XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3473
PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: "e del falco" sono
soppresse;
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
"11-bis. Le modalità di autorizzazione e di
esercizio della caccia con il falco sono disciplinate, con
proprie leggi, dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano".