XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3485
Onorevoli Colleghi! - L'attività di relazione tra
soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni e componenti
delle amministrazioni stesse è un carattere tipico delle
grandi democrazie direttamente connesso alla loro
complessità.
Infatti dalle decisioni assunte in sede rappresentativa o
amministrativa dipendono spesso interessi di grande rilievo
che, tuttavia, non possono iscriversi tra quelli generali;
d'altro canto in sede rappresentativa, talora, si devono
assumere decisioni ad alto contenuto tecnico delle quali
rischia di non essere ben considerata tutta la portata.
Le attività di relazione, occasionali o sistematiche,
sono, dunque, finalizzate a perseguire fini leciti ma non di
interesse generale ed è utile alla stessa democrazia che sia
conosciuto ogni aspetto del problema oggetto di valutazione e
di decisione. Si tratta quindi non di reprimere, ma di
regolamentare un fenomeno, che pur gravato spesso da pesanti
sospetti, in realtà si configura come elemento idoneo a
raggiungere soluzioni più funzionali e maggiormente aderenti
alla realtà complessa del mondo politico, amministrativo ed
economico.
La disciplina delle attività di relazione afferma un
principio di liceità ed esige soltanto che essa si svolga in
piena trasparenza, all'interno di una sistema che preveda una
serie di controlli. La proposta di legge, che sottoponiamo al
vostro esame ed alla vostra approvazione, colma questa lacuna.
L'assenza di disciplina per attività così delicate come quelle
di relazione è stata e può essere causa di fraintendimenti e
di degenerazioni, ai quali è necessario ovviare
efficacemente.
Nella redazione del presente testo ci si è avvalsi del
lavoro della Commissione speciale contro i fenomeni di
corruzione politica istituita nella scorsa legislatura, che
giunse ad approvare un testo unificato, peraltro mai discusso
dall'Assemblea di Montecitorio. Ma si è tenuto conto anche
delle normative straniere, in particolare il Lobbyng Act
USA, che nel 1995 ha sostituito la precedente legge in
materia del 1946.
Pertanto il testo elaborato dalla Commissione speciale nel
1998 è stato alleggerito in relazione a talune procedure ed è
stato soppresso l'obbligo di dichiarare quali esponenti
politici o amministrativi sono stati contattati principalmente
in ragione del fatto che tale verifica può essere fatta dagli
organi preposti in sede di controllo, non potendo opporre il
lobbysta motivi di riservatezza o di segreto. D'altra parte
per gli esponenti politici gli incontri e l'attività di
relazione sono il "pane quotidiano" e si è inteso evitare
nella pubblica opinione la precostituzione di sospetti che non
si ha motivo di sollevare.
L'articolo 1 detta i princìpi generali della legge ed
istituisce presso gli Uffici di presidenza del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i registri delle
attività di relazione con i componenti delle Assemblee
legislative. E' istituito anche, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
il registro delle attività di relazione con i titolari di
pubbliche funzioni.
Lo stesso articolo stabilisce che tali registri siano
pubblici e pubblicati su INTERNET.
L'articolo 2 definisce l'attività di relazione e determina
puntualmente le esclusioni dalla disciplina. E' attività di
relazione ogni informazione, orale o scritta, resa da singoli
o da associati, ai parlamentari, al Governo, ai dirigenti
della pubblica amministrazione.
Non danno, invece, luogo ad attività assoggettabili alla
disciplina proposta quelle svolte per interesse pubblico, di
carattere generale, sociale o umanitario, quelle delle
organizzazioni sindacali e di categoria, le comunicazioni
scritte ed orali rivolte indistintamente al pubblico, le
dichiarazioni rese in incontri e audizioni pubblici con il
Governo o con le Commissioni e i Comitati parlamentari. Tali
esclusioni si fondano sull'incontrovertibile presupposto che
si tratta comunque di attività pubbliche, delle quali chiunque
può avere contezza.
L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di iscrizione nei
registri per tutti coloro che svolgono attività di
relazione.
Poiché il fine della disciplina è di rendere trasparente
l'attività di relazione, l'iscrizione nei registri è il primo
dei due soli obblighi cui devono sottoporsi coloro che la
esercitano.
