XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3462
Onorevoli Colleghi! - Come è noto la legge 5 marzo
1990, n. 45, colmando una lacuna esistente nel nostro
ordinamento, ha esteso la facoltà di richiedere la
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali
per i soggetti iscritti o che siano stati iscritti alle Casse
di previdenza per liberi professionisti.
Tale legge disciplina le diverse forme di esercizio della
facoltà di ricongiunzione (articolo 1), ma pone a carico del
richiedente la somma risultante dalla differenza tra la
riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa
relativa al periodo ricongiunto e l'importo dei contributi
trasferiti dalle altre gestioni (articolo 2), senza prevedere
l'abbattimento del 50 per cento dell'onere di ricongiunzione
previsto, invece, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in caso
di ricongiunzione onerosa.
La materia è stata sottoposta all'attenzione della Corte
costituzionale che, nel respingere tutte le questioni
sollevate nelle ordinanze di rimessione, ha dichiarato fondata
la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e
2 della citata legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non
prevedono in favore dell'interessato la facoltà di scelta fra
l'istituto della ricongiunzione e quello della totalizzazione.
Una previsione in tale senso, afferma la Corte, eliminerebbe
elementi di irrazionalità e di iniquità della disciplina
impugnata che, quindi, potrebbe rimanere nell'ordinamento
senza vulnerare i princìpi costituzionali invocati solo se
prevista come alternativa alla totalizzazione.
Il problema della totalizzazione dei contributi
previdenziali è stato in parte affrontato e risolto dalla
disciplina contenuta nell'articolo 71 della legge n. 388 del
2000 (legge finanziaria 2001), che estende ai soggetti
rientranti in tutto o in parte nel sistema retributivo la
facoltà di totalizzare i periodi assicurati non coincidenti
maturati presso le singole gestioni obbligatorie di base,
qualora essi, separatamente considerati, non siano sufficienti
ai fini del conseguimento del diritto al trattamento
previdenziale.
Tale facoltà, tuttavia, è concessa solo con riferimento
alla pensione di vecchiaia o di inabilità e non - come la
presente proposta di legge si prefigge - al conseguimento del
requisito contributivo di quaranta anni, sia pure versati in
gestioni previdenziali diverse.
Restano, quindi, al di fuori dell'ambito di operatività
della norma quelle ipotesi in cui l'interessato raggiunga i
requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi
in cui sono accreditati i contributi a suo carico, ovvero
maturi quote di contribuzione afferenti ad ambiti di tutela
diversi dalle prestazioni previdenziali per vecchiaia ed
inabilità.
Risulta del tutto evidente una situazione di ingiusta
penalizzazione di tutti quei lavoratori che, per il solo fatto
di usufruire di una pensione di modesta entità non possono far
fruttare i periodi assicurativi posseduti in un'altra gestione
pensionistica, qualora tali periodi anche se considerevoli,
non diano luogo a prestazioni.
La presente proposta di legge è quindi finalizzata a
sostituire il citato articolo 71 della legge n. 388 del 2000,
ampliando il ventaglio delle possibilità offerte al lavoratore
di cumulare, senza oneri, i periodi contributivi di cui è in
possesso e superando l'attuale quadro normativo che impedisce
la piena utilizzazione di tutti i contributi versati durante
la vita lavorativa nell'ambito di un sistema previdenziale,
come quello italiano, storicamente caratterizzato dall'estrema
frammentazione degli enti preposti alla liquidazione delle
prestazioni pensionistiche. Tale finalità è peraltro in linea
con la normativa comunitaria che già consente al lavoratore di
totalizzare, ai fini pensionistici, i periodi di contribuzione
maturati presso i vari Stati dell'Unione europea.
Nel perseguire la suddetta finalità e nel dare attuazione
alle statuizioni della Corte costituzionale, la presente
proposta di legge tiene conto sia di quanto disposto
dall'articolo 35, primo comma, lettera c), della legge
n. 153 del 1969, che conferisce al Governo una delega
legislativa, mai esercitata, ad attuare il principio della
pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione
di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria,
volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del criterio
del pro rata; sia dell'articolo 16, commi 1 e 2, della
legge n. 233 del 1990, che consente ai lavoratori autonomi di
optare per la totalizzazione in alternativa alla
ricongiunzione; sia, infine, del decreto legislativo n. 184
del 1997, che prevede la totalizzazione per i lavoratori i cui
trattamenti pensionistici saranno liquidati con il sistema
contributivo, sempre in alternativa alla ricongiunzione.
La presente proposta di legge, composta da sei articoli,
prevede non solo l'estensione dell'istituto della
totalizzazione ai casi suddetti, ma contiene anche gli aspetti
tecnico-operativi della disciplina, per cui non necessita di
ulteriori interventi attuativi.
In particolare l'articolo 1 sostituisce l'articolo 71
della legge n. 388 del 2000. I commi 1 e 2 dell'articolo 71
così riformulato, consentono ai pensionati di vecchiaia che
vantano altri periodi assicurativi che non danno diritto a
prestazioni, di cumulare l'importo pensionistico già liquidato
con le quote di pensione derivanti da tali periodi. Le
condizioni per cui tale cumulo possa essere effettuato
sono:
che ogni quota di pensione si riferisca a periodi
contributivi di almeno cinque anni per evitare che possano
entrare nel sistema della totalizzazione piccoli spezzoni di
contribuzione per i quali è comunque possibile affrontare
l'onere della ricongiunzione;
che complessivamente l'assicurato abbia versato
contributi per venti anni;
che la totalizzazione riguardi tutti e per intero i
periodi assicurativi.
Il comma 2, in particolare, introduce la possibilità, al
di fuori dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia
consentendo agli iscritti alle varie forme pensionistiche che
possano far valere almeno quaranta anni di contribuzione, di
cumulare i periodi assicurativi posseduti al fine di
conseguire il diritto alla pensione di anzianità e alla
liquidazione di quote di pensione qualora tale diritto sia già
maturato.
Il comma 3 precisa che la facoltà di totalizzazione di cui
al comma 1 opera anche a favore dei superstiti degli
iscritti.
Il comma 4 definisce i criteri per il perfezionamento
della pensione di inabilità.
L'articolo 2 detta le modalità per l'esercizio del diritto
alla totalizzazione.
L'articolo 3 disciplina le modalità di liquidazione della
pensione.
L'articolo 4 prevede l'integrazione al trattamento minimo,
che viene ripartito proporzionalmente tra le gestioni
interessate.
L'articolo 5 contiene la disciplina sulle modalità di
pagamento dei trattamenti.
L'articolo 6, infine, contempla l'istituto della pensione
supplementare.