XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3484
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione).
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per vendita diretta a domicilio, la forma
speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e
servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di una
proposta d'ordine presso il domicilio del consumatore finale o
nei locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente per motivi personali, di lavoro, di studio, di
intrattenimento o di svago;
b) per incaricato alla vendita diretta a
domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione,
promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di
contratti presso privati consumatori per conto di ditte
esercenti la vendita diretta a domicilio.
2. La presente legge non si applica alla offerta, alla
sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi.
Art. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta
a domicilio).
1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio sono
soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli
19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.
Art. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta
a domicilio).
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta
all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di
cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta,
come oggetto di una obbligazione assunta con contatto di
agenzia, solo dagli agenti e dai rappresentanti di commercio
di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì
svolta, senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione
di contratti, da altri soggetti, non riconducibili agli agenti
e ai rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che
esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non
esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una
o più ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di
carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare
annuo di provvigioni pari all'importo annuo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. La disposizione del presente comma cessa di
avere applicazione a decorrere dal mese successivo a quello
nel corso del quale l'ammontare è superato.
Art. 4.
(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato
alla vendita diretta a domicilio. Compenso
dell'incaricato).
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con
vincolo di subordinazione si applicano le norme del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
2. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si
applicano i vigenti accordi economici collettivi di
settore.
3. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3,
l'incarico deve avere origine da atto scritto e può essere
liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti
concludenti.
4. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve
attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite
dalla ditta. In caso contrario, egli è responsabile dei danni
derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle
condizioni prestabilite.
5. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha,
salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di
riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso in
cui tale facoltà gli sia attribuita dalla ditta affidante, le
somme riscosse devono essere trasferite alla ditta nei termini
e con le modalità da questa stabilite. In ogni caso,
l'incaricato non può concedere sconti o dilazioni di pagamento
senza speciale autorizzazione scritta.
6. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha
alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di
materiali o di beni commercializzati o distribuiti dalla
ditta, ad esclusione dei beni e dei materiali da dimostrazione
strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità
sono assimilabili ad un campionario.
7. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle
provvigioni sugli affari diretti o indiretti che, accettati,
hanno avuto regolare esecuzione.
8. La misura delle provvigioni e le modalità di
corresponsione devono essere precisate per iscritto.
Art. 5.
(Divieto delle forme di organizzazioni
piramidali, giochi e catene).
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di
operazioni e strutture o organizzazioni di vendita, comunque
denominate, il cui fine è reclutare persone vendendo loro una
posizione all'interno con la prospettiva di guadagni illusori
e con il compito di introdurre, a loro volta, altre persone
che, per il semplice accesso alla struttura stessa, devono
investire somme di denaro o acquistare beni o servizi a
vantaggio dell'organizzazione o di uno o più aderenti alla
struttura.
2. E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione
di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
"catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di
guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre
persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce
all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Chiunque realizza o promuove le attività o le
operazioni indicate all'articolo 5 è punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 50 mila euro a 150 mila
euro.
2. Chiunque, cooperando alla realizzazione o alla
promozione di una attività di cui all'articolo 5, induce o
tenta di indurre una o più persone a aderire, associarsi o
affiliarsi alle organizzazioni o strutture di cui all'articolo
5, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
2.500 euro a 25 mila euro.
3. Con la medesima pena di cui al comma 2 è punito chi
concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al
medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di
persone quali potenziali destinatari del tentativo di
induzione.
Art. 7.
(Elementi presuntivi).
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di
una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti
circostanze:
a) l'eventuale obbligo del distributore o
dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare
dall'impresa organizzatrice ovvero da altro distributore od
incaricato alle vendite, una rilevante quantità di prodotti
senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo
relativamente ai beni ancora vendibili in misura non inferiore
al 90 per cento del costo originario al netto delle spese
sostenute dall'impresa organizzatrice, nel caso di mancata o
parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del distributore o
dell'incaricato alle vendite reclutato di corrispondere,
all'atto del reclutamento e comunque quale condizione di esso,
all'impresa organizzatrice o ad altro distributore o
incaricato, una somma di denaro o titoli di credito o altri
valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante
entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del distributore o
dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare,
dall'impresa organizzatrice o da altro distributore o
incaricato, materiali beni o servizi non strettamente inerenti
alla attività commerciale in questione:
d) il fatto che gli introiti dei distributori o
degli incaricati alle vendite ovvero dell'impresa
organizzatrice siano attribuibili in maggior misura ai
corrispettivi di cui alla lettera a), ovvero di cui alla
lettera b), ovvero alla lettera c), piuttosto che
al ricavato della vendita di beni o servizi al consumatore
finale.
Art. 8.
(Trattamento fiscale dell'incaricato).
1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita
diretta a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a
titolo di imposta ed è commisurata al cinquanta per cento
dell'ammontare delle provvigioni percepite quando sussistono i
requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni del presente comma
cessano di avere applicazione dall'anno successivo a quello
nel quale vengono a mancare i requisiti di cui al periodo
precedente. Per le prestazioni che mancano dei requisiti di
cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia
si applicano le disposizioni indicate nei commi
precedenti".
2. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita
diretta a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114,".
3. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
"c-bis) incaricati alla vendita diretta a
domicilio: 75 per cento".
Art. 9.
(Previdenza dell'incaricato).
1. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di
cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, si
applicano le disposizioni in materia previdenziale e
assicurativa, di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e
successive modificazioni.
2. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui
all'articolo 3, comma 3, della presente legge, sono
obbligatoriamente iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
all'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale
attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno,
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal mese successivo a
quello nel corso del quale il limite è superato e sino alla
definitiva cessazione dell'attività. Ai fini della copertura
dell'onere derivante dal presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, almeno ogni due anni,
alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui
all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
3. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui
all'articolo 3, comma 3, hanno, comunque, la facoltà di
iscriversi alla gestione separata, qualora il reddito annuo
derivante da tale attività sia inferiore a quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo.