XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3488
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il difensore civico nazionale per
l'ambiente al quale sono attribuiti compiti di promozione
dell'azione di risarcimento del danno ambientale in sede
civile e penale, nonché di segnalazione al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio dei comportamenti
e degli interventi che possono arrecare danni all'ambiente.
Art. 2.
1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente è scelto
d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sentito il parere del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, tra coloro che
hanno ricoperto la carica di consigliere di Corte di
cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.
Art. 3.
1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente dura in
carica cinque anni e non può esercitare durante il mandato
alcuna attività professionale.
2. All'atto di accettazione della nomina, il difensore
civico nazionale per l'ambiente, se magistrato, viene
collocato fuori ruolo.
3. Al difensore civico nazionale per l'ambiente è
riconosciuta una retribuzione pari a quella di procuratore
generale della Corte di cassazione.
Art. 4.
1. L'ufficio del difensore civico nazionale per l'ambiente
ha sede in Roma.
Art. 5.
1. Per l'espletamento dei suoi compiti il difensore civico
nazionale per l'ambiente si avvale di assistenti territoriali
da lui direttamente nominati.
2. Gli assistenti territoriali cessano dal loro incarico
alla scadenza del mandato del difensore civico nazionale per
l'ambiente.
3. La retribuzione spettante agli assistenti territoriali
è pari al 70 per cento della retribuzione riconosciuta al
difensore civico nazionale per l'ambiente.
Art. 6.
1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli
assistenti territoriali intervengono, di propria iniziativa o
su istanza di terzi in caso di danno ambientale nonché nelle
situazioni di potenziale pericolo per l'integrità
dell'ambiente.
Art. 7.
1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli
assistenti territoriali promuovono periodicamente incontri con
le organizzazioni di volontariato, con le associazioni
ambientaliste e con gli enti morali impegnati nel settore
della tutela dell'ambiente. Il difensore civico e gli
assistenti possono, altresì, ai fini dell'esercizio
dell'azione a tutela dell'ambiente:
a) svolgere indagini e ricerche;
b) richiedere informazioni ai soggetti pubblici e
privati;
c) accedere agli uffici pubblici e privati;
d) esaminare e fare copie dei documenti ritenuti
necessari ai fini della loro attività.
2. I soggetti e gli uffici pubblici e privati di cui al
comma 1, lettera b) e c), sono tenuti a fornire le
riformulazioni e i documenti richiesti entro il termine di due
mesi dalla data della relativa richiesta.
3. Qualora il termine di cui al comma 2 non sia
rispettato, il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli
assistenti territoriali possono richiedere che sia promossa
l'azione disciplinare nei confronti del soggetto
inadempiente.
Art. 8.
1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente presenta
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro
il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività
svolta.
2. Della relazione di cui al comma 1 deve essere data
pubblicità a mezzo stampa.
Art. 9.
1. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore
civico nazionale per l'ambiente nonché le spese per gli
assistenti territoriali sono poste a carico di una apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 10.
1. Le norme concernenti la definizione delle strutture e
le modalità dell'attività del difensore civico nazionale per
l'ambiente nonché degli assistenti territoriali sono stabilite
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.