XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3469
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
volta, ad attribuire le prime quattro mensilità di pensione,
non corrisposte, in applicazione dell'articolo 1, commi 1 e
2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre
1992, n. 438, nonché dell'articolo 13, comma 5, lettera b),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a numerosi insegnanti
statali che sono stati collocati a riposo, su domanda, alle
date indicate dalle citate disposizioni (1^ settembre 1993,
quella contemplata dal decreto-legge n. 384 del 1993; 1^
settembre 1995, quella contemplata dalla legge n. 724 del
1994), costituisce un atto dovuto, a seguito della
dichiarazione di incostituzionalità delle predette norme,
avvenuta rispettivamente con le sentenze n. 439 del 12-23
dicembre 1994, e n. 347 del 13-21 novembre 1997.
In particolare, giova ricordare che altre disposizioni
sono state travolte in via consequenziale: l'articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 439 del
1994 nella parte in cui limita l'accoglimento delle domande di
pensionamento con decorrenza 1^ settembre 1993 alla condizione
della esistenza di un soprannumero di docenti della stessa
materia e dello stesso ruolo provinciale, in modo tale da non
determinare vacanze di organico e conseguenti nuove
assunzioni; l'articolo 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare", dichiarato incostituzionale
dalla sentenza n. 347 del 1997 nella parte in cui, dopo aver
riconosciuto, in via di principio, la coincidenza del
trattamento pensionistico con la cessazione dal servizio,
individuando a tal fine, per i dipendenti del comparto scuola,
la data di inizio dell'anno scolastico, ha comunque previsto
che resti fermo il disposto dell'articolo 13, comma 5, della
legge n. 724 del 1994 e quindi, all'interno di tale comma,
anche quanto previsto dalla lettera b), cioè dalla norma
dichiarata incostituzionale in via principale.
A sostegno di tale affermazione è necessario,
preliminarmente, avere presente la peculiarità del personale
delle scuole statali, per il quale la legislazione contempla
(nel caso di attribuzione della pensione di anzianità, che
presuppone le "dimissioni" dell'impiegato e l'accettazione
delle stesse da parte dell'amministrazione di appartenenza) un
meccanismo specifico per l'accettazione delle dimissioni, che
hanno effetto dal 1^ settembre dell'anno che segue (secondo
quanto disposto dall'articolo 10, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417).
E', infatti, su tale peculiare normativa che la Corte
costituzionale ha ancorato le declaratorie di
incostituzionalità di cui si è detto.
Giova evidenziare, per la parte che qui interessa, che
l'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del citato
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ha disposto, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso
(19 settembre 1992), e sino al 31 dicembre 1993, che "è
sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di
regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto,
con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti
pensionistici di anzianità a carico del regime generale
obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori
autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive
del regime stesso (...), nonché delle forme integrative a
carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati
rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la
cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti",
escludendo peraltro l'applicazione di tale norma nei confronti
dei "dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni
da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
L'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, ha stabilito, in particolare, che "i lavoratori
dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori autonomi,
che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la
domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove
previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di
appartenenza, possono, ancorché riammessi in servizio,
conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto
previsto dal comma 6 (con decorrenza) (...) b) dal 1^
gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato
un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31
anni".
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 439 del
1994, nel decidere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale del decreto-legge n. 384 del 1992, ha affermato
che: 1) il decreto-legge n. 384 del 1992 muoveva dall'esigenza
di fronteggiare "la grave situazione economica e finanziaria"
evocata dal decreto stesso, adottando misure per il
contenimento della spesa, e che fra tali provvedimenti vi era
il differimento della corresponsione della pensione di
anzianità fino al 1^ gennaio 1994 per i soggetti che, al
dicembre 1992, possedevano i requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per godere di tale diritto; 2) nessuna questione
essendo stata sottoposta all'esame della Corte in ordine alla
razionalità intrinseca del "blocco" delle pensioni di
anzianità dal settembre del 1992, era invece oggetto di
valutazione la questione, ben più circoscritta, della
posizione giuridica del personale della scuola (cosi come
disciplinata dalla già riassunta normativa di cui al
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417); 3) la
sequenza procedurale prevista da detta normativa limita la
libera determinazione degli interessati e trova il proprio
fondamento nella esigenza di regolare il funzionamento degli
apparati scolastici; 4) in base a tali dati normativi,
appariva innegabile che l'applicazione al personale della
scuola di quanto disposto dal decreto-legge n. 384 del 1992
generava una grave irrazionalità, il differimento al 1^
gennaio 1994 dell'"accesso alla pensione", mal combinandosi
con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di recare una
lesione del tutto ingiustificata al personale della scuola
(soggetto ad un regime specifico per l'accettazione delle
dimissioni volontarie); 5) la norma andava dichiarata
illegittima per violazione dell'articolo 3 della Costituzione
"nella parte in cui differisce, fino al 10 gennaio 1994, la
corresponsione della pensione per il personale della scuola
collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1993".
La stessa Corte costituzionale, con la citata sentenza n.
347 del 1997, nel decidere in ordine alla questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5, lettera
b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha affermato
che tale disposizione ha determinato, sia pure in un diverso
contesto normativo, analoga situazione di irrazionalità
normativa perché, se è vero che il comma 8 dello stesso
articolo 13, così come l'articolo 1, comma 31, della legge 8
agosto 1995, n. 335, riconosce ai dipendenti del "comparto
scuola" la facoltà di revocare la domanda di pensionamento,
ancorché accettata, evitando che essi restino privi, ad un
tempo, dello stipendio e della pensione, tale norma non basta
a porre rimedio alla irrazionalità che così si è verificata; e
ciò per la mancata considerazione della specifica posizione
del personale della scuola, tale da produrre una evidente
incongruenza normativa all'interno della legislazione
scolastica.
La Corte ha, inoltre, osservato che il fatto stesso che la
riforma del sistema pensionistico abbia ripristinato, in via
di principio, la coincidenza del trattamento pensionistico con
la cessazione dal servizio, individuando a tal fine la data di
inizio dell'anno scolastico (articolo 1, comma 31, citato),
conferma l'irrazionalità, sotto il limitato profilo di cui si
tratta, della norma denunziata.
La necessità di un intervento legislativo, oltre che per
le argomentazioni su cui la Corte costituzionale ha fondato le
proprie decisioni, risulta imprescindibile sia sulla base
della considerazione che la pubblica amministrazione, pur
avendo preso atto del venir meno del fondamento giuridico dei
propri decreti di collocamento a riposo degli insegnanti di
cui si tratta, non ha ritenuto finora di sanare spontaneamente
le ingiuste situazioni così determinatesi, utilizzando il
potere di revoca d'ufficio dei provvedimenti illegittimi fin
dall'origine, o comunque divenuti tali successivamente, sia
sulla base della considerazione che, anche per gran parte
degli insegnanti che hanno proposto il ricorso
giurisdizionale, la soluzione del problema in via normativa
potrebbe risultare ormai la più conveniente, quantomeno in
termini di tempo.