
9. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che
vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti
cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori,
inerenti ai trattamenti di cui al presente articolo, non si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Abilitazione professionale).
1. Per l'esercizio dell'attività di acconciatura è
necessaria un'apposita abilitazione professionale conseguita
mediante il superamento di un esame tecnico-pratico preceduto,
in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione
della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue,
seguito da un anno di inserimento presso un'impresa di
acconciatura, al termine del quale è rilasciato un attestato
valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento
aziendale, ovvero da un anno di inserimento presso un'impresa
del settore;
b) dall'esercizio per un anno di attività
lavorativa specifica successiva allo svolgimento di un
rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista
dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da
appositi corsi di almeno 300 ore di formazione teorica,
integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso
l'impresa di acconciatura. I suddetti corsi possono essere
frequentati dal soggetto anche durante l'attività lavorativa
specifica;
c) dall'esercizio di tre anni di attività
lavorativa presso un'impresa di acconciatura, in qualità di
dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al
lavoro, e dallo svolgimento di corsi di formazione teorica di
cui alla lettera b), che possono essere frequentati
anche durante il periodo di attività lavorativa.
2. Le linee direttrici e i criteri generali per la
definizione dei principali contenuti tecnico-culturali dei
programmi dei corsi e degli esami sono adottati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3. Tra le materie fondamentali di insegnamento devono
essere comunque previste le seguenti: cosmetologia, nozioni di
fisiologia e anatomia, nozioni di chimica e dermatologia,
nozioni di tricologia, nozioni di psicologia, nozioni di
marketing e gestione aziendale, nozioni di informatica,
una lingua straniera, legislazione di settore nazionale e
comunitaria, cultura generale.
4. L'abilitazione professionale di cui al comma 1 deve
essere posseduta dal titolare o da un addetto responsabile da
lui designato per lo svolgimento professionale dell'attività.
Nel caso di impresa gestita in forma societaria la
qualificazione professionale deve essere posseduta dai soci, o
dagli addetti responsabili, che svolgono professionalmente i
trattamenti inerenti l'attività.
5. Per ogni unità o sede locale dell'impresa deve essere
designato un addetto responsabile in possesso
dell'abilitazione professionale.
Art. 4.
(Poteri delle regioni).
1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore
compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e
urbano, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria e
dei consumatori maggiormente rappresentative, emanano norme di
programmazione e definiscono gli indirizzi per l'insediamento
delle attività di acconciatura, dettando disposizioni ai
comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle
disposizioni della presente legge.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno i seguenti
fini:
a) valorizzare la funzione di servizio delle
imprese di acconciatura, anche nel quadro della
riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le
altre attività di servizio e commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore
che assicuri la migliore qualità dei servizi per il
consumatore, in particolare attraverso un'adeguata fissazione
delle distanze minime tra gli esercizi;
c) definire la regolamentazione relativa ai
requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature,
alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli
addetti, in conformità alle norme comunitarie e alle leggi in
materia di igiene, sanità e sicurezza;
d) assicurare forme stabili di consultazione e di
partecipazione delle organizzazioni di rappresentana delle
categorie.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al
fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e
di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel
settore, stabilisce con propria deliberazione i criteri
direttivi concernenti il regime autorizzativo ed il
procedimento amministrativo di avvio dell'attività.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di
acconciatura senza i requisiti di cui alla presente legge è
comminabile dall'autorità competente la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000
euro a 5.000 euro, con le procedure previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, e succesive modificazioni.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento
per la determinazione da parte delle regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in
relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla
sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.
Art. 6.
(Norme transitorie).
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso della qualifica di
parrucchiere per uomo o per donna assumono di diritto la
qualifica di acconciatore.
2. Gli intestatari delle autorizzazioni comunali di cui
all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e
successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle
attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno titolo a
conseguire la rettifica della denominazione sulle
autorizzazioni medesime.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso della qualifica di barbiere e
che intendono conseguire la qualifica professionale di
acconciatore sono tenuti, in alternativa:
a) a presentare ai competenti organi, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
apposita domanda volta al riconoscimento della qualifica di
acconciatore in considerazione delle maturate esperienze
professionali, secondo modalità e sulla base di una
documentazione individuate dai competenti assessorati
regionali;
b) a frequentare un corso di riqualificazione
professionale della durata minima di 300 ore, i cui programmi
sono definiti ai sensi dell'articolo 3.
4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al
sostenimento degli esami di cui all'articolo 3, coloro che
dimostrano di aver maturato un'esperienza lavorativa presso
imprese di barbiere non inferiore a tre anni sono tenuti a
frequentare il corso di riqualificazione di cui alla lettera
b) del comma 3 del presente articolo. I citati corsi
possono essere frequentati anche durante il terzo anno di
attività lavorativa specifica.