XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3485
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Registri delle attività di relazione).
1. Le attività di relazione svolte nei confronti dei
componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di
pubbliche funzioni si informano ai princìpi di pubblicità e di
trasparenza.
2. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i registri
delle attività di relazione nei confronti dei componenti delle
Assemblee legislative. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
il registro delle attività di relazione nei confronti dei
titolari di pubbliche funzioni.
3. I registri di cui al comma 2 sono pubblici e sono
pubblicati sui siti telematici delle rispettive
amministrazioni.
Art. 2.
(Definizione dell'attività di relazione).
1. Per attività di relazione si intende ogni attività
svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso
proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e
qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta
anche per via elettronica, intese a perseguire interessi
leciti propri o di terzi nei confronti dei seguenti soggetti
istituzionali:
a) componenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
b) Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministri, Sottosegretari di Stato;
c) dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
d) personale con trattamento superiore delle
amministrazioni militari, personale inquadrato nelle
qualifiche superiori delle pubbliche amministrazioni, anche
militare, o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie
delle medesime qualifiche.
2. Non sono attività di relazione:
a) le attività svolte per fini di interesse
pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;
b) le attività di rappresentanza degli interessi
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al
pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e
televisione;
d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e
di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo,
alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
Art. 3.
(Obbligo di iscrizione nei registri).
1. Chiunque svolga una attività di relazione è tenuto ad
iscriversi nei registri di cui all'articolo 1.
2. L'iscrizione deve essere effettuata una sola volta, con
le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni
dall'inizio dell'attività di relazione nei confronti di uno o
più dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Non possono iscriversi nei registri:
a) i componenti delle due Camere, nonché i
dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, durante il
loro mandato o incarico e nei due anni successivi alla
cessazione del mandato parlamentare o dell'incarico
ricoperto;
b) gli iscritti all'Associazione della stampa
parlamentare.
4. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei
registri:
a) i pubblici ufficiali e gli incaricati di un
pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni;
b) i dirigenti dei partiti e dei movimenti
politici;
c) i dirigenti dei sindacati e delle associazioni
di categoria a vocazione generale;
d) i giornalisti nell'esercizio della loro
attività professionale di informazione rivolta al pubblico;
e) gli ambasciatori e i diplomatici stranieri in
relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di
Stati esteri;
f) i rappresentanti di enti ecclesiastici e delle
confessioni religiose in relazione alle attività svolte per
conto e nell'interesse di tali enti o confessioni;
g) coloro i quali hanno svolto o svolgono attività
di relazione occasionalmente e comunque non più di una
attività di relazione nel corso di un anno.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, i
soggetti interessati sono tenuti all'iscrizione nei registri
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
Art. 4.
(Contenuto dei registri).
1. Nei registri devono essere annotati:
a) gli estremi identificativi, la sede di affari
principale della persona fisica, associazione, ente o società
e dei rispettivi rappresentanti, amministratori e dipendenti
che svolgono attività di relazione;
b) gli estremi identificativi, la sede di affari
principale di ogni persona fisica, associazione, ente o
società e dei rispettivi rappresentanti, nel cui interesse
viene svolta l'attività di relazione;
c) la descrizione dell'attività di relazione
svolta o che si intende svolgere per conto proprio o
nell'interesse di terzi e delle finalità che si intendono
perseguire.
Art. 5.
(Relazione dei soggetti iscritti nei registri).
1. Entro il 15 aprile di ogni anno, gli iscritti nei
registri sono obbligati a presentare agli uffici cui spetta la
tenuta dei registri medesimi una relazione dell'attività
svolta nell'anno precedente, che dia conto dei contatti
effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti,
dei mezzi impiegati e delle spese sostenute.
2. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle
persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi
rappresentanti nel cui interesse l'attività è stata svolta.
Art. 6.
(Verifica delle relazioni).
1. Gli uffici cui spetta la tenuta dei registri possono
disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati
dai soggetti esercenti le attività di relazione ai sensi degli
articoli 4 e 5 e iscritti nei registri, richiedendo, se
necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. Alle
richieste degli uffici non possono essere opposti motivi di
riservatezza o il segreto professionale.
2. Il Ministro per la funzione pubblica, di sua iniziativa
per l'attività di relazione svolta nei confronti dei titolari
di pubbliche funzioni ovvero su richiesta degli Uffici di
Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati per l'attività di relazione svolta nei confronti dei
componenti del Parlamento, verifica la completezza e la
veridicità delle relazioni di cui all'articolo 5.
3. Gli stessi uffici di cui al comma 1 entro il 30 giugno
di ogni anno provvedono a redigere una relazione complessiva
su tutte le attività svolte dagli iscritti nei registri. Tali
relazioni sono pubbliche.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. In caso di omessa iscrizione nei registri si applica la
sanzione amministrativa da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui
all'articolo 5, ovvero di non ottemperanza alla richiesta di
completare le informazioni o di fornire ulteriori dati, si
applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000
euro.
3. Salvo fatto più grave, nei casi previsti dai commi 1 e
2 e altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti
responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di
cui all'articolo 2.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dal
Ministro per la funzione pubblica, al quale gli Uffici di
Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, per quanto di loro competenza, trasmettono gli atti,
qualora i soggetti interessati non ottemperino entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione con
la quale lo stesso Ministro contesta agli interessati l'omessa
ottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge.
Art. 8.
(Regioni ed enti locali).
1. Le regioni provvedono con proprie leggi ad assicurare
l'osservanza dei princìpi stabiliti dalla presente legge, per
la disciplina delle attività di relazione svolte nei confronti
dei consiglieri regionali e provinciali, dei presidenti e dei
componenti delle giunte regionali e provinciali, dei
consiglieri comunali, dei sindaci e dei componenti delle
giunte comunali.