XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3484




        Onorevoli Colleghi! - Al fine di salvaguardare il consumatore ed evitare pericolosi equivoci occorre fare molta chiarezza tra le varie forme della vendita diretta a domicilio e le vere e proprie truffe che, come la cronaca di questi ultimi tempi racconta, risultano nel nostro Paese sempre più numerose e frequenti.
        Non c'è dubbio, infatti, che sia proprio il successo registrato in questi ultimi anni dalla vendita diretta a dare luogo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane mistificazioni.
        La necessità per gli operatori seri del settore e per gli stessi consumatori è, quindi, quella di operare una netta distinzione tra le forme di vendita diretta - includendo anche le più moderne varianti - e le cosiddette forme di "vendita piramidale" che sono già oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.
        Attualmente, infatti, considerando i Paesi che storicamente hanno partecipato alla costituzione del mercato unico europeo, soltanto l'Italia è sprovvista di una disciplina specifica in materia.
        Nella stessa situazione si trovano solo alcuni Paesi dell'Europa dell'est (Polonia, Slovacchia, Slovenia) e la Turchia.
        Nella maggioranza dei Paesi europei, infatti, l'affermarsi di nuove forme di vendita diretta a domicilio - quale ad esempio la vendita diretta multilivello - ha spinto il legislatore ad affrontare, sia pure in forme e tempi diversi, il problema del divieto di forme di vendite a piramide o similari.
        Anche nel nostro Paese, ormai, la vendita diretta multilivello costituisce senza dubbio una manifestazione di imprenditoria diffusa che può essere definita come "una modalità per organizzare un'attività di vendita diretta secondo la quale prodotti e servizi vengono venduti ai consumatori finali attraverso una rete di venditori indipendenti o incaricati alle vendite".
        Come per le altre forme di vendita diretta, la remunerazione degli incaricati dipende esclusivamente dalle vendite realmente concluse presso i clienti finali, sia in base al fatturato personale che a quello generato dal gruppo di collaboratori formato ed organizzato dal singolo incaricato alla vendita.
        Una società che opera attraverso forme di vendita diretta, quindi, retribuisce i propri venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto con lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, eliminando del tutto od in parte la catena distributiva.
        Le vendite piramidali, al contrario, tendono esclusivamente a moltiplicare i livelli di vendita: ciò che si compra non è, infatti, un prodotto o un servizio, ma semplicemente l'accesso alla catena, la posizione di venditore in sé e per sé. In una organizzazione piramidale, quindi, la merce - prodotto o servizio che sia - è solo un pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui far pagare il "diritto d'accesso" che a loro volta ne cercheranno altri e così via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce venduta.
        La dilatazione, potenzialmente illimitata dei livelli di vendita, determina un progressivo aumento del rischio di perdere la propria quota di investimento per chi, in tempi successivi, entra nella rete. Tale rischio è ovviamente taciuto ai nuovi candidati ai quali viene invece prospettato l'esempio degli elevati guadagni realizzati da chi ha investito prima di loro.
        Ed è anche in questo aspetto che si estrinseca il carattere truffaldino della vendita piramidale.
        Il rischio di perdere la propria quota di investimento, quindi, è elevatissimo: sia perché le organizzazioni sono del tutto aleatorie che per la struttura stessa della piramide. Infatti, più la base della piramide si allarga - ed è questa la condizione necessaria per l'autoalimentazione della struttura - più cresce il rischio del tracollo che si verifica quando non è più possibile aggiungere nuovi membri.
        Statisticamente le piramidi hanno una vita media di 2 anni e nel momento in cui - inevitabilmente e fisiologicamente - collassano, le persone di più recente reclutamento perdono l'investimento.
        Nella vendita diretta a domicilio, al contrario, le aziende hanno interesse ad impostare un'attività a lungo termine come, del resto, qualsiasi altro imprenditore commerciale. Inoltre, dal momento che sono esse stesse a produrre i beni e i servizi che vendono direttamente ai consumatori, sviluppano rigorosi controlli sulla qualità per offrire prodotti che incontrino il favore del consumatore nel tempo.
        In sintesi, quindi, la vendita diretta a domicilio occupa un ruolo di primo piano nell'immissione sul mercato di prodotti nuovi e innovativi, sempre di alta qualità, offrendo ai consumatori un servizio di vendita di alto livello che prevede la spiegazione e la dimostrazione dei prodotti e dei servizi proposti, oltre al diritto di ripensamento con la clausola "soddisfatti o rimborsati".
        La vendita diretta a domicilio, inoltre, offre opportunità di reddito significative, anche per quanti trovano difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro ed un contributo importante nell'assicurare la reperibilità di beni e servizi anche in aree poco popolate o rurali e fornendo un servizio a quanti abbiano impedimenti ad accedere ai luoghi tradizionali del commercio.
        Chiarite le differenze tra la vendita diretta a domicilio e la vendita piramidale appare evidente come, al fine di tutelare i consumatori da un lato ed il principio della libera e corretta concorrenza dall'altro, sia necessario prevedere degli strumenti normativi che colpiscano in modo specifico e puntuale le organizzazioni che propongono forme di vendita piramidale.
        Gli articoli 1, 2, 3 e 4 definiscono l'ambito di applicazione della legge e disciplinano l'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio, nonché quella dell'incaricato alla vendita e il rapporto tra quest'ultimo e la ditta affidante.
        L'articolo 5 sancisce il divieto delle forme di organizzazioni piramidali, nonché giochi e catene, mentre l'articolo 6 stabilisce le sanzioni derivanti dalla violazione dell'articolo 5.
        L'articolo 7 individua alcuni elementi presuntivi la cui ricorrenza, in aggiunta agli elementi delineati nell'articolo 5, facilita l'individuazione di organizzazione di vendita piramidale e, quindi, l'applicazione delle sanzioni previste.
        Gli articoli 8 e 9, infine, disciplinano il trattamento fiscale e previdenziale dell'incaricato alla vendita.




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