XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3467




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni ed il loro capoluogo coincide con il capoluogo di ciascuna regione.
            2. L'assegnazione del numero di seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
            3. Ferma l'attribuzione di almeno un seggio ad ogni circoscrizione elettorale, la ripartizione dei seggi di cui al comma 2 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione della popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".


Art. 2.

        1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

        "Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori".
        2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

        "I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali della regione, pena la nullità della lista".


Art. 3.

        1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è abrogata.



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