XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3488
Onorevoli Colleghi! - La legge 8 luglio 1986, n. 349,
nota anche come legge istitutiva del Ministero dell'ambiente,
segna una tappa importante nella nostra legislazione.
Essa riconosce il diritto di cittadinanza alle
associazioni ambientaliste più importanti, le quali da
associazioni di mera promozione e tutela dell'ambiente, da
quel momento vengono chiamate a far parte del Consiglio
nazionale per l'ambiente, organo di consulenza del Ministero
dell'ambiente. La stessa legge introduce anche una nuova
nozione: quella di danno ambientale.
La legge afferma che qualunque fatto doloso o colposo che
arrechi danno all'ambiente obbliga il responsabile al
risarcimento nei confronti dello Stato; la previsione è di
fondamentale importanza dato che di danno ambientale, prima
dell'approvazione della predetta legge, non si era neanche
discusso.
Solo dalla metà degli anni '60 il nostro legislatore non
ha potuto esimersi dal considerare il problema dell'ambiente,
di fronte alle crescenti istanze di tutela di beni essenziali
per l'uomo, quali aria, acqua, fauna, verde, mare, poiché tali
beni erano minacciati dall'uso di mezzi meccanici.
Il problema si è determinato in virtù dello straordinario
progresso tecnico stimolato dalla seconda guerra mondiale, che
ha però portato con sé un uso errato dei mezzi tecnici che,
allarmando le coscienze, ha posto in rilievo la necessità di
tutelare l'ambiente dalle "aggressioni" provocate dallo
sviluppo.
In Italia si è cercato di risolvere la questione
ambientale con normative specifiche, come la "legge antismog"
a tutela dell'aria, legge n. 615 del 1966.
Di protezione ambientale si è poi parlato genericamente
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,
ma anche in tale norma in modo molto limitato. Si può pertanto
affermare che di tutela dell'ambiente si è realmente iniziato
a parlare solo a metà degli anni '80.
Alla Corte costituzionale va il merito di aver operato la
distinzione tra ambiente in quanto tale e le sue
componenti.
In effetti, il fatto che i singoli beni che compongono il
nostro ambiente possano essere oggetto di separata fruizione e
tutela non impedisce di considerare la natura dell'ambiente
come un bene unitario oggetto di autonoma considerazione.
Dalla compromissione dell'ambiente come bene unico si
determina la responsabilità del soggetto autore di danni nei
suoi confronti.
Il risarcimento previsto in questi casi è il risarcimento
specifico, consistente nel ripristino dello stato dei luoghi.
Quando ciò non è possibile, il risarcimento è dovuto sotto
forma di risarcimento economico stabilito dal giudice tenendo
conto della gravità della colpa e del costo per il ripristino
dei luoghi. Il risarcimento è, comunque, una sanzione penale.
Inoltre, come stabilito dalla Corte di cassazione, l'esercizio
dell'azione civile per danno ambientale è riservato allo Stato
o agli enti territoriali, e, pertanto, le associazioni
ambientaliste non sono legittimate ad intraprenderla. Ad esse
è consentito solo di intervenire, in maniera generica, per
segnalare eventuali danni.
Tuttavia, non basta che una fattispecie come il danno
ambientale sia introdotta da una legge: occorre che vi sia un
soggetto che chieda l'applicazione della fattispecie. Da qui
l'esigenza di istituire un organo legittimato ad esercitare
l'azione civile di danno ambientale. La presente proposta di
legge mira, pertanto, ad istituire la figura autonoma del
difensore civico ambientale come garante dell'esercizio
dell'azione civile per danno ambientale, anche con compiti di
prevenzione dei danni in oggetto.
Ovviamente tale figura deve possedere determinati
requisiti, quali la carica di magistrato che ha ricoperto la
carica di consigliere di Corte di cassazione o del Consiglio
di Stato o della Corte dei conti. Ciò allo scopo precipuo di
utilizzare soggetti che per la loro esperienza professionale
possano affrontare situazioni di rilievo giuridico.
La presente proposta di legge mira a porre il nostro Paese
al livello degli altri Paesi europei, nei quali tali tematiche
da tempo sono affrontate.