XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3467




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente iniziativa si propone di modificare la legge relativa all'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18) in modo tale da garantire alle diverse realtà locali regionali una effettiva partecipazione in seno al consesso comunitario.
        L'accorpamento di più regioni in un'unica circoscrizione elettorale determina, infatti, un forte sbilanciamento delle rappresentanze politiche a svantaggio delle regioni meno densamente popolate e mina alla base quel rapporto immediato tra elettori ed eletti sul quale si fonda tutto il sistema democratico occidentale.
        Esemplare è la situazione della regione Sardegna il cui accorpamento alla Sicilia ha di fatto sempre impedito l'elezione di un rappresentante locale al Parlamento europeo ed ha comportato che gli interessi del popolo sardo venissero sempre compressi da quelli propri del popolo siciliano, di gran lunga quantitativamente superiore. Il tutto aggravato dal fatto che la distanza geografica tra le due maggiori isole italiane ha sempre ostacolato un continuo contatto tra elettori ed eletti e ha bloccato il progressivo processo di integrazione europea.
        Con la presente iniziativa si propone, pertanto, di modificare la legge n. 18 del 1979 prevedendo che l'ambito di ogni circoscrizione elettorale coincida con il territorio di ogni regione italiana.
        Soltanto in tale modo si ristabilirebbe un rapporto diretto tra elettori ed eletti - ora inevitabilmente compromesso dalla diversa distribuzione della popolazione e dalla distanza geografica - e si garantirebbe nel contempo un'effettiva rappresentanza delle realtà regionali ed insulari in seno agli organismi comunitari.
        Oltretutto, la possibilità di dare voce alle differenti realtà regionali ed insulari consentirebbe all'Unione europea di proseguire l'azione di rafforzamento della sua coesione economica e sociale e di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, così come indicato all'articolo 158 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge n. 209 del 1998.




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