XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3458
Onorevoli Colleghi! - Il dibattito politico degli
ultimi mesi ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni
alle problematiche connesse all'universo carcerario.
In tale ottica la Lega Nord Padania intende contribuire
ribadendo da un lato la necessità di proseguire con le misure
messe in atto dal Governo (piano dell'edilizia carceraria,
accordi bilaterali con i Paesi di origine dei reclusi,
eccetera), e dall'altro proponendo istituti di riduzione della
pena alternativi all'amnistia e all'indulto che oltre a
suscitare timori e perplessità nella pubblica opinione
producono meramente effetti di deflazione della popolazione
carceraria senza attuare le finalità costituzionali previste
all'articolo 27, terzo comma.
E' dunque indispensabile dare un segnale forte ai
cittadini offesi dal reato che non devono sentirsi abbandonati
dalle istituzioni le quali, incapaci di approntare strutture
idonee ad ospitare i delinquenti, finiscono per liberare
questi ultimi.
La concessione indiscriminata della libertà costituisce
una resa dinnanzi al fenomeno delinquenziale e un vero e
proprio premio per chi ha violato le regole della pacifica
convivenza civile.
L'emenda ed il reintegro del reo nella società sono, al
contrario, i criteri cui ci si deve ispirare, secondo quanto
afferma il dettato costituzionale. Sulla base di tale
previsione si propone in questa sede l'adozione di una misura,
alternativa alla detenzione, comunque idonea a determinare
effetti di riduzione della popolazione carceraria, collegando
l'effetto estintivo della pena allo svolgimento di un lavoro
civico.
Infatti in un sistema carcerario che si pone tra i suoi
fini la riabilitazione e la reintegrazione sociali del
detenuto, il momento del lavoro rappresenta oltre che un
formidabile strumento di prevenzione di nuovi episodi di
criminalità una forma essenziale e una possibilità concreta di
riscatto morale ed umano per il soggetto costretto in
carcere.
La presente proposta di legge dispone la possibilità di
abbandonare il carcere per quanti stiano espiando una pena
detentiva non superiore ai tre anni, ciò all'unica condizione
di riavviare uno stile di vita diverso da quello che ne ha
determinato l'ingresso nell'istituto.
Per ottenere tale risultato si prevede, quindi,
l'ammissione del condannato che ne faccia richiesta al "lavoro
civico non retribuito", ovvero ad una forma di collaborazione
con le istituzioni pubbliche al fine di rendersi utili per la
società.
La proposta di legge mira così:
a) a permettere un riavvicinamento al lavoro quale
strumento di realizzazione della personalità del singolo
nell'ambito della società civile (articoli 1 e 2 della
Costituzione);
b) a consentire l'utilizzazione dei condannati
ammessi al beneficio per l'espletamento di attività lavorativa
in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti
aventi anche forma giuridica privata, ma controllati dallo
Stato e dagli altri enti pubblici e ciò in ausilio al
personale dipendente;
c) a favorire il migliore impiego di tali soggetti
nell'espletamento di tutti quei servizi pubblici che esigenze
di bilancio o limitazioni proprie dei singoli enti
impedirebbero di gestire al meglio;
d) a determinare una forma alternativa di
espiazione della pena che non si limiti all'osservanza di
regole di comportamento, ma si qualifichi per una
partecipazione attiva del condannato al proprio reinserimento
sociale.
Pertanto, la presente proposta di legge stabilisce che i
detenuti che stiano scontando una pena non superiore a tre
anni, anche se costituente residuo di maggior pena, possano
presentare domanda di ammissione al lavoro civico non
retribuito al competente magistrato di sorveglianza. Il lavoro
civico, svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e degli altri enti locali, consiste nella
fornitura di attività lavorativa nei campi dell'ecologia,
della manutenzione programmata del territorio, della
protezione civile, della prevenzione contro gli incendi e in
molti altri servizi utili per la collettività.
Questa possibilità lavorativa non potrà riguardare, per
ovvi motivi, coloro che si siano macchiati di alcuni reati
gravi, quali quelli enunciati nell'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354.
Quanto prescritto, oltre ad assolvere ad una finalità
rieducativa della pena, avrà dei benefìci concreti per il
recluso, individuabili sia nella possibilità di uscire dalla
struttura carceraria e sia in una detrazione di pena pari a
due giorni per ogni giorno di lavoro civico svolto. Ovviamente
le detrazioni di pena previste non andranno ad aggiungersi
alle riduzioni di pena già contemplate dalla citata legge
sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975. La vigilanza
ed il controllo sui soggetti che svolgono queste attività
lavorative sono esercitate dal responsabile dell'affidamento
in collaborazione con le Forze dell'ordine tra cui, per le
caratteristiche intrinseche del lavoro civico, il Corpo
forestale dello Stato che, essendo Forza di polizia in base a
quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981,
n. 121, può essere chiamato in tutta tranquillità a svolgere
servizi di ordine e sicurezza pubblica. L'abbandono del lavoro
o la non reperibilità comporta la reclusione sino ad un anno e
la revoca immediata del beneficio. Rispondendo ai requisiti
prima illustrati l'istituto del lavoro civico non può
comportare alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato.