XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3481
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. Oggetto della presente legge è la definizione di norme
che, nell'ambito della disciplina generale sulla mobilità e al
fine di tutelare il patrimonio naturale della nazione,
incentivano l'uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto
sia come mezzo per la scoperta, la conoscenza approfondita e
la valorizzazione dei territori e delle bellezze naturali.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni,
le province e i comuni intervengono, nell'ambito delle proprie
competenze e di quelle definite dalla presente legge, nella
formazione di piani annuali della viabilità ciclabile urbana
ed extraurbana.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, è adottato il regolamento di attuazione della medesima
legge con il quale sono definiti, in particolare:
a) i ruoli dei singoli enti;
b) gli obiettivi annuali di attuazione della
presente legge;
c) i parametri minimi per la redazione dei
progetti di viabilità ciclabile;
d) le modalità di finanziamento dei progetti di
cui alla lettera c), anche in relazione all'importanza
delle opere previste e alla riduzione dell'inquinamento
ambientale dalle stesse operato;
e) le caratteristiche tecnico-costruttive, i
limiti di velocità consentiti e la segnaletica da applicare ai
percorsi ciclabili.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Per "percorsi ciclabili" si intendono le sedi viabili
dedicate esclusivamente al traffico ciclistico, ad unico o
doppio senso di marcia, realizzati in ambito urbano,
extraurbano o rurale.
2. Per "percorsi ciclabili integrativi" si intendono le
sedi viabili destinate esclusivamente al traffico ciclistico,
realizzate lateralmente alle corsie di marcia di strade
ordinarie, ad unico senso di marcia, adeguatamente messe in
sicurezza rispetto al traffico veicolare.
3. Per "percorsi ciclabili promiscui" si intendono le
strade ordinarie destinate ad esclusivo uso del traffico
ciclistico solo in alcuni giorni della settimana.
4. Per "piano della viabilità ciclabile" si intende
l'insieme degli interventi necessari per incentivare l'uso
della bicicletta come mezzo alternativo di viabilità urbana,
extraurbana o rurale. I piani della viabilità ciclabile,
consultate le associazioni ed organizzazioni del settore del
ciclismo, ambientaliste e culturali presenti sul territorio
interessato, sono redatti ed approvati annualmente:
a) dai comuni, per quanto di loro competenza,
entro il 31 gennaio;
b) dalle province, per quanto di loro competenza,
entro il 31 marzo;
c) dalle regioni, per quanto di loro competenza,
entro il 31 maggio.
5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della legge 19
ottobre 1998, n. 366, le parole: "entro il 31 marzo" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno".
Art. 3.
(Contenuto del piano della
viabilità ciclabile).
1. Il piano della viabilità ciclabile contiene, a seconda
che sia di livello comunale, provinciale o regionale:
a) la rete della viabilità ciclabile urbana, che
disciplina la mobilità ciclistica all'interno dei centri
urbani;
b) la rete della viabilità ciclabile extraurbana,
che disciplina il collegamento ciclabile tra l'interno e
l'esterno dei centri urbani e tra due o più comuni
limitrofi;
c) la rete della viabilità ciclabile rurale, che
disciplina la realizzazione di percorsi finalizzati alla
scoperta e alla conoscenza di sentieri di campagna, delle aree
circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua, nonché dei parchi
e delle riserve naturali;
d) la rete viabile provinciale, di supporto alla
rete stradale di competenza provinciale;
e) la rete viabile regionale, di supporto alla
rete stradale regionale;
f) il sistema dei parcheggi di interscambio tra i
mezzi di trasporto ordinari, pubblici o privati, e la
bicicletta;
g) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e
non, per i ciclisti.
Art. 4.
(Piani della viabilità ciclabile
di interesse comunale).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il
termine di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), è
stabilito in tre mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della medesima legge.
2. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, il piano della viabilità ciclabile disciplina
l'intero sistema di viabilità destinata ai veicoli a due
ruote, all'interno e all'esterno dei centri abitati e nelle
aree rurali.
3. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
definiscono un piano generale comprendente gli itinerari
ciclabili dell'intero territorio comunale nonché due progetti
preliminari, distinti e autonomi, per i percorsi ciclabili
urbani e per quelli extraurbani e rurali.
