XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3483




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari della Repubblica, in servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno lodevolmente esercitato, senza interruzione per almeno un triennio, le funzioni attribuite ai sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, è conferito, senza alcun limite di età, un incarico a tempo determinato in qualità di aggiunti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario nonché di vice procuratori della Repubblica addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, previo giudizio di idoneità motivato dal capo dell'ufficio di appartenenza e su conforme parere del consiglio giudiziario del distretto della corte d'appello.


Art. 2.

        1. L'incarico a tempo determinato di cui all'articolo 1 è conferito dal Ministro della giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura, per cinque anni e può essere rinnovato.
        2. Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico di cui al comma 1 con provvedimento motivato.
        3. Il numero degli aggiunti dei giudici dell'ufficio di tribunale ordinario nonché quello dei vice procuratori della Repubblica addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero non può essere superiore alla metà di quello dei magistrati di ruolo previsti in organico per l'ufficio interessato.
        4. Al personale di cui al comma 3 sono corrisposti lo stipendio e il trattamento previdenziale e assistenziale spettanti agli uditori giudiziari con le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e con i successivi miglioramenti.
        5. Ai medesimi soggetti di cui al comma 3 si applicano, altresì, le norme riguardanti le guarentigie della magistratura.


Art. 3.

        1. Per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di cui all'articolo 1, gli interessati devono presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica di residenza.
        2. Ai fini del conferimento dell'incarico di cui al comma 1 costituiscono titoli di preferenza:

            a) l'anzianità di esercizio delle funzioni giudiziarie svolte ai sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni e del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni;

            b) le informazioni raccolte sulle attitudini allo svolgimento delle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla condotta dell'aspirante durante l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

            c) il conseguimento dell'attestato di frequenza ai corsi di preparazione al concorso di uditore giudiziario di durata non inferiore a sette mesi organizzati dalle università agli studi statali o private, da enti di istruzione universitaria statali o privati nonché dalle associazioni e dagli ordini forensi;

            d) il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense;

            e) la disponibilità a prestare servizio presso le sedi dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica definite disagiate o a rischio.

Art. 4.

        1. Una apposita commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, redige graduatorie separate per gli aggiunti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario e per i vice procuratori della Repubblica addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero.
        2. L'assegnazione alle sedi avviene entro e non oltre un mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.


Art. 5.

        1. Gli aggiunti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario:

            a) coadiuvano i componenti del tribunale in composizione sia monocratica che collegiale in tutte le funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento giudiziario e dalle altre leggi;

            b) in caso di mancanza o di impedimento del giudice monocratico nonché di alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante li sostituiscono con provvedimento emanato dal presidente del tribunale;

            c) svolgono il lavoro giudiziario a loro assegnato dal presidente del tribunale.


Art. 6.

        1. I vice procuratori della Repubblica addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario coadiuvano i medesimi nello svolgimento delle funzioni attribuite dall'ordinamento giudiziario nonché dal codice processuale penale e dalle altre leggi vigenti in materia.
        2. I vice procuratori cui al comma 1, sono designati dal procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di pubblico ministero:

            a) nelle indagini, nell'udienza preliminare nonché nell'udienza dibattimentale per i reati per i quali il tribunale giudica in composizione monocratica, sia per quelli per i quali procede con citazione diretta, sia per quelli per i quali procede con udienza preliminare;

            b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e nel giudizio direttissimo;

            c) nella richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;

            d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

            e) nei procedimenti civili.

        3. Il vice procuratore designato ai sensi del comma 2 svolge le funzioni di pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale.


Art. 7.

        1. Gli avvocati, i praticanti avvocati e i patrocinatori legali devono essere cancellati dall'albo professionale di appartenenza all'atto del conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, alla cessazione del quale sono nuovamente iscritti agli albi medesimi, computandosi come utile ai fini della relativa anzianità anche il periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico suddetto.


Art. 8.

        1. Agli aggiunti dei giudici dell'ufficio di tribunale ordinario e ai vice procuratori della Repubblica addetti all'ufficio del pubblico ministero si applicano le norme sulle incompatibilità previste per i magistrati ordinari dagli articoli 16, 17, 18 e 19, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 9.

        1. Gli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 10.

        1. Nei concorsi ordinari per la nomina a uditore giudiziario un quinto dei posti è riservato, senza alcun limite di età, agli aggiunti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario nonché ai vice procuratori della Repubblica addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero.
        2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal sostenere le prove di cui all'articolo 123-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.



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