XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3468
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la
seguente:
"d-ter) l'importo corrisposto a titolo di
riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione di cui agli
articoli 314 e 315 del codice di procedura penale".
2. L disposizione di cui alla lettera d-ter) del
comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente
articolo, si applica alle riparazioni pecuniarie corrisposte a
decorrere dal 1^ gennaio 2002.