XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3473
Onorevoli Colleghi! - In Italia, la caccia con il falco
è espressamente consentita dalla legge 11 febbraio 1992, n.
157, anche se la stessa legge non prevede specifiche
disposizioni che ne regolano lo svolgimento.
La possibilità di esercitare la caccia con il falco
dipende, infatti, al pari delle altre attività venatorie, dal
conseguimento della licenza di caccia, la cui concessione
prevede, come noto, il superamento di un esame di idoneità ed
abilità all'esercizio venatorio, ma niente che riguardi
espressamente l'esercizio di forme particolari di caccia come,
appunto, quella con il falco.
Una tale situazione appare almeno singolare, in quanto la
falconeria non è in nessun modo assimilabile ad altre forme di
prelievo venatorio esercitate attraverso l'uso di armi. Ciò,
sostanzialmente, per i seguenti motivi:
1) il falco e gli altri uccelli rapaci utilizzati per la
falconeria non hanno alcuna possibilità di recare danni a cose
o a persone e, pertanto, non possono, in nessun caso, essere
considerati alla stregua delle armi;
2) nella caccia con il falco si utilizzano specie di
uccelli rapaci che, anche in natura, si procurano il cibo
cacciando prede vive e, pertanto, la falconeria può essere
considerata come la riproduzione di un fatto naturale che
riguarda il predatore e la sua preda e che vede il falconiere
svolgere un ruolo quasi da spettatore;
3) il falconiere non si limita solo ad addestrare i
rapaci a cacciare insieme all'uomo, ma sviluppa diverse
attività, anche non tipicamente venatorie, il cui principale
fine è quello di vivere all'aperto a contatto e nel rispetto
della natura, tanto è vero che, in talune circostanze,
l'attività di falconeria non è neppure finalizzata alla
predazione, ma più semplicemente ad esercitare il rapace a
catturare il "logoro", uno strumento che lo stesso falconiere
usa come preda artificiale.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che subordinare
l'esercizio della caccia con il falco all'acquisizione della
generica licenza di caccia e, quindi, del relativo porto
d'armi, è da considerare poco giustificabile, se non assurdo.
A mero titolo di esempio si consideri, infatti, che una tale
disposizione preclude la possibilità dell'esercizio di una
attività del tutto pacifica, nonché rispettosa dell'ambiente,
quale è la caccia con il falco, a tutte le persone che, in
luogo dell'assolvimento degli obblighi militari, hanno
prestato servizio civile e che, per tale motivo, non possono
richiedere il porto d'armi.
Tutto ciò considerato, con la presente proposta di legge
si intende affermare il principio che il falco non è un'arma e
che, di conseguenza, l'esercizio della falconeria non può
essere considerato alla stregua di una attività per il cui
svolgimento è necessario il porto d'armi.
Nel rispetto di detto principio, la presente proposta di
legge interviene a modificare il testo della legge n. 157 del
1992, nel modo seguente:
eliminando, dal comma 11 dell'articolo 22, le
disposizioni che estendono anche alla caccia con il falco
l'obbligo del conseguimento della licenza di caccia prevista
per l'esercizio delle attività venatorie con il fucile e con
l'arco;
lasciando alle regioni il compito di regolamentare
l'esercizio della falconeria.
Poiché in tutte le regioni italiane attualmente
interessate dall'esercizio della falconeria risultano essere
in vigore specifiche norme regionali in materia, riteniamo che
la presente proposta di legge possa essere considerata
sicuramente semplificativa e migliorativa del quadro normativo
vigente e, anche per questo motivo, se ne raccomanda la
sollecita approvazione.