XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3484
Onorevoli Colleghi! - Al fine di salvaguardare il
consumatore ed evitare pericolosi equivoci occorre fare molta
chiarezza tra le varie forme della vendita diretta a domicilio
e le vere e proprie truffe che, come la cronaca di questi
ultimi tempi racconta, risultano nel nostro Paese sempre più
numerose e frequenti.
Non c'è dubbio, infatti, che sia proprio il successo
registrato in questi ultimi anni dalla vendita diretta a dare
luogo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane
mistificazioni.
La necessità per gli operatori seri del settore e per gli
stessi consumatori è, quindi, quella di operare una netta
distinzione tra le forme di vendita diretta - includendo anche
le più moderne varianti - e le cosiddette forme di "vendita
piramidale" che sono già oggetto in molti Paesi di pesanti
divieti legali.
Attualmente, infatti, considerando i Paesi che
storicamente hanno partecipato alla costituzione del mercato
unico europeo, soltanto l'Italia è sprovvista di una
disciplina specifica in materia.
Nella stessa situazione si trovano solo alcuni Paesi
dell'Europa dell'est (Polonia, Slovacchia, Slovenia) e la
Turchia.
Nella maggioranza dei Paesi europei, infatti, l'affermarsi
di nuove forme di vendita diretta a domicilio - quale ad
esempio la vendita diretta multilivello - ha spinto il
legislatore ad affrontare, sia pure in forme e tempi diversi,
il problema del divieto di forme di vendite a piramide o
similari.
Anche nel nostro Paese, ormai, la vendita diretta
multilivello costituisce senza dubbio una manifestazione di
imprenditoria diffusa che può essere definita come "una
modalità per organizzare un'attività di vendita diretta
secondo la quale prodotti e servizi vengono venduti ai
consumatori finali attraverso una rete di venditori
indipendenti o incaricati alle vendite".
Come per le altre forme di vendita diretta, la
remunerazione degli incaricati dipende esclusivamente dalle
vendite realmente concluse presso i clienti finali, sia in
base al fatturato personale che a quello generato dal gruppo
di collaboratori formato ed organizzato dal singolo incaricato
alla vendita.
Una società che opera attraverso forme di vendita diretta,
quindi, retribuisce i propri venditori riconoscendo loro delle
provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al
valore del prodotto venduto con lo scopo di avvicinare il
produttore al consumatore finale, eliminando del tutto od in
parte la catena distributiva.
Le vendite piramidali, al contrario, tendono
esclusivamente a moltiplicare i livelli di vendita: ciò che si
compra non è, infatti, un prodotto o un servizio, ma
semplicemente l'accesso alla catena, la posizione di venditore
in sé e per sé. In una organizzazione piramidale, quindi, la
merce - prodotto o servizio che sia - è solo un pretesto per
reclutare altri venditori che pagheranno esclusivamente la
posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua
volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori
a cui far pagare il "diritto d'accesso" che a loro volta ne
cercheranno altri e così via. Tutto ciò ovviamente
indipendentemente dalla quantità di merce venduta.
La dilatazione, potenzialmente illimitata dei livelli di
vendita, determina un progressivo aumento del rischio di
perdere la propria quota di investimento per chi, in tempi
successivi, entra nella rete. Tale rischio è ovviamente
taciuto ai nuovi candidati ai quali viene invece prospettato
l'esempio degli elevati guadagni realizzati da chi ha
investito prima di loro.
Ed è anche in questo aspetto che si estrinseca il
carattere truffaldino della vendita piramidale.
Il rischio di perdere la propria quota di investimento,
quindi, è elevatissimo: sia perché le organizzazioni sono del
tutto aleatorie che per la struttura stessa della piramide.
Infatti, più la base della piramide si allarga - ed è questa
la condizione necessaria per l'autoalimentazione della
struttura - più cresce il rischio del tracollo che si verifica
quando non è più possibile aggiungere nuovi membri.
Statisticamente le piramidi hanno una vita media di 2 anni
e nel momento in cui - inevitabilmente e fisiologicamente -
collassano, le persone di più recente reclutamento perdono
l'investimento.
Nella vendita diretta a domicilio, al contrario, le
aziende hanno interesse ad impostare un'attività a lungo
termine come, del resto, qualsiasi altro imprenditore
commerciale. Inoltre, dal momento che sono esse stesse a
produrre i beni e i servizi che vendono direttamente ai
consumatori, sviluppano rigorosi controlli sulla qualità per
offrire prodotti che incontrino il favore del consumatore nel
tempo.
In sintesi, quindi, la vendita diretta a domicilio occupa
un ruolo di primo piano nell'immissione sul mercato di
prodotti nuovi e innovativi, sempre di alta qualità, offrendo
ai consumatori un servizio di vendita di alto livello che
prevede la spiegazione e la dimostrazione dei prodotti e dei
servizi proposti, oltre al diritto di ripensamento con la
clausola "soddisfatti o rimborsati".
La vendita diretta a domicilio, inoltre, offre opportunità
di reddito significative, anche per quanti trovano difficoltà
di inserimento nel mercato del lavoro ed un contributo
importante nell'assicurare la reperibilità di beni e servizi
anche in aree poco popolate o rurali e fornendo un servizio a
quanti abbiano impedimenti ad accedere ai luoghi tradizionali
del commercio.
Chiarite le differenze tra la vendita diretta a domicilio
e la vendita piramidale appare evidente come, al fine di
tutelare i consumatori da un lato ed il principio della libera
e corretta concorrenza dall'altro, sia necessario prevedere
degli strumenti normativi che colpiscano in modo specifico e
puntuale le organizzazioni che propongono forme di vendita
piramidale.
Gli articoli 1, 2, 3 e 4 definiscono l'ambito di
applicazione della legge e disciplinano l'esercizio
dell'attività di vendita diretta a domicilio, nonché quella
dell'incaricato alla vendita e il rapporto tra quest'ultimo e
la ditta affidante.
L'articolo 5 sancisce il divieto delle forme di
organizzazioni piramidali, nonché giochi e catene, mentre
l'articolo 6 stabilisce le sanzioni derivanti dalla violazione
dell'articolo 5.
L'articolo 7 individua alcuni elementi presuntivi la cui
ricorrenza, in aggiunta agli elementi delineati nell'articolo
5, facilita l'individuazione di organizzazione di vendita
piramidale e, quindi, l'applicazione delle sanzioni
previste.
Gli articoli 8 e 9, infine, disciplinano il trattamento
fiscale e previdenziale dell'incaricato alla vendita.