XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3476
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5
senza che la prefettura - ufficio territoriale del Governo
abbia convocato le parti per la stipula del contratto, il
cittadino extracomunitario per il quale sia stata presentata
la dichiarazione di emersione può uscire legalmente dal
territorio dello Stato per un periodo non superiore a venti
giorni, esibendo esclusivamente alla frontiera italiana
l'originale dell'attestazione rilasciata dall'ufficio postale
presso il quale la domanda è stata presentata, oltre al
proprio passaporto.
5-ter. L'autorità di frontiera italiana provvede a
vidimare e datare i documenti di cui al comma 5-bis con
un timbro numerato che leghi insieme, in modo permanente ed
indissolubile, il passaporto all'attestazione, avvertendo
l'interessato, anche con la consegna di un apposito documento
informativo stampato in più lingue, che dovrà fare rientro in
Italia direttamente dalla frontiera italiana ed entro il
termine di venti giorni dalla data di uscita, previa
esibizione dei due documenti integri, senza segni di
abrasioni, cancellature o altre manomissioni, a pena del
respingimento".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.