XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3468




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

            "d-ter) l'importo corrisposto a titolo di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale".

        2. L disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica alle riparazioni pecuniarie corrisposte a decorrere dal 1^ gennaio 2002.



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