XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3476




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che la prefettura - ufficio territoriale del Governo abbia convocato le parti per la stipula del contratto, il cittadino extracomunitario per il quale sia stata presentata la dichiarazione di emersione può uscire legalmente dal territorio dello Stato per un periodo non superiore a venti giorni, esibendo esclusivamente alla frontiera italiana l'originale dell'attestazione rilasciata dall'ufficio postale presso il quale la domanda è stata presentata, oltre al proprio passaporto.

        5-ter. L'autorità di frontiera italiana provvede a vidimare e datare i documenti di cui al comma 5-bis con un timbro numerato che leghi insieme, in modo permanente ed indissolubile, il passaporto all'attestazione, avvertendo l'interessato, anche con la consegna di un apposito documento informativo stampato in più lingue, che dovrà fare rientro in Italia direttamente dalla frontiera italiana ed entro il termine di venti giorni dalla data di uscita, previa esibizione dei due documenti integri, senza segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, a pena del respingimento".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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