XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3490
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Caratteristiche del latte crudo).
1. Ai sensi della presente legge il latte crudo, per
essere destinato alla fabbricazione di prodotti a base di
latte o di latte alimentare trattato termicamente, deve
rispondere ai requisiti per la produzione previsti
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
Art. 2.
(Caratteristiche del latte alimentare trattato
termicamente).
1. Per "latte alimentare trattato termicamente" si intende
il latte alimentare destinato alla vendita al consumatore,
sottoposto ad un trattamento termico come definito
dall'allegato C, capitolo I, lettera A, punti 4, 5, 6 e 7,
annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
2. Il latte alimentare trattato termicamente può essere
commercializzato unicamente quando soddisfi le seguenti
condizioni:
a) sia ottenuto da latte crudo di cui all'articolo
1;
b) sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
3. I trattamenti ammessi per il latte alimentare trattato
termicamente sono quelli previsti dall'articolo 2 della legge
3 maggio 1989, n. 169.
Art. 3.
(Denominazione del latte alimentare
trattato termicamente).
1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva n. 2000/13/CE del 20 marzo 2000, del
Parlamento europeo e del Consiglio, la denominazione del latte
alimentare trattato termicamente è così definita:
a) "latte fresco pastorizzato", con l'indicazione
facoltativa "tradizionale", nell'ipotesi in cui nella
produzione del latte siano rispettate in modo integrale ed
esclusivo le disposizioni e le condizioni previste dagli
articoli 4 e 5 della legge 3 maggio 1989, n. 169, e
l'indicazione in etichetta della data e del luogo di
mungitura;
b) l'indicazione, posta immediatamente dopo il
termine "latte", del trattamento, termico o meccanico più
qualificante, utilizzato;
c) l'indicazione di "fresco", che segue quella del
trattamento utilizzato, di cui alla lettera b), che può
essere attribuita qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
1) sottoposizione ad un solo trattamento termico,
equivalente a quello descritto alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169, entro
quarantotto ore dalla mungitura;
2) prova della fosfatasi alcalina negativa;
3) contenuto in sieroproteine solubili non denaturate
non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;
4) prova della perossidasi positiva;
5) indicazione in etichetta della data e del luogo di
mungitura;
6) conformità della durata al consumo con le
disposizioni per i prodotti alimentari deteriorabili.
2. La conformità delle metodologie di produzione alle
previsioni del presente articolo è stabilita da una
commissione tecnico-scientifica, nominata dal Ministro della
salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Art. 4.
(Parametri di qualità ed etichettatura).
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono
fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di
qualità del latte crudo di cui all'articolo 1.
2. Le modalità di etichettatura del latte, prodotto ai
sensi della presente legge, sono definite con decreto del
Ministro delle politiche agricole forestali, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, in conformità alle
disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 5.
(Controlli).
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
assicura l'adozione dei provvedimenti necessari di cui
all'allegato C, capitolo I, lettera A, punto 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, n. 54.
2. L'Ispettorato centrale repressione frodi effettua i
controlli di cui all'allegato C, capitolo I, lettera A, punto
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto
costituisca reato, l'Ispettorato centrale repressione frodi
dispone il sequestro dei prodotti non conformi alla presente
legge commercializzati nel territorio nazionale.