XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3490
Onorevoli Colleghi! - A distanza di circa quattordici
anni dalla sua approvazione possiamo sicuramente affermare che
la legge 3 maggio 1989, n. 169 ha rappresentato e rappresenta
un unicum nella normazione primaria dei Paesi
dell'Unione europea per la modernità di approccio e per la
garanzia che ha fornito alla produzione nazionale di latte
alimentare.
Tuttavia, l'innovazione tecnologica e scientifica che ha
interessato anche i processi di produzione del latte richiede
un ripensamento dell'impianto della legge al fine di adattarlo
alle mutate esigenze della produzione, nonché alle attese del
consumatore, sempre più attento ed esigente.
Con la presente proposta di legge prevediamo, pertanto, le
necessarie modificazioni ed integrazioni alla disciplina del
trattamento della commercializzazione del latte alimentare
vaccino.
Con l'articolo 1 sono definite le caratteristiche del
latte crudo che, per essere destinato alla fabbricazione di
prodotti a base di latte o di latte alimentare trattato
termicamente, deve rispondere ai requisiti per la produzione
previsti all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
Circa le caratteristiche del latte alimentare trattato
termicamente, l'articolo 2 dispone che il latte alimentare
trattato termicamente possa essere commercializzato unicamente
quando è ottenuto da latte crudo e sia conforme ai requisiti
di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 54 del 1997. Si rimanda poi, la
definizione dei trattamenti ammessi, alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
Rilevanti sono poi le disposizioni (articolo 3) relative
alla denominazione del latte alimentare trattato termicamente.
Conformemente alle disposizioni relative all'etichettatura e
alla informazione al consumatore (articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva n. 2000/13/CE del 20 marzo
2000, del Parlamento europeo e del Consiglio) la denominazione
del latte alimentare trattato termicamente è definita in
relazione alle diverse tipologie di latte. Così per il "latte
fresco pastorizzato" si può aggiungere l'indicazione
facoltativa "tradizionale", nell'ipotesi in cui nella
produzione del latte siano rispettate in modo integrale ed
esclusivo le disposizioni e le condizioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. l69 del 1989 e
l'indicazione in etichetta della data e del luogo di
mungitura.
L'indicazione, poi, del trattamento, termico o meccanico
più qualificante utilizzato, è posta immediatamente dopo il
termine "latte".
L'aspetto più qualificante riguarda l'indicazione di
"fresco", che è posta dopo quella del trattamento utilizzato.
Tale indicazione può essere attribuita qualora vengano
rispettate le seguenti condizioni: sottoposizione ad un solo
trattamento termico, equivalente a quello descritto alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n.
169 del 1989, entro 48 ore dalla mungitura; prova della
fosfatasi alcalina negativa; un contenuto in sieroproteine
solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle
proteine totali; prova della perossidasi positiva;
l'indicazione in etichetta della data e del luogo di
mungitura; la conformità della durata al consumo con le
disposizioni per i prodotti alimentari deteriorabili.
Altro aspetto rilevante riguarda la conformità delle
metodologie di produzione alle previsioni di cui al medesimo
articolo 3. La verifica di tale conformità è demandata ad una
commissione tecnico-scientifica, nominata congiuntamente dal
Ministro della salute e dal Ministro delle politiche agricole
e forestali.
Circa i parametri di qualità ed etichettatura (articolo 4)
si prevede che, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro della
salute, siano fissati e periodicamente aggiornati i parametri
generali di qualità del latte crudo di cui all'articolo 1.
Altra importante innovazione riguarda l'etichettatura del
latte, prodotto ai sensi della legge. Le modalità di
etichettatura sono definite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concetto con il Ministro
delle attività produttive, avuto riguardo alle disposizioni
dell'articolo 3.
L'articolo 5 e l'articolo 6 dettano, infine, disposizioni
relative ai controlli ed alle sanzioni.