XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3490




        Onorevoli Colleghi! - A distanza di circa quattordici anni dalla sua approvazione possiamo sicuramente affermare che la legge 3 maggio 1989, n. 169 ha rappresentato e rappresenta un unicum nella normazione primaria dei Paesi dell'Unione europea per la modernità di approccio e per la garanzia che ha fornito alla produzione nazionale di latte alimentare.
        Tuttavia, l'innovazione tecnologica e scientifica che ha interessato anche i processi di produzione del latte richiede un ripensamento dell'impianto della legge al fine di adattarlo alle mutate esigenze della produzione, nonché alle attese del consumatore, sempre più attento ed esigente.
        Con la presente proposta di legge prevediamo, pertanto, le necessarie modificazioni ed integrazioni alla disciplina del trattamento della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
        Con l'articolo 1 sono definite le caratteristiche del latte crudo che, per essere destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte o di latte alimentare trattato termicamente, deve rispondere ai requisiti per la produzione previsti all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
        Circa le caratteristiche del latte alimentare trattato termicamente, l'articolo 2 dispone che il latte alimentare trattato termicamente possa essere commercializzato unicamente quando è ottenuto da latte crudo e sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997. Si rimanda poi, la definizione dei trattamenti ammessi, alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
        Rilevanti sono poi le disposizioni (articolo 3) relative alla denominazione del latte alimentare trattato termicamente. Conformemente alle disposizioni relative all'etichettatura e alla informazione al consumatore (articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2000/13/CE del 20 marzo 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio) la denominazione del latte alimentare trattato termicamente è definita in relazione alle diverse tipologie di latte. Così per il "latte fresco pastorizzato" si può aggiungere l'indicazione facoltativa "tradizionale", nell'ipotesi in cui nella produzione del latte siano rispettate in modo integrale ed esclusivo le disposizioni e le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. l69 del 1989 e l'indicazione in etichetta della data e del luogo di mungitura.
        L'indicazione, poi, del trattamento, termico o meccanico più qualificante utilizzato, è posta immediatamente dopo il termine "latte".
        L'aspetto più qualificante riguarda l'indicazione di "fresco", che è posta dopo quella del trattamento utilizzato. Tale indicazione può essere attribuita qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: sottoposizione ad un solo trattamento termico, equivalente a quello descritto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 169 del 1989, entro 48 ore dalla mungitura; prova della fosfatasi alcalina negativa; un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali; prova della perossidasi positiva; l'indicazione in etichetta della data e del luogo di mungitura; la conformità della durata al consumo con le disposizioni per i prodotti alimentari deteriorabili.
        Altro aspetto rilevante riguarda la conformità delle metodologie di produzione alle previsioni di cui al medesimo articolo 3. La verifica di tale conformità è demandata ad una commissione tecnico-scientifica, nominata congiuntamente dal Ministro della salute e dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
        Circa i parametri di qualità ed etichettatura (articolo 4) si prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, siano fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualità del latte crudo di cui all'articolo 1.
        Altra importante innovazione riguarda l'etichettatura del latte, prodotto ai sensi della legge. Le modalità di etichettatura sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concetto con il Ministro delle attività produttive, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 3.
        L'articolo 5 e l'articolo 6 dettano, infine, disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni.




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