XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3476
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, come modificato dall'articolo 2 del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, ha
consentito a diverse centinaia di migliaia di datori di lavoro
italiani di avviare la procedura di regolarizzazione della
posizione di altrettanti cittadini di Stati extracomunitari
che prestavano servizio clandestinamente in Italia, in aiuto
al lavoro domestico o al servizio di persone anziane malate e
non completamente autosufficienti.
Attualmente i rapporti di lavoro che sono stati denunciati
agli uffici territoriali del Governo competenti, per il
tramite degli uffici postali, sono talmente numerosi da
lasciar prevedere che saranno necessari molti mesi o
addirittura anni per convocare le parti al fine di stipulare
il contratto di lavoro e consentire il rilascio del permesso
di soggiorno.
Tra coloro che hanno usufruito della sanatoria disposta
dall'articolo 33 della citata legge n. 189 del 2002, si
contano numerosi genitori, i quali hanno lasciato i propri
figli piccoli nei Paesi di provenienza, sperando nella
celerità della procedura prevista dalla legge - che era stata
fissata in circa un mese di tempo - per poter riabbracciare le
proprie bambine ed i propri bambini in occasione delle
festività natalizie.
Infatti, in base alla normativa vigente, i cittadini di
Stati extracomunitari non sono ancora in possesso di alcun
documento ufficiale che consenta di entrare e di uscire
liberamente dal territorio dello Stato; essi si trovano
quindi, di fatto, nella stessa situazione in cui versavano
precedentemente, uno stato di clandestinità che non può essere
applicato a chi invece è stato dichiarato e denunciato alle
competenti autorità quale lavoratore in Italia.
Ne consegue che, a normativa vigente, fino alla firma del
contratto di lavoro ed al rilascio del regolare permesso di
soggiorno, i genitori extracomunitari addetti all'aiuto delle
famiglie italiane ed al servizio degli anziani non potranno
rivedere i propri figli, e ciò ancora per molti mesi e forse
per anni, malgrado la corretta applicazione delle disposizioni
di sanatoria.
Si può affermare in proposito, in coerenza con il
principio del formalismo giuridico, che le dichiarazioni
presentate agli uffici postali potrebbero riguardare cittadini
che non hanno diritto ad essere assunti regolarmente al lavoro
e, quindi, ad ottenere il permesso di soggiorno.
Tuttavia, a tale osservazione si può obiettare che la
legge n. 189 del 2002, ha riconosciuto un certo valore legale
alla semplice attestazione della presentazione della domanda
di sanatoria, cui è attribuita una precisa efficacia in tema
di documenti di immigrazione. Infatti, chi è in possesso della
attestazione della sanatoria permane legalmente nel territorio
dello Stato e non può essere rimpatriato né espulso, a meno
che non si renda responsabile di fatti commessi
successivamente alla presentazione della sanatoria stessa.
In base a tale valore legale, già attribuito dalla legge,
non si comprende per quale motivo tale documento, che
corrisponde ad una dichiarazione, e quindi ad una denuncia di
fatti avvenuti ed attestati, ormai resa nei modi di legge e
non più modificabile, non possa avere un valore anche come
documento valido per l'uscita ed il rientro nel territorio
nazionale di quei cittadini extracomunitari, ormai denunciati,
che vogliono trascorrere qualche giorno tra i propri cari nel
Paese di origine.
E' chiaro che fino al perfezionamento del contratto il
cittadino extracomunitario non ha il permesso di soggiorno; ma
è anche chiaro che non è più clandestino, bensì in uno
status intermedio che lo pone in condizione di avere
libertà di movimento e stabilimento in tutto il territorio
dello Stato, senza limitazione alcuna.
Si potrebbe a questo punto osservare, sempre sul piano della
formalità della legge, che il valore dato ad una semplice
domanda di sanatoria potrebbe creare abusi oppure problemi di
ordine pubblico o minacce alla sicurezza dello Stato o
violazione di accordi internazionali in materia di polizia di
frontiera con riguardo ai Paesi che hanno sottoscritto
l'accordo di Schengen.
A tali preoccupazioni si può obiettare che, innanzitutto,
non vi è possibilità di abuso: uscire e rientrare dal
territorio dello Stato non produce alcun effetto riguardo
allo status acquisito dall'extracomunitario in Italia o
in un altro Paese dell'Unione europea. Per fugare ogni dubbio,
la presente proposta di legge stabilisce che l'uscita ed il
rientro dallo Stato siano segnati sul passaporto e
sull'attestazione della domanda di sanatoria e che debbano
avvenire sempre alla frontiera italiana e non di altri Paesi
dell'Unione europea. Del resto, dal punto di vista
dell'elemento psicologico del reato, quale interesse avrebbe
un cittadino extracomunitario ad uscire dal territorio dello
Stato ed a rientrarvi, se non quello di rivedere la propria
famiglia per qualche giorno, dopo aver atteso per anni una
sanatoria che finalmente è arrivata? Si deve riconoscere che
il cittadino extracomunitario in attesa di sanatoria non ha
interesse a commettere nessun abuso proprio alla vigilia della
regolarizzazione. Purché l'uscita e l'entrata avvengano al
confine italiano, con un timbro che consenta di usare una sola
volta, e per un solo passaporto, l'attestazione della domanda
di sanatoria, non vi è possibilità di ulteriori entrate
clandestine o di scambio di persone o di ingresso di
terroristi infiltrati. Se infatti il detentore perde o cede i
documenti di espatrio validi per la procedura qui proposta,
non potrà rientrare in Italia. E ciò lascia ritenere che li
conserverà con una cura straordinaria per tutta la durata del
breve soggiorno nel suo Paese d'origine.
La cura e l'interesse del lavoratore extracomunitario per
il passaporto e l'attestazione che gli consentono di uscire
legalmente, ma soprattutto di rientrare, in Italia sono la
massima garanzia che nessuno di tali documenti possa entrare
in possesso di terze persone che abbiano intenti dannosi nei
confronti del nostro Paese, che si farà garante nei confronti
degli altri Paesi aderenti all'accordo di Schengen, in quanto
controllerà il flusso di questa particolare categoria di
cittadini extracomunitari direttamente alle proprie
frontiere.
In tale ottica la presente proposta di legge dispone, con
l'articolo 1, che l'articolo 33 della citata legge n. 189 del
2002 sia modificato nel senso di prevedere che il cittadino
extracomunitario per il quale sia stata presentata domanda di
sanatoria da parte del proprio datore di lavoro, possa uscire
dal territorio nazionale e farvi rientro, passando sempre per
una frontiera italiana, mediante un visto speciale numerato,
apposto contemporaneamente sul proprio passaporto e sulla
attestazione della domanda di sanatoria, che consente la
permanenza all'estero per periodi non superiori a venti
giorni.
La procedura prevista dalla presente proposta di legge è
fattibile, funzionale ed economica, consentendo al nostro
Paese di dimostrare efficienza amministrativa e burocratica
nelle occasioni in cui si può dare solidarietà e spirito di
umanità ad uomini e donne che lavorano nel nostro Paese, che
ci aiutano a crescere i nostri figli e ad accudire i nostri
vecchi da anni ed hanno maturato la legittima aspettativa di
poter riabbracciare i propri figli, i propri fratelli, i
propri genitori e la propria famiglia lasciata nella loro
Patria.