XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3469




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Agli insegnanti delle scuole statali collocati a riposo, su domanda, alla data del 1^ settembre 1993, ove non sia gią avvenuto in forza di sentenza, sono attribuiti i ratei di pensione, per il periodo dal 1^ settembre 1993 al 31 dicembre 1993, non corrisposti in applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.


Art. 2.

        1. Agli insegnanti delle scuole statali collocati a riposo, su domanda, con effetto dal 1^ settembre 1995, che hanno maturato un'anzianitą contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni, sono attribuite le prime quattro mensilitą del trattamento di pensione, non corrisposte in applicazione dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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