XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3467
Onorevoli Colleghi! - Con la presente iniziativa si
propone di modificare la legge relativa all'elezione dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo (legge 24
gennaio 1979, n. 18) in modo tale da garantire alle diverse
realtà locali regionali una effettiva partecipazione in seno
al consesso comunitario.
L'accorpamento di più regioni in un'unica circoscrizione
elettorale determina, infatti, un forte sbilanciamento delle
rappresentanze politiche a svantaggio delle regioni meno
densamente popolate e mina alla base quel rapporto immediato
tra elettori ed eletti sul quale si fonda tutto il sistema
democratico occidentale.
Esemplare è la situazione della regione Sardegna il cui
accorpamento alla Sicilia ha di fatto sempre impedito
l'elezione di un rappresentante locale al Parlamento europeo
ed ha comportato che gli interessi del popolo sardo venissero
sempre compressi da quelli propri del popolo siciliano, di
gran lunga quantitativamente superiore. Il tutto aggravato dal
fatto che la distanza geografica tra le due maggiori isole
italiane ha sempre ostacolato un continuo contatto tra
elettori ed eletti e ha bloccato il progressivo processo di
integrazione europea.
Con la presente iniziativa si propone, pertanto, di
modificare la legge n. 18 del 1979 prevedendo che l'ambito di
ogni circoscrizione elettorale coincida con il territorio di
ogni regione italiana.
Soltanto in tale modo si ristabilirebbe un rapporto
diretto tra elettori ed eletti - ora inevitabilmente
compromesso dalla diversa distribuzione della popolazione e
dalla distanza geografica - e si garantirebbe nel contempo
un'effettiva rappresentanza delle realtà regionali ed insulari
in seno agli organismi comunitari.
Oltretutto, la possibilità di dare voce alle differenti
realtà regionali ed insulari consentirebbe all'Unione europea
di proseguire l'azione di rafforzamento della sua coesione
economica e sociale e di ridurre il divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno
favorite o insulari, così come indicato all'articolo 158 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato
dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge n. 209 del
1998.