Lo stesso articolo fa divieto di iscrizione nei registri,
nei due anni successivi alla scadenza del loro mandato, ai
componenti delle due Camere e a tutti coloro che hanno
rivestito cariche dirigenziali nella pubblica amministrazione,
nel parastato e negli enti statali. Il divieto di iscrizione
si estende anche ai giornalisti iscritti all'Associazione
della stampa parlamentare. Si intende in tal modo evitare una
discutibile commistione di funzioni.
Inoltre, l'articolo 3 determina con precisione
l'esclusione dall'obbligo di iscrizione nei registri per i
pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio,
per i dirigenti politici e sindacali, per i giornalisti
nell'esercizio della loro professione, per gli ambasciatori e
i diplomatici stranieri, per i rappresentanti degli enti
ecclesiastici e delle confessioni religiose. Si tratta di
categorie di persone per le quali l'attività di relazione è
strettamente connessa alle loro funzioni e che da tutti
possono essere riconosciute nello svolgimento delle stesse.
Sono altresì esclusi dall'obbligo di iscrizione nei
registri coloro i quali svolgono attività di relazione in modo
del tutto sporadico. Si ritiene, infatti, che non sia utile
gravare di obblighi chi non eserciti l'attività di relazione
in modo continuativo. Anzi un eccesso di regolamentazione
potrebbe allontanare da un rapporto diretto con i
rappresentanti dei pubblici poteri un certo numero di
cittadini e ciò non è nell'interesse della democrazia. E'
inoltre inserita una norma transitoria che prevede che, in
sede di prima attuazione della legge, i soggetti interessati
si iscrivano entro sei mesi.
L'articolo 4 stabilisce il contenuto dei registri. In essi
vanno annotati le generalità e i recapiti di chi svolge
l'attività di relazione e di chi ha interesse nella stessa
attività, la descrizione dell'attività svolta e che si intende
svolgere.
L'articolo 5 introduce il secondo degli obblighi che è
tenuto a rispettare chiunque svolga attività di relazione.
Tale obbligo consiste nel depositare presso gli uffici cui
spetta la tenuta dei registri una relazione annuale
sull'attività svolta, sugli obiettivi conseguiti, sui mezzi
impiegati, sulle spese sostenute. Inoltre, le relazioni devono
dare conto delle persone o degli enti che sono stati
rappresentati nell'attività di relazione. Si richiede, in
sostanza, di fornire informazioni essenziali, non vessatorie,
ma utili a rendere pubbliche e trasparenti le attività di
relazione.
L'articolo 6 stabilisce gli adempimenti cui sono tenuti
gli uffici che tengono i registri delle attività di relazione.
Essi possono disporre verifiche sulla documentazione
presentata. Il Ministro per la funzione pubblica, di sua
iniziativa o su richiesta degli Uffici di Presidenza delle
Camere, verifica la completezza e la veridicità delle
relazioni depositate dagli obbligati. Gli stessi uffici
redigono, entro il 30 giugno di ogni anno, relazioni
complessive di tutte le attività di relazione svolte e le
rendono pubbliche.
L'articolo 7 disciplina le sanzioni per le violazioni alle
disposizioni della legge. Tali violazioni possono essere:
l'omessa iscrizione nei registri, il mancato deposito delle
relazioni, la non ottemperanza alla richiesta di fornire
ulteriori dati. Le violazioni sono punite con sanzioni
amministrative, graduate in relazione alla loro gravità.
L'esclusione delle sanzioni dalla previsione penalistica
risponde alla logica complessiva che ispira la proposta di
legge. La disciplina, infatti, mira a stabilire che la sola
condizione alla quale devono sottostare le attività di
relazione è quella della loro trasparenza. L'eventuale
violazione dà, quindi, luogo ad un comportamento non corretto
da sanzionare efficacemente, ma non configura una fattispecie
autonoma di reato punibile penalmente, anche se l'esercizio
dell'azione penale (o anche civile e amministrativa) da parte
delle autorità preposte non può essere del tutto escluso.
L'articolo 8, nel rispetto dell'autonomia delle regioni,
determina il loro obbligo a disciplinare sulla base dei
princìpi che ispirano la legge, le attività di relazione con
le assemblee e con le giunte regionali, provinciali e
comunali.