XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3469




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, volta, ad attribuire le prime quattro mensilità di pensione, non corrisposte, in applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a numerosi insegnanti statali che sono stati collocati a riposo, su domanda, alle date indicate dalle citate disposizioni (1^ settembre 1993, quella contemplata dal decreto-legge n. 384 del 1993; 1^ settembre 1995, quella contemplata dalla legge n. 724 del 1994), costituisce un atto dovuto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle predette norme, avvenuta rispettivamente con le sentenze n. 439 del 12-23 dicembre 1994, e n. 347 del 13-21 novembre 1997.
        In particolare, giova ricordare che altre disposizioni sono state travolte in via consequenziale: l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 439 del 1994 nella parte in cui limita l'accoglimento delle domande di pensionamento con decorrenza 1^ settembre 1993 alla condizione della esistenza di un soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale, in modo tale da non determinare vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni; l'articolo 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 347 del 1997 nella parte in cui, dopo aver riconosciuto, in via di principio, la coincidenza del trattamento pensionistico con la cessazione dal servizio, individuando a tal fine, per i dipendenti del comparto scuola, la data di inizio dell'anno scolastico, ha comunque previsto che resti fermo il disposto dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994 e quindi, all'interno di tale comma, anche quanto previsto dalla lettera b), cioè dalla norma dichiarata incostituzionale in via principale.
        A sostegno di tale affermazione è necessario, preliminarmente, avere presente la peculiarità del personale delle scuole statali, per il quale la legislazione contempla (nel caso di attribuzione della pensione di anzianità, che presuppone le "dimissioni" dell'impiegato e l'accettazione delle stesse da parte dell'amministrazione di appartenenza) un meccanismo specifico per l'accettazione delle dimissioni, che hanno effetto dal 1^ settembre dell'anno che segue (secondo quanto disposto dall'articolo 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417).
        E', infatti, su tale peculiare normativa che la Corte costituzionale ha ancorato le declaratorie di incostituzionalità di cui si è detto.
        Giova evidenziare, per la parte che qui interessa, che l'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del citato decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ha disposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (19 settembre 1992), e sino al 31 dicembre 1993, che "è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso (...), nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti", escludendo peraltro l'applicazione di tale norma nei confronti dei "dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
        L'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito, in particolare, che "i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorché riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 (con decorrenza) (...) b) dal 1^ gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni".
        La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 439 del 1994, nel decidere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 384 del 1992, ha affermato che: 1) il decreto-legge n. 384 del 1992 muoveva dall'esigenza di fronteggiare "la grave situazione economica e finanziaria" evocata dal decreto stesso, adottando misure per il contenimento della spesa, e che fra tali provvedimenti vi era il differimento della corresponsione della pensione di anzianità fino al 1^ gennaio 1994 per i soggetti che, al dicembre 1992, possedevano i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per godere di tale diritto; 2) nessuna questione essendo stata sottoposta all'esame della Corte in ordine alla razionalità intrinseca del "blocco" delle pensioni di anzianità dal settembre del 1992, era invece oggetto di valutazione la questione, ben più circoscritta, della posizione giuridica del personale della scuola (cosi come disciplinata dalla già riassunta normativa di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417); 3) la sequenza procedurale prevista da detta normativa limita la libera determinazione degli interessati e trova il proprio fondamento nella esigenza di regolare il funzionamento degli apparati scolastici; 4) in base a tali dati normativi, appariva innegabile che l'applicazione al personale della scuola di quanto disposto dal decreto-legge n. 384 del 1992 generava una grave irrazionalità, il differimento al 1^ gennaio 1994 dell'"accesso alla pensione", mal combinandosi con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di recare una lesione del tutto ingiustificata al personale della scuola (soggetto ad un regime specifico per l'accettazione delle dimissioni volontarie); 5) la norma andava dichiarata illegittima per violazione dell'articolo 3 della Costituzione "nella parte in cui differisce, fino al 10 gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1993".
        La stessa Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 347 del 1997, nel decidere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha affermato che tale disposizione ha determinato, sia pure in un diverso contesto normativo, analoga situazione di irrazionalità normativa perché, se è vero che il comma 8 dello stesso articolo 13, così come l'articolo 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce ai dipendenti del "comparto scuola" la facoltà di revocare la domanda di pensionamento, ancorché accettata, evitando che essi restino privi, ad un tempo, dello stipendio e della pensione, tale norma non basta a porre rimedio alla irrazionalità che così si è verificata; e ciò per la mancata considerazione della specifica posizione del personale della scuola, tale da produrre una evidente incongruenza normativa all'interno della legislazione scolastica.
        La Corte ha, inoltre, osservato che il fatto stesso che la riforma del sistema pensionistico abbia ripristinato, in via di principio, la coincidenza del trattamento pensionistico con la cessazione dal servizio, individuando a tal fine la data di inizio dell'anno scolastico (articolo 1, comma 31, citato), conferma l'irrazionalità, sotto il limitato profilo di cui si tratta, della norma denunziata.
        La necessità di un intervento legislativo, oltre che per le argomentazioni su cui la Corte costituzionale ha fondato le proprie decisioni, risulta imprescindibile sia sulla base della considerazione che la pubblica amministrazione, pur avendo preso atto del venir meno del fondamento giuridico dei propri decreti di collocamento a riposo degli insegnanti di cui si tratta, non ha ritenuto finora di sanare spontaneamente le ingiuste situazioni così determinatesi, utilizzando il potere di revoca d'ufficio dei provvedimenti illegittimi fin dall'origine, o comunque divenuti tali successivamente, sia sulla base della considerazione che, anche per gran parte degli insegnanti che hanno proposto il ricorso giurisdizionale, la soluzione del problema in via normativa potrebbe risultare ormai la più conveniente, quantomeno in termini di tempo.




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