4. I progetti preliminari relativi alla viabilità
ciclabile sono approvati con deliberazione del consiglio
comunale e inviati, entro dieci giorni dall'approvazione, alla
provincia affinché ne tenga conto ai fini della redazione del
piano della viabilità ciclabile di propria competenza.
5. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, l'approvazione dei
progetti preliminari relativi alla viabilità ciclabile ha
valore anche come variante ai piani regolatori generali
vigenti, con riferimento esclusivo al sistema della viabilità
e dei parcheggi ad essa collegati.
6. In fase di definizione degli strumenti attuativi dei
piani regolatori vigenti, almeno il 10 per cento delle
strutture urbanistiche destinate a superfici di parcheggio
deve essere destinato ad aree di sosta per le biciclette.
7. In sede di redazione degli strumenti urbanistici
generali sono individuate, in aggiunta alle strutture
urbanistiche previste, nuove superfici da destinare a
parcheggi per biciclette nella misura minima del 20 per cento
di quelle destinate alla sosta degli autoveicoli.
Art. 5.
(Piani della viabilità ciclabile
di interesse provinciale).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il
termine di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), è
stabilito in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della medesima legge.
2. Il piano della rete ciclabile di interesse provinciale
tiene conto, in particolare, delle reti della mobilità
extraurbana su gomma e su rotaia al fine di facilitare l'uso
del mezzo di trasporto pubblico in combinazione con la
bicicletta in modo da ridurre il ricorso al mezzo privato.
3. I progetti preliminari relativi alla viabilità
ciclabile sono approvati con deliberazione del consiglio
provinciale e inviati, entro dieci giorni dall'approvazione,
alla regione affinché ne tenga conto ai fini della redazione
del piano della viabilità ciclabile di propria competenza.
Art. 6.
(Piani della viabilità ciclabile
di interesse regionale).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il
termine di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), è
stabilito in dieci mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della medesima legge.
2. Il piano della rete ciclabile di interesse regionale
disciplina l'intero sistema della viabilità ciclabile
interessante la regione e reca, tenuto conto delle indicazioni
dei comuni e delle province, il programma degli stralci
funzionali da realizzare al fine di garantire la rapida
attuazione di una rete autonoma di mobilità ciclistica.
3. Il piano della viabilità ciclabile di interesse
regionale è approvato con deliberazione del consiglio
regionale ed è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'approvazione del piano della viabilità ciclabile di
interesse regionale costituisce integrazione e modifica del
piano regionale dei trasporti; a tale fine, entro tre mesi
dalla data di approvazione del piano della viabilità ciclabile
si provvede all'adeguamento del piano regionale dei
trasporti.
Art. 7.
(Interventi a carico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti).
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sulla base dei
criteri definiti con il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 1, comma 3, verifica il rispetto degli obiettivi
annuali stabiliti ai sensi della presente legge in materia di
viabilità ciclabile, anche in riferimento alle competenze dei
singoli enti, e definisce una graduatoria dei piani della
viabilità ciclabile presentati, redatta sulla base della
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è valida ai fini della
concessione dei finanziamenti degli stralci funzionali ai
sensi dell'articolo 8, comma 1.
Art. 8.
(Finanziamento degli interventi).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito un apposito fondo per il finanziamento
degli stralci funzionali dei progetti di mobilità ciclabile
segnalati dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 6,
comma 2.
2. Nel primo esercizio finanziario successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, al fondo di cui al
comma 1 è destinata la somma di 500 milioni di euro.
3. Per ciascun anno successivo all'esercizio finanziario
di cui al comma 2, sono iscritte nell'apposita unità
previsionale di base le somme necessarie alla copertura, nella
misura minima del 75 per cento, degli oneri necessari per la
realizzazione delle opere previste nei progetti esecutivi
relativi agli stralci funzionali approvati, ivi comprese le
spese di progettazione, oltre la quota relativa agli interessi
necessaria a coprire l'accensione di mutui, da parte degli
enti locali interessati, presso la Cassa depositi e
prestiti.
4. Per la copertura della restante quota del 25 per cento
i comuni, le province e le regioni sono autorizzati a
contrarre appositi mutui con la Cassa depositi e prestiti i
cui interessi sono posti a carico dello Stato.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.