XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3468
Onorevoli Colleghi! - La riparazione pecuniaria per
ingiusta detenzione è regolamentata dagli articoli 314 e 315
del codice di procedura penale e consiste nel pagamento di una
somma di denaro che non può eccedere l'importo di un miliardo
di vecchie lire, pari a 516.456,89 euro.
Essa spetta a:
a) chi è stato sottoposto a custodia cautelare e,
successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile
perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto,
perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o
colpa grave;
b) che è stato condannato e nel corso del processo
sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con
decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento
di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che
sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli
articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;
c) chi è stato sottoposto a custodia cautelare e,
successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un
provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a
procedere;
d) chi è stato prosciolto con sentenza
irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver
commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non
è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a
causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di
delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia
cautelare;
e) chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al
condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad
arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando,
con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le
condizioni per la convalida.
La riparazione ha natura di indennizzo, non di
risarcimento del danno e, perciò, viene determinata dal
giudice in via equitativa.
Il giudice deve tenere conto delle conseguenze di
carattere morale e psicologico derivate dalla detenzione, in
considerazione del fatto che esse rientrano tra le
"conseguenze personali e familiari" indicate dall'articolo
643, comma 1, del codice di procedura penale, richiamato
dall'articolo 315, comma 3, del medesimo codice.
L'introduzione di tale istituto rappresenta il
riconoscimento, a livello normativo, del principio di civiltà
giuridica e di attuazione dei valori di un ordinamento
democratico in virtù del quale chi sia stato privato
ingiustamente della libertà personale ha diritto ad una
congrua riparazione per i danni morali e materiali patiti.
Tale diritto è tuttavia, pesantemente affievolito
dall'assoggettamento dell'indennità, per l'intero suo
ammontare, all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).
L'indennità non rientra, infatti, in alcuna delle
categorie dei redditi che non concorrono a formare la base
imponibile dell'IRPEF (tra gli altri le pensioni di guerra, le
elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, i risarcimenti conseguenti al rifiuto opposto a
richieste estorsive, indennità di esproprio).
La mancata previsione di esenzione è da ritenere in
contrasto con il dettato costituzionale (principio
dell'inviolabilità della persona) e con la natura indennitaria
della riparazione, che non corrisponde mai all'effettivo danno
sopportato e nella stragrande maggioranza dei casi rappresenta
solo un simulacro di risarcimento.
Sotto tale profilo è persino contestabile che la
riparazione costituisca una forma di reddito, posto che la
misura dell'indennizzo è in genere ragguagliata alla durata
del periodo di restrizione cautelare, costituente in re
ipsa fonte di sofferenza per la grave limitazione della
sfera della personalità. La somma liquidata si avvicina,
dunque, senza mai adeguarsi, all'effettivo prezzo del
dolore.
Occorre porre al più presto riparo a questa grave
ingiustizia. Per il fisco l'indennità per l'ingiusta
detenzione è equiparata alla vincita al lotto o a una
plusvalenza, mentre in realtà si tratta di semplice pretium
doloris e il dolore non è tassabile.