XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3481




        Onorevoli Colleghi! - Allo sviluppo industriale ed economico del nostro Paese non è seguito un pari processo sui sistemi di mobilità in grado di permettere ai cittadini di spostarsi agevolmente nelle città senza compromettere la salute pubblica. L'unica strategia che ha ricevuto grande attenzione è stata quella dello sviluppo del trasporto e del movimento su gomma, nella maggioranza nei casi di tipo privato, relegando in un ruolo marginale il sistema concorrente del trasporto su ferro e considerando veramente poco o nulla qualsiasi altro sistema alternativo di mobilità, come potrebbe essere quello ciclabile. Solo in alcune realtà la mobilità ciclabile ha avuto un riconoscimento, anche se parziale e sempre restando relegata, comunque, ad un ruolo minimo e marginale.
        Ripensare il sistema della mobilità, sia urbana che extraurbana, rappresenta la sfida più importante per il futuro della comunità e dell'intero Paese: creare una rete coordinata tra la mobilità su ferro e quella su gomma, integrata con strutture e servizi di pubblico interesse e completata con una rete di mobilità ciclabile, può e deve essere un obiettivo raggiungibile anche a breve termine, da utilizzare sia per un miglioramento delle condizioni ambientali e, quindi, di salute pubblica ma, anche, come utile strumento per una migliore conoscenza e vivibilità delle tante bellezze naturali di cui il nostro Paese è ricco.
        Obiettivo principale della proposta di legge è dunque quello di costruire un nuovo modo di concepire il vivere quotidiano attraverso l'uso sistematico della bicicletta sia per compiere le normali azioni della vita che richiedono spostamenti da una parte all'altra dei paesi e delle città, sia per fare della bicicletta un'opportunità in più per scoprire meglio e più da vicino la natura e i paesaggi del nostro Paese. Un modo nuovo, insomma, di intendere la bicicletta: non solo mezzo per lo sport ma molto di più, un utile, pulito ed economico mezzo di trasporto per tutti.
        Con l'articolo 1 si definiscono l'oggetto e gli obiettivi della legge, i soggetti chiamati a concorrere al progetto e gli elementi fondanti dell'intero progetto ossia ruolo degli enti, obiettivi annuali della legge, parametri, modalità di finanziamento e caratteristiche tecnico-costruttive da tenere presenti nella realizzazione dei progetti di mobilità ciclabile.
        L'articolo 2 reca le definizioni terminologiche dei vari elementi che compongono il progetto, ossia cosa si intende per percorsi ciclabili in genere, integrativi e promiscui e per piano della viabilità ciclabile nonché l'indicazione degli enti chiamati a redigere i progetti e i termini per la loro definizione.
        L'articolo 3 definisce i contenuti principali da inserire nei piani della viabilità ciclabile, ossia la determinazione delle reti urbane, extraurbane e rurali, di quelle comunali, provinciali e regionali e l'insieme delle opere complementari quali parcheggi di interscambio e aree di sosta attrezzate.
        Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono nel dettaglio le caratteristiche dei piani comunali, provinciali e regionali, i tempi di redazione degli stessi ed i provvedimenti connessi.
        All'articolo 7 si stabiliscono le competenze e gli interventi a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, infine, all'articolo 8 sono definite le modalità di finanziamento dei progetti di viabilità ciclabile, sia in sede di prima attuazione della legge che per la gestione ordinaria dei progetti negli anni successivi.




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