XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3481
Onorevoli Colleghi! - Allo sviluppo industriale ed
economico del nostro Paese non è seguito un pari processo sui
sistemi di mobilità in grado di permettere ai cittadini di
spostarsi agevolmente nelle città senza compromettere la
salute pubblica. L'unica strategia che ha ricevuto grande
attenzione è stata quella dello sviluppo del trasporto e del
movimento su gomma, nella maggioranza nei casi di tipo
privato, relegando in un ruolo marginale il sistema
concorrente del trasporto su ferro e considerando veramente
poco o nulla qualsiasi altro sistema alternativo di mobilità,
come potrebbe essere quello ciclabile. Solo in alcune realtà
la mobilità ciclabile ha avuto un riconoscimento, anche se
parziale e sempre restando relegata, comunque, ad un ruolo
minimo e marginale.
Ripensare il sistema della mobilità, sia urbana che
extraurbana, rappresenta la sfida più importante per il futuro
della comunità e dell'intero Paese: creare una rete coordinata
tra la mobilità su ferro e quella su gomma, integrata con
strutture e servizi di pubblico interesse e completata con una
rete di mobilità ciclabile, può e deve essere un obiettivo
raggiungibile anche a breve termine, da utilizzare sia per un
miglioramento delle condizioni ambientali e, quindi, di salute
pubblica ma, anche, come utile strumento per una migliore
conoscenza e vivibilità delle tante bellezze naturali di cui
il nostro Paese è ricco.
Obiettivo principale della proposta di legge è dunque
quello di costruire un nuovo modo di concepire il vivere
quotidiano attraverso l'uso sistematico della bicicletta sia
per compiere le normali azioni della vita che richiedono
spostamenti da una parte all'altra dei paesi e delle città,
sia per fare della bicicletta un'opportunità in più per
scoprire meglio e più da vicino la natura e i paesaggi del
nostro Paese. Un modo nuovo, insomma, di intendere la
bicicletta: non solo mezzo per lo sport ma molto di più, un
utile, pulito ed economico mezzo di trasporto per tutti.
Con l'articolo 1 si definiscono l'oggetto e gli obiettivi
della legge, i soggetti chiamati a concorrere al progetto e
gli elementi fondanti dell'intero progetto ossia ruolo degli
enti, obiettivi annuali della legge, parametri, modalità di
finanziamento e caratteristiche tecnico-costruttive da tenere
presenti nella realizzazione dei progetti di mobilità
ciclabile.
L'articolo 2 reca le definizioni terminologiche dei vari
elementi che compongono il progetto, ossia cosa si intende per
percorsi ciclabili in genere, integrativi e promiscui e per
piano della viabilità ciclabile nonché l'indicazione degli
enti chiamati a redigere i progetti e i termini per la loro
definizione.
L'articolo 3 definisce i contenuti principali da inserire
nei piani della viabilità ciclabile, ossia la determinazione
delle reti urbane, extraurbane e rurali, di quelle comunali,
provinciali e regionali e l'insieme delle opere complementari
quali parcheggi di interscambio e aree di sosta attrezzate.
Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono nel dettaglio le
caratteristiche dei piani comunali, provinciali e regionali, i
tempi di redazione degli stessi ed i provvedimenti
connessi.
All'articolo 7 si stabiliscono le competenze e gli
interventi a carico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e, infine, all'articolo 8 sono definite le modalità
di finanziamento dei progetti di viabilità ciclabile, sia in
sede di prima attuazione della legge che per la gestione
ordinaria dei progetti negli anni successivi.