XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3483
Onorevoli Colleghi! - Da molto tempo, e in particolare
a partire dal 25 ottobre 1989, data di entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, è stata sottolineata dagli
operatori del settore l'esigenza di un potenziamento
dell'organico della magistratura ordinaria, anche per
fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata.
Inoltre, a seguito della istituzione di nuovi organismi
giudiziari (Direzione nazionale antimafia, direzione
distrettuale antimafia) numerosi magistrati sono stati
assegnati alle funzioni requirenti aggravando la cronica
carenza degli organici. Mancano 1.300 magistrati soprattutto
nelle cosiddette "zone a rischio".
L'arretrato dei procedimenti civili e penali è divenuto
spaventoso. Un procedimento civile giunge a sentenza
definitiva dopo 10-15 anni, in media in 10 anni se penale.
La soluzione del problema non può peraltro rinvenirsi
nell'unico strumento di reclutamento ordinario dei magistrati,
che richiede un lasso temporale di circa quattro anni dalla
pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo
dei vincitori.
Nemmeno i concorsi susseguitisi negli ultimi anni sono
stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità.
Infatti, pur comportando un massiccio afflusso di candidati,
non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti
disponibili.
Ed è proprio in questo quadro generale che si innesta la
proposta di creare un ruolo degli aggiunti del giudice di
tribunale e dei vice procuratori della Repubblica da destinare
ai tribunali e alle procure della Repubblica.
La giustizia, non solo quella ex pretorile, è oggi infatti
amministrata prevalentemente da magistrati onorari (vice
procuratori onorari, giudici onorari di tribunale) che con il
loro impegno assicurano il regolare svolgimento delle udienze,
in quanto la presenza dei pubblici ministeri togati alle
stesse paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini
preliminari e tutte le altre incombenze rese particolarmente
gravose dalla assegnazione di migliaia di procedimenti penali
ad ogni magistrato (circa 5.000). L'elevatissimo numero di
deleghe ai vice procuratori indica come lo svolgimento del 90
per cento delle udienze venga garantito appunto dai predetti
(con una media personale di 2-3 udienze settimanali). Identica
situazione, se non peggiore, è quella dei giudici onorari di
tribunale sia in campo civile sia in campo penale.
Il magistrato onorario da supplente è divenuto "giudice
quotidianamente operante" con il "lauto" gettone di presenza
di lire 190.000 (98,13 euro) lorde per udienza, compenso
assolutamente offensivo della sua professionalità.
E' da precisare che tale compenso viene corrisposto
soltanto per le giornate di lavoro effettivamente svolte,
senza alcun riferimento alle ore lavorative (minimo 6-10 ore
al giorno in udienza) oltre quelle per lo studio dei processi,
delle cause e per la redazione delle sentenze (in media da 20
a 50).
Si ritiene che non sia giusto disperdere queste energie,
essenziali per assicurare il buon funzionamento della
giustizia, che non sia giusto buttare al vento professionalità
acquisite nello svolgimento di tali attività e che la
sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari di
tribunale possa, nell'immediatezza, assicurare il necessario
numero di magistrati che dia efficienza alla macchina della
giustizia.
A riprova dell'importanza e dell'indispensabilità
dell'attività svolta, ieri ed oggi, dai magistrati onorari, va
detto che in quattro occasioni, altrettante leggi dello Stato
hanno previsto la loro immissione straordinaria nei ruoli
della magistratura togata (regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835; decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile
1946, n. 352; legge 18 maggio 1974, n. 217; legge 4 agosto
1977, n. 516).
La presente proposta di legge mira a dare idonee risposte
alle citate esigenze, mediante l'istituzione di un ruolo degli
"aggiunti dei giudici di tribunale" e dei "vice procuratori
della Repubblica", per l'esercizio delle funzioni di
competenza dei tribunali monocratici e delle procure della
Repubblica, consentendo così di coprire i vuoti organici
esistenti presso le corti di merito.
In tale ruolo andrebbero inquadrati a domanda, e con
incarico a tempo determinato, tutti i giudici onorari di
tribunale e i vice procuratori onorari attualmente in
servizio, che non hanno prestato servizio in tali ruoli per
almeno un triennio, che hanno i requisiti per l'accesso ai
ruoli della magistratura e che non hanno superato il
sessantacinquesimo anno di età.
Si prevede, inoltre, la corresponsione dello stipendio
degli uditori giudiziari, l'estensione delle prerogative e
delle guarentigie previste dall'ordinamento giudiziario, la
cancellazione dagli albi professionali, unitamente alla
abolizione della figura dei giudici onorari di tribunale e dei
vice procuratori onorari della Repubblica.
La presente proposta di legge tiene conto anche
dell'indubbio vantaggio che conseguirebbe la macchina della
giustizia, finalmente messa in condizione di operare con un
più veloce funzionamento, quanto mai necessario per ridare
fiducia a quanti si rivolgono alla giustizia restando spesso
delusi e frustrati nelle loro aspettative.