XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3467
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali
coincidono con le regioni ed il loro capoluogo coincide con il
capoluogo di ciascuna regione.
2. L'assegnazione del numero di seggi alle singole
circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
3. Ferma l'attribuzione di almeno un seggio ad ogni
circoscrizione elettorale, la ripartizione dei seggi di cui al
comma 2 si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti
all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione della
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non
meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori".
2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste
elettorali della regione, pena la nullità della lista".
Art. 3.
1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, e successive modificazioni, è abrogata.