XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3469
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli insegnanti delle scuole statali collocati a
riposo, su domanda, alla data del 1^ settembre 1993, ove non
sia gią avvenuto in forza di sentenza, sono attribuiti i ratei
di pensione, per il periodo dal 1^ settembre 1993 al 31
dicembre 1993, non corrisposti in applicazione dell'articolo
1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438.
Art. 2.
1. Agli insegnanti delle scuole statali collocati a
riposo, su domanda, con effetto dal 1^ settembre 1995, che
hanno maturato un'anzianitą contributiva o di servizio non
inferiore a 31 anni, sono attribuite le prime quattro
mensilitą del trattamento di pensione, non corrisposte in
applicazione dell'articolo 13, comma 5, lettera b),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" della stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.