XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3483




        Onorevoli Colleghi! - Da molto tempo, e in particolare a partire dal 25 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è stata sottolineata dagli operatori del settore l'esigenza di un potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria, anche per fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata.
        Inoltre, a seguito della istituzione di nuovi organismi giudiziari (Direzione nazionale antimafia, direzione distrettuale antimafia) numerosi magistrati sono stati assegnati alle funzioni requirenti aggravando la cronica carenza degli organici. Mancano 1.300 magistrati soprattutto nelle cosiddette "zone a rischio".
        L'arretrato dei procedimenti civili e penali è divenuto spaventoso. Un procedimento civile giunge a sentenza definitiva dopo 10-15 anni, in media in 10 anni se penale.
        La soluzione del problema non può peraltro rinvenirsi nell'unico strumento di reclutamento ordinario dei magistrati, che richiede un lasso temporale di circa quattro anni dalla pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo dei vincitori.
        Nemmeno i concorsi susseguitisi negli ultimi anni sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità. Infatti, pur comportando un massiccio afflusso di candidati, non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti disponibili.
        Ed è proprio in questo quadro generale che si innesta la proposta di creare un ruolo degli aggiunti del giudice di tribunale e dei vice procuratori della Repubblica da destinare ai tribunali e alle procure della Repubblica.
        La giustizia, non solo quella ex pretorile, è oggi infatti amministrata prevalentemente da magistrati onorari (vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale) che con il loro impegno assicurano il regolare svolgimento delle udienze, in quanto la presenza dei pubblici ministeri togati alle stesse paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini preliminari e tutte le altre incombenze rese particolarmente gravose dalla assegnazione di migliaia di procedimenti penali ad ogni magistrato (circa 5.000). L'elevatissimo numero di deleghe ai vice procuratori indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze venga garantito appunto dai predetti (con una media personale di 2-3 udienze settimanali). Identica situazione, se non peggiore, è quella dei giudici onorari di tribunale sia in campo civile sia in campo penale.
        Il magistrato onorario da supplente è divenuto "giudice quotidianamente operante" con il "lauto" gettone di presenza di lire 190.000 (98,13 euro) lorde per udienza, compenso assolutamente offensivo della sua professionalità.
        E' da precisare che tale compenso viene corrisposto soltanto per le giornate di lavoro effettivamente svolte, senza alcun riferimento alle ore lavorative (minimo 6-10 ore al giorno in udienza) oltre quelle per lo studio dei processi, delle cause e per la redazione delle sentenze (in media da 20 a 50).
        Si ritiene che non sia giusto disperdere queste energie, essenziali per assicurare il buon funzionamento della giustizia, che non sia giusto buttare al vento professionalità acquisite nello svolgimento di tali attività e che la sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari di tribunale possa, nell'immediatezza, assicurare il necessario numero di magistrati che dia efficienza alla macchina della giustizia.
        A riprova dell'importanza e dell'indispensabilità dell'attività svolta, ieri ed oggi, dai magistrati onorari, va detto che in quattro occasioni, altrettante leggi dello Stato hanno previsto la loro immissione straordinaria nei ruoli della magistratura togata (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835; decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; legge 18 maggio 1974, n. 217; legge 4 agosto 1977, n. 516).
        La presente proposta di legge mira a dare idonee risposte alle citate esigenze, mediante l'istituzione di un ruolo degli "aggiunti dei giudici di tribunale" e dei "vice procuratori della Repubblica", per l'esercizio delle funzioni di competenza dei tribunali monocratici e delle procure della Repubblica, consentendo così di coprire i vuoti organici esistenti presso le corti di merito.
        In tale ruolo andrebbero inquadrati a domanda, e con incarico a tempo determinato, tutti i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari attualmente in servizio, che non hanno prestato servizio in tali ruoli per almeno un triennio, che hanno i requisiti per l'accesso ai ruoli della magistratura e che non hanno superato il sessantacinquesimo anno di età.
        Si prevede, inoltre, la corresponsione dello stipendio degli uditori giudiziari, l'estensione delle prerogative e delle guarentigie previste dall'ordinamento giudiziario, la cancellazione dagli albi professionali, unitamente alla abolizione della figura dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari della Repubblica.
        La presente proposta di legge tiene conto anche dell'indubbio vantaggio che conseguirebbe la macchina della giustizia, finalmente messa in condizione di operare con un più veloce funzionamento, quanto mai necessario per ridare fiducia a quanti si rivolgono alla giustizia restando spesso delusi e frustrati nelle loro aspettative.




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