XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3468




        Onorevoli Colleghi! - La riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione è regolamentata dagli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale e consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può eccedere l'importo di un miliardo di vecchie lire, pari a 516.456,89 euro.
        Essa spetta a:

                a) chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;

                b) che è stato condannato e nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;

                c) chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;

                d) chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia cautelare;
                e) chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

        La riparazione ha natura di indennizzo, non di risarcimento del danno e, perciò, viene determinata dal giudice in via equitativa.
        Il giudice deve tenere conto delle conseguenze di carattere morale e psicologico derivate dalla detenzione, in considerazione del fatto che esse rientrano tra le "conseguenze personali e familiari" indicate dall'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 315, comma 3, del medesimo codice.
        L'introduzione di tale istituto rappresenta il riconoscimento, a livello normativo, del principio di civiltà giuridica e di attuazione dei valori di un ordinamento democratico in virtù del quale chi sia stato privato ingiustamente della libertà personale ha diritto ad una congrua riparazione per i danni morali e materiali patiti.
        Tale diritto è tuttavia, pesantemente affievolito dall'assoggettamento dell'indennità, per l'intero suo ammontare, all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
        L'indennità non rientra, infatti, in alcuna delle categorie dei redditi che non concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF (tra gli altri le pensioni di guerra, le elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, i risarcimenti conseguenti al rifiuto opposto a richieste estorsive, indennità di esproprio).
        La mancata previsione di esenzione è da ritenere in contrasto con il dettato costituzionale (principio dell'inviolabilità della persona) e con la natura indennitaria della riparazione, che non corrisponde mai all'effettivo danno sopportato e nella stragrande maggioranza dei casi rappresenta solo un simulacro di risarcimento.
        Sotto tale profilo è persino contestabile che la riparazione costituisca una forma di reddito, posto che la misura dell'indennizzo è in genere ragguagliata alla durata del periodo di restrizione cautelare, costituente in re ipsa fonte di sofferenza per la grave limitazione della sfera della personalità. La somma liquidata si avvicina, dunque, senza mai adeguarsi, all'effettivo prezzo del dolore.
        Occorre porre al più presto riparo a questa grave ingiustizia. Per il fisco l'indennità per l'ingiusta detenzione è equiparata alla vincita al lotto o a una plusvalenza, mentre in realtà si tratta di semplice pretium doloris e il dolore non è tassabile.




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