XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3490




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

(Caratteristiche del latte crudo).

        1. Ai sensi della presente legge il latte crudo, per essere destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte o di latte alimentare trattato termicamente, deve rispondere ai requisiti per la produzione previsti all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.


Art. 2.

(Caratteristiche del latte alimentare trattato
termicamente).

        1. Per "latte alimentare trattato termicamente" si intende il latte alimentare destinato alla vendita al consumatore, sottoposto ad un trattamento termico come definito dall'allegato C, capitolo I, lettera A, punti 4, 5, 6 e 7, annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
        2. Il latte alimentare trattato termicamente può essere commercializzato unicamente quando soddisfi le seguenti condizioni:

                a) sia ottenuto da latte crudo di cui all'articolo 1;

                b) sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

        3. I trattamenti ammessi per il latte alimentare trattato termicamente sono quelli previsti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

Art. 3.

(Denominazione del latte alimentare
trattato termicamente).

        1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2000/13/CE del 20 marzo 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, la denominazione del latte alimentare trattato termicamente è così definita:

                a) "latte fresco pastorizzato", con l'indicazione facoltativa "tradizionale", nell'ipotesi in cui nella produzione del latte siano rispettate in modo integrale ed esclusivo le disposizioni e le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 3 maggio 1989, n. 169, e l'indicazione in etichetta della data e del luogo di mungitura;

                b) l'indicazione, posta immediatamente dopo il termine "latte", del trattamento, termico o meccanico più qualificante, utilizzato;

                c) l'indicazione di "fresco", che segue quella del trattamento utilizzato, di cui alla lettera b), che può essere attribuita qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

                1) sottoposizione ad un solo trattamento termico, equivalente a quello descritto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169, entro quarantotto ore dalla mungitura;

                2) prova della fosfatasi alcalina negativa;

                3) contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

                4) prova della perossidasi positiva;

                5) indicazione in etichetta della data e del luogo di mungitura;

                6) conformità della durata al consumo con le disposizioni per i prodotti alimentari deteriorabili.

        2. La conformità delle metodologie di produzione alle previsioni del presente articolo è stabilita da una commissione tecnico-scientifica, nominata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.


Art. 4.

(Parametri di qualità ed etichettatura).

        1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualità del latte crudo di cui all'articolo 1.
        2. Le modalità di etichettatura del latte, prodotto ai sensi della presente legge, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.


Art. 5.

(Controlli).

        1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura l'adozione dei provvedimenti necessari di cui all'allegato C, capitolo I, lettera A, punto 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
        2. L'Ispettorato centrale repressione frodi effettua i controlli di cui all'allegato C, capitolo I, lettera A, punto 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.


Art. 6.

(Sanzioni).

        1. Fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato, l'Ispettorato centrale repressione frodi dispone il sequestro dei prodotti non conformi alla presente legge commercializzati nel territorio nazionale.



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