XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3462




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto la legge 5 marzo 1990, n. 45, colmando una lacuna esistente nel nostro ordinamento, ha esteso la facoltà di richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i soggetti iscritti o che siano stati iscritti alle Casse di previdenza per liberi professionisti.
        Tale legge disciplina le diverse forme di esercizio della facoltà di ricongiunzione (articolo 1), ma pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo ricongiunto e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni (articolo 2), senza prevedere l'abbattimento del 50 per cento dell'onere di ricongiunzione previsto, invece, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in caso di ricongiunzione onerosa.
        La materia è stata sottoposta all'attenzione della Corte costituzionale che, nel respingere tutte le questioni sollevate nelle ordinanze di rimessione, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono in favore dell'interessato la facoltà di scelta fra l'istituto della ricongiunzione e quello della totalizzazione. Una previsione in tale senso, afferma la Corte, eliminerebbe elementi di irrazionalità e di iniquità della disciplina impugnata che, quindi, potrebbe rimanere nell'ordinamento senza vulnerare i princìpi costituzionali invocati solo se prevista come alternativa alla totalizzazione.
        Il problema della totalizzazione dei contributi previdenziali è stato in parte affrontato e risolto dalla disciplina contenuta nell'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), che estende ai soggetti rientranti in tutto o in parte nel sistema retributivo la facoltà di totalizzare i periodi assicurati non coincidenti maturati presso le singole gestioni obbligatorie di base, qualora essi, separatamente considerati, non siano sufficienti ai fini del conseguimento del diritto al trattamento previdenziale.
        Tale facoltà, tuttavia, è concessa solo con riferimento alla pensione di vecchiaia o di inabilità e non - come la presente proposta di legge si prefigge - al conseguimento del requisito contributivo di quaranta anni, sia pure versati in gestioni previdenziali diverse.
        Restano, quindi, al di fuori dell'ambito di operatività della norma quelle ipotesi in cui l'interessato raggiunga i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi in cui sono accreditati i contributi a suo carico, ovvero maturi quote di contribuzione afferenti ad ambiti di tutela diversi dalle prestazioni previdenziali per vecchiaia ed inabilità.
        Risulta del tutto evidente una situazione di ingiusta penalizzazione di tutti quei lavoratori che, per il solo fatto di usufruire di una pensione di modesta entità non possono far fruttare i periodi assicurativi posseduti in un'altra gestione pensionistica, qualora tali periodi anche se considerevoli, non diano luogo a prestazioni.
        La presente proposta di legge è quindi finalizzata a sostituire il citato articolo 71 della legge n. 388 del 2000, ampliando il ventaglio delle possibilità offerte al lavoratore di cumulare, senza oneri, i periodi contributivi di cui è in possesso e superando l'attuale quadro normativo che impedisce la piena utilizzazione di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa nell'ambito di un sistema previdenziale, come quello italiano, storicamente caratterizzato dall'estrema frammentazione degli enti preposti alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche. Tale finalità è peraltro in linea con la normativa comunitaria che già consente al lavoratore di totalizzare, ai fini pensionistici, i periodi di contribuzione maturati presso i vari Stati dell'Unione europea.
        Nel perseguire la suddetta finalità e nel dare attuazione alle statuizioni della Corte costituzionale, la presente proposta di legge tiene conto sia di quanto disposto dall'articolo 35, primo comma, lettera c), della legge n. 153 del 1969, che conferisce al Governo una delega legislativa, mai esercitata, ad attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del criterio del pro rata; sia dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 233 del 1990, che consente ai lavoratori autonomi di optare per la totalizzazione in alternativa alla ricongiunzione; sia, infine, del decreto legislativo n. 184 del 1997, che prevede la totalizzazione per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati con il sistema contributivo, sempre in alternativa alla ricongiunzione.
        La presente proposta di legge, composta da sei articoli, prevede non solo l'estensione dell'istituto della totalizzazione ai casi suddetti, ma contiene anche gli aspetti tecnico-operativi della disciplina, per cui non necessita di ulteriori interventi attuativi.
        In particolare l'articolo 1 sostituisce l'articolo 71 della legge n. 388 del 2000. I commi 1 e 2 dell'articolo 71 così riformulato, consentono ai pensionati di vecchiaia che vantano altri periodi assicurativi che non danno diritto a prestazioni, di cumulare l'importo pensionistico già liquidato con le quote di pensione derivanti da tali periodi. Le condizioni per cui tale cumulo possa essere effettuato sono:

            che ogni quota di pensione si riferisca a periodi contributivi di almeno cinque anni per evitare che possano entrare nel sistema della totalizzazione piccoli spezzoni di contribuzione per i quali è comunque possibile affrontare l'onere della ricongiunzione;

            che complessivamente l'assicurato abbia versato contributi per venti anni;

            che la totalizzazione riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

        Il comma 2, in particolare, introduce la possibilità, al di fuori dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia consentendo agli iscritti alle varie forme pensionistiche che possano far valere almeno quaranta anni di contribuzione, di cumulare i periodi assicurativi posseduti al fine di conseguire il diritto alla pensione di anzianità e alla liquidazione di quote di pensione qualora tale diritto sia già maturato.
        Il comma 3 precisa che la facoltà di totalizzazione di cui al comma 1 opera anche a favore dei superstiti degli iscritti.
        Il comma 4 definisce i criteri per il perfezionamento della pensione di inabilità.
        L'articolo 2 detta le modalità per l'esercizio del diritto alla totalizzazione.
        L'articolo 3 disciplina le modalità di liquidazione della pensione.
        L'articolo 4 prevede l'integrazione al trattamento minimo, che viene ripartito proporzionalmente tra le gestioni interessate.
        L'articolo 5 contiene la disciplina sulle modalità di pagamento dei trattamenti.
        L'articolo 6, infine, contempla l'istituto della pensione supplementare.




Frontespizio Testo articoli