XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3465
Onorevoli Colleghi! - Un seppur sommario excursus
dei provvedimenti di amnistia, indulto e condono emanati
dall'entrata in vigore dell'ordinamento repubblicano ad oggi,
consente di rilevare alcuni aspetti straordinariamente
attuali, in quanto probabilmente costanti e insopprimibili
nell'evolversi delle vicende umane e, di conseguenza,
statuali.
Il primo è quello dell'enormità dei numeri: 138 fra leggi
di delega, decreti presidenziali, decreti legislativi o
ministeriali e altre fonti normative; segno di una evidente
necessità di una risposta "politica" a questioni che, data la
vastità del numero degli interessati, non sono suscettibili di
soluzione affidata alla mera politica "criminale".
Il secondo, e forse il più importante, è rappresentato
dall'essere i principali provvedimenti di amnistia e indulto
collocati temporaneamente al culmine o al termine di snodi
significativi della nostra storia recente.
E non è certo un caso che uno dei primi atti della neonata
Repubblica italiana sia quel decreto presidenziale 22 giugno
1946, n. 4, che reca come titolo "Concessione di amnistia e
indulto per reati comuni, politici e militari". Atto
significativo, concordato proprio fra i Padri della
Repubblica, che non partiva certo dalla necessità di svuotare
le carceri, ma da quella di consentire a tutti gli italiani di
riprendere il cammino interrotto dalle vicende tragiche che
avevano devastato l'Italia ed il mondo.
Amnistia e indulto poi reiterati con il decreto del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, che si
colloca alla fine dell'altrettanto difficile dopoguerra e in
qualche modo portati a compimento dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, ove, all'articolo 1,
primo comma, lettera a), si concede l'amnistia "per i
reati politici ai sensi dell'articolo 8, del codice penale,
commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946" (si badi senza
limitazioni né soggettive né oggettive) e, alla lettera
b), per gli stessi reati "nonché per i reati elettorali
commessi successivamente al 18 giugno 1946".
Nello stesso senso vanno letti, evidentemente, i
provvedimenti di amnistia e indulto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n. 1084, e 22
maggio 1970, n. 283, i quali, posti al culmine e al termine
della prima fase dei movimenti studenteschi e operai di quel
tempo, programmaticamente fanno riferimento alla applicabilità
dei benefìci ai reati commessi "anche con finalità politiche",
prevedendo addirittura il secondo una "amnistia particolare"
ai fini citati, accanto ad una "amnistia generale".
Dopo i fatti del "77", poi, ecco l'amnistia e l'indulto di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978,
n. 413, cui fanno seguito provvedimenti analoghi di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n.
744, e 16 dicembre 1986, n. 865, quasi a chiudere gli "anni di
piombo", quantomeno in relazione ai reati meno gravi.
Con la legge 11 aprile 1990, n. 73, poi, cui fa seguito il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75,
viene emanato l'ultimo provvedimento di amnistia e indulto
della nostra storia repubblicana: provvedimento che chiude la
fase retta dal vecchio codice di procedura penale e introduce
al nuovo e, ancor più, va a sanare, rendendoli penalmente non
più perseguibili, tutti i fenomeni di finanziamento illecito,
interno o internazionale, fino ad allora "giustificati" dalla
contrapposizione ideologica fra il mondo libero dell'Occidente
ed un impero sovietico ormai quasi integralmente e
irreversibilmente disgregato.
Il terzo elemento costante nella produzione normativa che
ci interessa è rappresentato dalla volontà politica espressa
dal legislatore di emanare, congiuntamente o meno alle norme
che estinguono la pena (indulto), quelle che estinguono le
pene accessorie o le sanzioni disciplinari.
Appare di tutta evidenza come il periodo che stiamo
vivendo si pone, per un verso, al termine di un cammino
iniziato con la scelta istituzionale repubblicana e proseguito
fino ai primi anni novanta e, per altro verso, all'inizio
della fase della cosiddetta "seconda Repubblica"
caratterizzata dalle novità politiche del presente.
Non solo: esso si pone al termine di un periodo
caratterizzato dal fenomeno politico-giudiziario che ha avuto
il nome di "Tangentopoli", il quale ha visto i maggiori
partiti di governo della "prima Repubblica" travolti e
dispersi o annientati, oltreché alla fine, senza che sia stato
sparato un solo colpo di fucile, dell'impero sovietico, alla
conseguente fine della divisione del mondo in due blocchi
contrapposti, con l'acquisizione al sistema democratico di
tanta parte dell'ex impero sovietico, alla nascita del
fenomeno del terrorismo internazionale e della nuova coscienza
ambientale stimolata dal sempre più intenso degrado dell'aria,
dell'acqua e del suolo.
Ma, ancor più intensamente, la nostra epoca è
caratterizzata dalla drammatica scelta che si pone davanti ad
ogni individuo, oltre che ad ogni società, di fronte alle
nuove sfide del nuovo millennio: coltivare la difesa
dell'esistente, o aprirsi alla speranza.
E ciò che Sua Santità Giovanni Paolo II ha espresso
nell'Aula del Parlamento, oltre che nei suoi scritti, è
proprio l'invito ad aprire i cuori alla speranza: i nostri
cuori, il cuore dell'Italia e di tutti gli italiani.
Ma per essere credibili con noi stessi e per far
riconoscere e ritrovare a ciascuno di noi con maggiore
sincerità questa necessaria "fame di speranza", non possiamo
esimerci dal renderla possibile a coloro, e forse soprattutto
a coloro, che hanno nel passato violato le regole della nostra
società.
I loro errori ci appartengono, essendo anch'essi parte
della nostra famiglia umana: forse, chi è caduto davanti a noi
a volte non ci era peggiore e, forse, è caduto anche perché
non fossimo noi a cadere.
Facciamo quanto è possibile per ridare la speranza a tutti
- verificando che taluno della nostra clemenza poi non abusi -
con un provvedimento di amnistia, indulto e condono che sappia
coniugare la tutela della società con la clemenza.