XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3462




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi).

        1. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

        "Art. 71. (Totalizzazione dei periodi assicurativi). 1. - Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, è data facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti, non inferiori a cinque anni, che non abbiano dato luogo a trattamento pensionistico autonomo, risultanti presso le predette gestioni.
            2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva complessiva almeno pari a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia cumulato un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a quaranta anni, utile per il diritto alla pensione di anzianità. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1 e la richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.
            3. La facoltà di totalizzazione di cui al comma 1, può altresì essere esercitata ai fini del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di inabilità, anche da parte dei superstiti dell'assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.
            4. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito sulla base dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall'ordinamento della gestione pensionistica alla quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi".


Art. 2.

(Esercizio del diritto alla totalizzazione).

        1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentare all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore risulta iscritto, ovvero è stato iscritto. L'ente gestore promuove il procedimento previa verifica della sussistenza dei diritti di ogni singola gestione dove risultino periodi di iscrizione.
        2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi stessi.
        3. Nei casi in cui il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso alla totalizzazione, abbia presentato la domanda di ricongiunzione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo procedimento non si sia ancora concluso a seguito del pagamento integrale delle rate, sono consentite, a richiesta dell'interessato, l'interruzione del procedimento e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Art. 3.

(Modalità di liquidazione della pensione).

        1. Ai fini della liquidazione della pensione le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento vigenti al momento della presentazione della domanda, facendo riferimento alle retribuzioni ovvero ai redditi prodotti nel periodo di iscrizione alla gestione rivalutati, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'ultimo anno di iscrizione applicando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
        2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:

                a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se i periodi di contribuzione totalizzati fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento;

                b) riduce proporzionalmente l'importo teorico in base al coefficiente dato dal rapporto tra l'anzianità contributiva risultante nella gestione stessa e l'anzianità contributiva complessiva risultante nelle singole gestioni pensionistiche. Se i periodi assicurativi complessivamente considerati superano il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, quest'ultima prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità precedenti.

        3. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:

                a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa; c) sessantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa; d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

        4. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera b), con onere a carico delle gestioni interessate.
        5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria effettuate dalle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione così come regolato dalla presente legge, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a salvaguardare gli equilibri finanziari della propria gestione.
        6. Ai fini della liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto della anzianità contributiva acquisita dal lavoratore nelle singole gestioni a cui è imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all' anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo un criterio di proporzionalità, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità.


Art. 4.

(Integrazione al trattamento minimo).

        1. L'onere derivante dall'eventuale integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, determinata con riferimento all'importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni, è ripartito proporzionalmente tra le gestioni interessate.


Art. 5.

(Pagamento dei trattamenti).

        1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti fra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.
        2. Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata od omessa corresponsione delle singole quote non può comportare il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.


Art. 6.

(Pensione supplementare).

        1. Gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto al compimento del sessantacinquesimo anno di età alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.



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