XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3465
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' concessa amnistia:
a) per ogni reato per il quale è prevista una pena
detentiva non superiore al massimo a cinque anni, ovvero una
pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per ogni reato commesso da minore di anni
diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso
il perdono giudiziale;
c) per ogni reato di opinione di cui ai seguenti
articoli del codice penale: 256 (procacciamento di notizie
concernenti la sicurezza dello Stato), 266 (istigazione di
militari a disobbedire alle leggi), 269 (attività
antinazionale del cittadino all'estero), 270 (associazioni
sovversive), 271 (associazioni antinazionali), 272 (propaganda
ed apologia sovversiva o antinazionale), 290 (vilipendio della
Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze
armate), 291 (vilipendio alla nazione italiana) 292
(vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 299
(offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero),
302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai
capi primo e secondo), 304 (cospirazione politica mediante
accordo), 305 (cospirazione politica mediante associazione),
342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario) 402 (vilipendio della religione dello Stato), 403
(offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di
persone), 404 (offese alla religione dello Stato mediante
vilipendio di cose), 414, terzo comma (apologia di delitto),
415 (istigazione a disobbedire alle leggi), 656 (diffusione di
notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare
l'ordine pubblico), 661 (abuso della credulità popolare) e 668
(rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive).
Art. 2.
1. Ai fini del computo della pena ai sensi del comma 1:
a) si ha riguardo per la pena stabilita per
ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto degli aumenti di pena
derivanti da recidiva e continuazione;
c) si tiene conto solo dell'aumento di pena
derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge
stabilisce un tipo di pena diversa o dalle circostanze ad
effetto speciale;
d) si tiene conto delle circostanze attenuanti di
cui agli articoli 59, 62 e 62-bis del codice penale, le
quali prevalgono comunque sulle eventuali aggravanti
contestate, nonché delle circostanze attenuanti di cui
all'articolo 48 del codice penale militare di pace.
Art. 3.
1. L'amnistia non è rinunciabile e si applica a tutti i
reati commessi fino alla data del 30 giugno 2002.
Art. 4.
1. E' concesso indulto nella misura non superiore a cinque
anni per le pene detentive e non superiore a 20.000 euro per
le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive,
senza le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151
del codice penale, nonché, per l'intero, per le pene
accessorie temporanee conseguenti a condanne per le quali è
applicato anche solo in parte l'indulto.
2. L'indulto si applica a tutti i reati commessi fino alla
data del 30 giugno 2002, fatto salvo quanto previsto al comma
3.
3. L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o
professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o di
professionalità non sia estinta o revocata. Non si applica
inoltre:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del codice penale: 257 (spionaggio politico o militare)
limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 258
(spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)
limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 259
(agevolazione colposa) limitatamente ai reati di cui agli
articoli 257 e 258 e per i fatti commessi dopo il 31 agosto
1991, 261 (rivelazione di segreti di Stato) limitatamente ai
fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 262 (rivelazione di
notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)
limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 263
(utilizzazione dei segreti di Stato) limitatamente ai fatti
commessi dopo il 31 agosto 1991, 264 (infedeltà in affari di
Stato) limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991,
265 (disfattismo politico) limitatamente ai fatti commessi
dopo il 31 agosto 1991, 267 (disfattismo economico)
limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 agosto 1991, 268
(parificazione degli Stati alleati) limitatamente ai fatti
commessi dopo il 31 agosto 1991, 270-bis, primo comma
(associazioni con finalità di terrorismo e di eversione
dell'ordine democratico), 280 (attentato per finalità
terroristiche o di eversione), 284 (insurrezione armata contro
i poteri dello Stato), 285 (devastazione, saccheggio e
strage), 286 (guerra civile), 289-bis, commi primo,
secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o
di eversione), 306 (banda armata: formazione e
partecipazione), 416 (associazione per delinquere), 422
(strage), 438 (epidemia), 600 (riduzione in schiavitù),
660-bis (prostituzione minorile), 600-ter
(pornografia minorile), 601 (tratta e commercio di schiavi),
602 (alienazione e acquisto di schiavi), 609-bis
(violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con
minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo),
630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) e
648-bis (riciclaggio);
b) per i delitti previsti dall'articolo 74
(associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope) del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi
ne ha usufruito commette, entro i cinque anni successivi alla
data di applicazione del beneficio, un delitto non colposo per
il quale riporta condanna a pena superiore a anni due.
Art. 5.
1. E' concesso il condono per tutte le sanzioni inflitte o
da infliggere per infrazioni disciplinari commesse fino al 30
giugno 2002 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
compresi militari e militarizzati, degli altri enti pubblici,
delle imprese concessionarie di servizi pubblici, nonché da
esercenti pubbliche funzioni e un'attività professionale.