XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3465




        Onorevoli Colleghi! - Un seppur sommario excursus dei provvedimenti di amnistia, indulto e condono emanati dall'entrata in vigore dell'ordinamento repubblicano ad oggi, consente di rilevare alcuni aspetti straordinariamente attuali, in quanto probabilmente costanti e insopprimibili nell'evolversi delle vicende umane e, di conseguenza, statuali.
        Il primo è quello dell'enormità dei numeri: 138 fra leggi di delega, decreti presidenziali, decreti legislativi o ministeriali e altre fonti normative; segno di una evidente necessità di una risposta "politica" a questioni che, data la vastità del numero degli interessati, non sono suscettibili di soluzione affidata alla mera politica "criminale".
        Il secondo, e forse il più importante, è rappresentato dall'essere i principali provvedimenti di amnistia e indulto collocati temporaneamente al culmine o al termine di snodi significativi della nostra storia recente.
        E non è certo un caso che uno dei primi atti della neonata Repubblica italiana sia quel decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, che reca come titolo "Concessione di amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari". Atto significativo, concordato proprio fra i Padri della Repubblica, che non partiva certo dalla necessità di svuotare le carceri, ma da quella di consentire a tutti gli italiani di riprendere il cammino interrotto dalle vicende tragiche che avevano devastato l'Italia ed il mondo.
        Amnistia e indulto poi reiterati con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, che si colloca alla fine dell'altrettanto difficile dopoguerra e in qualche modo portati a compimento dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, ove, all'articolo 1, primo comma, lettera a), si concede l'amnistia "per i reati politici ai sensi dell'articolo 8, del codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946" (si badi senza limitazioni né soggettive né oggettive) e, alla lettera b), per gli stessi reati "nonché per i reati elettorali commessi successivamente al 18 giugno 1946".
        Nello stesso senso vanno letti, evidentemente, i provvedimenti di amnistia e indulto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n. 1084, e 22 maggio 1970, n. 283, i quali, posti al culmine e al termine della prima fase dei movimenti studenteschi e operai di quel tempo, programmaticamente fanno riferimento alla applicabilità dei benefìci ai reati commessi "anche con finalità politiche", prevedendo addirittura il secondo una "amnistia particolare" ai fini citati, accanto ad una "amnistia generale".
        Dopo i fatti del "77", poi, ecco l'amnistia e l'indulto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, cui fanno seguito provvedimenti analoghi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744, e 16 dicembre 1986, n. 865, quasi a chiudere gli "anni di piombo", quantomeno in relazione ai reati meno gravi.
        Con la legge 11 aprile 1990, n. 73, poi, cui fa seguito il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, viene emanato l'ultimo provvedimento di amnistia e indulto della nostra storia repubblicana: provvedimento che chiude la fase retta dal vecchio codice di procedura penale e introduce al nuovo e, ancor più, va a sanare, rendendoli penalmente non più perseguibili, tutti i fenomeni di finanziamento illecito, interno o internazionale, fino ad allora "giustificati" dalla contrapposizione ideologica fra il mondo libero dell'Occidente ed un impero sovietico ormai quasi integralmente e irreversibilmente disgregato.
        Il terzo elemento costante nella produzione normativa che ci interessa è rappresentato dalla volontà politica espressa dal legislatore di emanare, congiuntamente o meno alle norme che estinguono la pena (indulto), quelle che estinguono le pene accessorie o le sanzioni disciplinari.
        Appare di tutta evidenza come il periodo che stiamo vivendo si pone, per un verso, al termine di un cammino iniziato con la scelta istituzionale repubblicana e proseguito fino ai primi anni novanta e, per altro verso, all'inizio della fase della cosiddetta "seconda Repubblica" caratterizzata dalle novità politiche del presente.
        Non solo: esso si pone al termine di un periodo caratterizzato dal fenomeno politico-giudiziario che ha avuto il nome di "Tangentopoli", il quale ha visto i maggiori partiti di governo della "prima Repubblica" travolti e dispersi o annientati, oltreché alla fine, senza che sia stato sparato un solo colpo di fucile, dell'impero sovietico, alla conseguente fine della divisione del mondo in due blocchi contrapposti, con l'acquisizione al sistema democratico di tanta parte dell'ex impero sovietico, alla nascita del fenomeno del terrorismo internazionale e della nuova coscienza ambientale stimolata dal sempre più intenso degrado dell'aria, dell'acqua e del suolo.
        Ma, ancor più intensamente, la nostra epoca è caratterizzata dalla drammatica scelta che si pone davanti ad ogni individuo, oltre che ad ogni società, di fronte alle nuove sfide del nuovo millennio: coltivare la difesa dell'esistente, o aprirsi alla speranza.
        E ciò che Sua Santità Giovanni Paolo II ha espresso nell'Aula del Parlamento, oltre che nei suoi scritti, è proprio l'invito ad aprire i cuori alla speranza: i nostri cuori, il cuore dell'Italia e di tutti gli italiani.
        Ma per essere credibili con noi stessi e per far riconoscere e ritrovare a ciascuno di noi con maggiore sincerità questa necessaria "fame di speranza", non possiamo esimerci dal renderla possibile a coloro, e forse soprattutto a coloro, che hanno nel passato violato le regole della nostra società.
        I loro errori ci appartengono, essendo anch'essi parte della nostra famiglia umana: forse, chi è caduto davanti a noi a volte non ci era peggiore e, forse, è caduto anche perché non fossimo noi a cadere.
        Facciamo quanto è possibile per ridare la speranza a tutti - verificando che taluno della nostra clemenza poi non abusi - con un provvedimento di amnistia, indulto e condono che sappia coniugare la tutela della società con la clemenza.




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