XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3483
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori
onorari della Repubblica, in servizio effettivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, che hanno lodevolmente
esercitato, senza interruzione per almeno un triennio, le
funzioni attribuite ai sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché di cui
al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive
modificazioni, è conferito, senza alcun limite di età, un
incarico a tempo determinato in qualità di aggiunti dei
giudici dell'ufficio del tribunale ordinario nonché di vice
procuratori della Repubblica addetti ai magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero, previo giudizio di
idoneità motivato dal capo dell'ufficio di appartenenza e su
conforme parere del consiglio giudiziario del distretto della
corte d'appello.
Art. 2.
1. L'incarico a tempo determinato di cui all'articolo 1 è
conferito dal Ministro della giustizia, su delibera del
Consiglio superiore della magistratura, per cinque anni e può
essere rinnovato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura può sempre
revocare l'incarico di cui al comma 1 con provvedimento
motivato.
3. Il numero degli aggiunti dei giudici dell'ufficio di
tribunale ordinario nonché quello dei vice procuratori della
Repubblica addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico
ministero non può essere superiore alla metà di quello dei
magistrati di ruolo previsti in organico per l'ufficio
interessato.
4. Al personale di cui al comma 3 sono corrisposti lo
stipendio e il trattamento previdenziale e assistenziale
spettanti agli uditori giudiziari con le indennità previste a
favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e con i
successivi miglioramenti.
5. Ai medesimi soggetti di cui al comma 3 si applicano,
altresì, le norme riguardanti le guarentigie della
magistratura.
Art. 3.
1. Per il conferimento dell'incarico a tempo determinato
di cui all'articolo 1, gli interessati devono presentare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, apposita domanda indirizzata al Consiglio superiore
della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura
della Repubblica di residenza.
2. Ai fini del conferimento dell'incarico di cui al comma
1 costituiscono titoli di preferenza:
a) l'anzianità di esercizio delle funzioni
giudiziarie svolte ai sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni e del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive
modificazioni;
b) le informazioni raccolte sulle attitudini allo
svolgimento delle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla
condotta dell'aspirante durante l'esercizio delle funzioni di
magistrato onorario;
c) il conseguimento dell'attestato di frequenza ai
corsi di preparazione al concorso di uditore giudiziario di
durata non inferiore a sette mesi organizzati dalle università
agli studi statali o private, da enti di istruzione
universitaria statali o privati nonché dalle associazioni e
dagli ordini forensi;
d) il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della professione forense;
e) la disponibilità a prestare servizio presso le
sedi dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica
definite disagiate o a rischio.
Art. 4.
1. Una apposita commissione, nominata dal Consiglio
superiore della magistratura, entro tre mesi dal termine di
presentazione delle domande di cui all'articolo 3, redige
graduatorie separate per gli aggiunti dei giudici dell'ufficio
del tribunale ordinario e per i vice procuratori della
Repubblica addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico
ministero.
2. L'assegnazione alle sedi avviene entro e non oltre un
mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
Art. 5.
1. Gli aggiunti dei giudici dell'ufficio del tribunale
ordinario:
a) coadiuvano i componenti del tribunale in
composizione sia monocratica che collegiale in tutte le
funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento giudiziario e
dalle altre leggi;
b) in caso di mancanza o di impedimento del
giudice monocratico nonché di alcuno dei giudici necessari per
costituire il collegio giudicante li sostituiscono con
provvedimento emanato dal presidente del tribunale;
c) svolgono il lavoro giudiziario a loro assegnato
dal presidente del tribunale.
Art. 6.
1. I vice procuratori della Repubblica addetti ai
magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale ordinario coadiuvano i medesimi nello svolgimento
delle funzioni attribuite dall'ordinamento giudiziario nonché
dal codice processuale penale e dalle altre leggi vigenti in
materia.
2. I vice procuratori cui al comma 1, sono designati dal
procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di
pubblico ministero:
a) nelle indagini, nell'udienza preliminare nonché
nell'udienza dibattimentale per i reati per i quali il
tribunale giudica in composizione monocratica, sia per quelli
per i quali procede con citazione diretta, sia per quelli per
i quali procede con udienza preliminare;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del
fermo e nel giudizio direttissimo;
c) nella richiesta di emissione del decreto penale
di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di
procedura penale;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui
all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei
procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui
all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice e nei
procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero
di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e
traduttori ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115;
e) nei procedimenti civili.
3. Il vice procuratore designato ai sensi del comma 2
svolge le funzioni di pubblico ministero con piena autonomia e
può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di
procedura penale.
Art. 7.
1. Gli avvocati, i praticanti avvocati e i patrocinatori
legali devono essere cancellati dall'albo professionale di
appartenenza all'atto del conferimento dell'incarico di cui
all'articolo 1, alla cessazione del quale sono nuovamente
iscritti agli albi medesimi, computandosi come utile ai fini
della relativa anzianità anche il periodo durante il quale
hanno esercitato l'incarico suddetto.
Art. 8.
1. Agli aggiunti dei giudici dell'ufficio di tribunale
ordinario e ai vice procuratori della Repubblica addetti
all'ufficio del pubblico ministero si applicano le norme sulle
incompatibilità previste per i magistrati ordinari dagli
articoli 16, 17, 18 e 19, dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni.
Art. 9.
1. Gli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 10.
1. Nei concorsi ordinari per la nomina a uditore
giudiziario un quinto dei posti è riservato, senza alcun
limite di età, agli aggiunti dei giudici dell'ufficio del
tribunale ordinario nonché ai vice procuratori della
Repubblica addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico
ministero.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal
sostenere le prove di cui all'articolo 123-ter
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398.