XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3465




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' concessa amnistia:

            a) per ogni reato per il quale è prevista una pena detentiva non superiore al massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

            b) per ogni reato commesso da minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale;

            c) per ogni reato di opinione di cui ai seguenti articoli del codice penale: 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero), 270 (associazioni sovversive), 271 (associazioni antinazionali), 272 (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 291 (vilipendio alla nazione italiana) 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo), 304 (cospirazione politica mediante accordo), 305 (cospirazione politica mediante associazione), 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) 402 (vilipendio della religione dello Stato), 403 (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), 414, terzo comma (apologia di delitto), 415 (istigazione a disobbedire alle leggi), 656 (diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico), 661 (abuso della credulità popolare) e 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive).


Art. 2.

        1. Ai fini del computo della pena ai sensi del comma 1:

            a) si ha riguardo per la pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

            b) non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti da recidiva e continuazione;

            c) si tiene conto solo dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce un tipo di pena diversa o dalle circostanze ad effetto speciale;

            d) si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 59, 62 e 62-bis del codice penale, le quali prevalgono comunque sulle eventuali aggravanti contestate, nonché delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 48 del codice penale militare di pace.


Art. 3.

        1. L'amnistia non è rinunciabile e si applica a tutti i reati commessi fino alla data del 30 giugno 2002.


Art. 4.

        1. E' concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive e non superiore a 20.000 euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, senza le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale, nonché, per l'intero, per le pene accessorie temporanee conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte l'indulto.
        2. L'indulto si applica a tutti i reati commessi fino alla data del 30 giugno 2002, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
        3. L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o di professionalità non sia estinta o revocata. Non si applica inoltre:

            a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 257 (spionaggio politico o militare) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 259 (agevolazione colposa) limitatamente ai reati di cui agli articoli 257 e 258 e per i fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 261 (rivelazione di segreti di Stato) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 262 (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 263 (utilizzazione dei segreti di Stato) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 264 (infedeltà in affari di Stato) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 265 (disfattismo politico) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 267 (disfattismo economico) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 268 (parificazione degli Stati alleati) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 270-bis, primo comma (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 306 (banda armata: formazione e partecipazione), 416 (associazione per delinquere), 422 (strage), 438 (epidemia), 600 (riduzione in schiavitù), 660-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602 (alienazione e acquisto di schiavi), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) e 648-bis (riciclaggio);
                b) per i delitti previsti dall'articolo 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

        4. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro i cinque anni successivi alla data di applicazione del beneficio, un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena superiore a anni due.


Art. 5.

        1. E' concesso il condono per tutte le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse fino al 30 giugno 2002 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi militari e militarizzati, degli altri enti pubblici, delle imprese concessionarie di servizi pubblici, nonché da esercenti pubbliche funzioni e un'attività professionale.



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