XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3462
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi).
1. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente:
"Art. 71. (Totalizzazione dei periodi assicurativi). 1.
- Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o
più forme di assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché
alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, è data
facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti, non
inferiori a cinque anni, che non abbiano dato luogo a
trattamento pensionistico autonomo, risultanti presso le
predette gestioni.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere
esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere
un'anzianità contributiva complessiva almeno pari a venti
anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia
cumulato un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a
quaranta anni, utile per il diritto alla pensione di
anzianità. La totalizzazione è ammessa a condizione che
riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al
comma 1 e la richiesta di restituzione dei contributi, ove
prevista, presentata successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione preclude il diritto
all'esercizio della facoltà di totalizzazione.
3. La facoltà di totalizzazione di cui al comma 1,
può altresì essere esercitata ai fini del perfezionamento dei
requisiti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici
di inabilità, anche da parte dei superstiti dell'assicurato,
ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il
diritto alla pensione.
4. Il diritto alla pensione di inabilità è
conseguito sulla base dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti dall'ordinamento della gestione
pensionistica alla quale il lavoratore è iscritto al
verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del
perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria
dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le
singole gestioni di cui al comma 1, purché tra i periodi
stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro
mesi".
Art. 2.
(Esercizio del diritto alla totalizzazione).
1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è
conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa,
da presentare all'ente gestore della forma assicurativa a cui
da ultimo il lavoratore risulta iscritto, ovvero è stato
iscritto. L'ente gestore promuove il procedimento previa
verifica della sussistenza dei diritti di ogni singola
gestione dove risultino periodi di iscrizione.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi
presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici
derivanti dalla totalizzazione dei periodi stessi.
3. Nei casi in cui il lavoratore, titolare di più periodi
assicurativi che consentono l'accesso alla totalizzazione,
abbia presentato la domanda di ricongiunzione anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge e il
relativo procedimento non si sia ancora concluso a seguito del
pagamento integrale delle rate, sono consentite, a richiesta
dell'interessato, l'interruzione del procedimento e la
restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
Art. 3.
(Modalità di liquidazione della pensione).
1. Ai fini della liquidazione della pensione le gestioni
interessate, ciascuna per la parte di propria competenza,
determinano il trattamento pro quota secondo le regole del
proprio ordinamento vigenti al momento della presentazione
della domanda, facendo riferimento alle retribuzioni ovvero ai
redditi prodotti nel periodo di iscrizione alla gestione
rivalutati, ove non diversamente previsto, a decorrere
dall'anno successivo a quello dell'ultimo anno di iscrizione
applicando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il
sistema retributivo, ciascuna gestione per determinare la
quota di pensione di propria pertinenza:
a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui
l'iscritto avrebbe avuto diritto se i periodi di contribuzione
totalizzati fossero stati compiuti in base al proprio
ordinamento;
b) riduce proporzionalmente l'importo teorico in
base al coefficiente dato dal rapporto tra l'anzianità
contributiva risultante nella gestione stessa e l'anzianità
contributiva complessiva risultante nelle singole gestioni
pensionistiche. Se i periodi assicurativi complessivamente
considerati superano il limite massimo di anzianità
attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui
afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, quest'ultima
prende in considerazione tale limite massimo e decurta le
anzianità precedenti.
3. Le quote di pensione relative alle posizioni
assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali
sono poste a carico delle gestioni interessate e sono
reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti
previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione
nelle varie gestioni si convertono, ai fini della
totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna
gestione, sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e
viceversa; b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e
viceversa; c) sessantotto giorni equivalgono ad un
trimestre e viceversa; d) trecentododici giorni
equivalgono ad un anno e viceversa.
4. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle
pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di
legge vigenti e sono rapportati alle singole quote secondo il
meccanismo di cui al comma 2, lettera b), con onere a
carico delle gestioni interessate.
5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio
1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e
sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria
effettuate dalle singole gestioni, fermo restando il diritto
alla totalizzazione così come regolato dalla presente legge,
possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a
salvaguardare gli equilibri finanziari della propria
gestione.
6. Ai fini della liquidazione della pensione di inabilità
si tiene conto della anzianità contributiva acquisita dal
lavoratore nelle singole gestioni a cui è imputato l'importo
delle rispettive quote, ragguagliato all' anzianità
contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed
incrementata, secondo un criterio di proporzionalità, della
maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base
all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di
inabilità.
Art. 4.
(Integrazione al trattamento minimo).
1. L'onere derivante dall'eventuale integrazione al
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, determinata con riferimento all'importo
complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni, è
ripartito proporzionalmente tra le gestioni interessate.
Art. 5.
(Pagamento dei trattamenti).
1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole
gestioni è posto a carico della gestione cui è imputata la
quota di importo maggiore, sulla base di rapporti fra gli enti
interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica
della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del
possesso dei requisiti.
2. Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione
della propria quota e deve corrispondere il relativo importo
alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di
pagamento. La ritardata od omessa corresponsione delle singole
quote non può comportare il ritardato o mancato pagamento
delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo
restando il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti
delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.
Art. 6.
(Pensione supplementare).
1. Gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie
gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996,
n. 103, che possono far valere periodi contributivi presso
l'assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto al
compimento del sessantacinquesimo anno di età alla
liquidazione della pensione supplementare ai sensi
dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni.