XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3458




        Onorevoli Colleghi! - Il dibattito politico degli ultimi mesi ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni alle problematiche connesse all'universo carcerario.
        In tale ottica la Lega Nord Padania intende contribuire ribadendo da un lato la necessità di proseguire con le misure messe in atto dal Governo (piano dell'edilizia carceraria, accordi bilaterali con i Paesi di origine dei reclusi, eccetera), e dall'altro proponendo istituti di riduzione della pena alternativi all'amnistia e all'indulto che oltre a suscitare timori e perplessità nella pubblica opinione producono meramente effetti di deflazione della popolazione carceraria senza attuare le finalità costituzionali previste all'articolo 27, terzo comma.
        E' dunque indispensabile dare un segnale forte ai cittadini offesi dal reato che non devono sentirsi abbandonati dalle istituzioni le quali, incapaci di approntare strutture idonee ad ospitare i delinquenti, finiscono per liberare questi ultimi.
        La concessione indiscriminata della libertà costituisce una resa dinnanzi al fenomeno delinquenziale e un vero e proprio premio per chi ha violato le regole della pacifica convivenza civile.
        L'emenda ed il reintegro del reo nella società sono, al contrario, i criteri cui ci si deve ispirare, secondo quanto afferma il dettato costituzionale. Sulla base di tale previsione si propone in questa sede l'adozione di una misura, alternativa alla detenzione, comunque idonea a determinare effetti di riduzione della popolazione carceraria, collegando l'effetto estintivo della pena allo svolgimento di un lavoro civico.
        Infatti in un sistema carcerario che si pone tra i suoi fini la riabilitazione e la reintegrazione sociali del detenuto, il momento del lavoro rappresenta oltre che un formidabile strumento di prevenzione di nuovi episodi di criminalità una forma essenziale e una possibilità concreta di riscatto morale ed umano per il soggetto costretto in carcere.
        La presente proposta di legge dispone la possibilità di abbandonare il carcere per quanti stiano espiando una pena detentiva non superiore ai tre anni, ciò all'unica condizione di riavviare uno stile di vita diverso da quello che ne ha determinato l'ingresso nell'istituto.
        Per ottenere tale risultato si prevede, quindi, l'ammissione del condannato che ne faccia richiesta al "lavoro civico non retribuito", ovvero ad una forma di collaborazione con le istituzioni pubbliche al fine di rendersi utili per la società.
        La proposta di legge mira così:

            a) a permettere un riavvicinamento al lavoro quale strumento di realizzazione della personalità del singolo nell'ambito della società civile (articoli 1 e 2 della Costituzione);

            b) a consentire l'utilizzazione dei condannati ammessi al beneficio per l'espletamento di attività lavorativa in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti aventi anche forma giuridica privata, ma controllati dallo Stato e dagli altri enti pubblici e ciò in ausilio al personale dipendente;

            c) a favorire il migliore impiego di tali soggetti nell'espletamento di tutti quei servizi pubblici che esigenze di bilancio o limitazioni proprie dei singoli enti impedirebbero di gestire al meglio;

            d) a determinare una forma alternativa di espiazione della pena che non si limiti all'osservanza di regole di comportamento, ma si qualifichi per una partecipazione attiva del condannato al proprio reinserimento sociale.

        Pertanto, la presente proposta di legge stabilisce che i detenuti che stiano scontando una pena non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, possano presentare domanda di ammissione al lavoro civico non retribuito al competente magistrato di sorveglianza. Il lavoro civico, svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, consiste nella fornitura di attività lavorativa nei campi dell'ecologia, della manutenzione programmata del territorio, della protezione civile, della prevenzione contro gli incendi e in molti altri servizi utili per la collettività.
        Questa possibilità lavorativa non potrà riguardare, per ovvi motivi, coloro che si siano macchiati di alcuni reati gravi, quali quelli enunciati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
        Quanto prescritto, oltre ad assolvere ad una finalità rieducativa della pena, avrà dei benefìci concreti per il recluso, individuabili sia nella possibilità di uscire dalla struttura carceraria e sia in una detrazione di pena pari a due giorni per ogni giorno di lavoro civico svolto. Ovviamente le detrazioni di pena previste non andranno ad aggiungersi alle riduzioni di pena già contemplate dalla citata legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975. La vigilanza ed il controllo sui soggetti che svolgono queste attività lavorative sono esercitate dal responsabile dell'affidamento in collaborazione con le Forze dell'ordine tra cui, per le caratteristiche intrinseche del lavoro civico, il Corpo forestale dello Stato che, essendo Forza di polizia in base a quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, può essere chiamato in tutta tranquillità a svolgere servizi di ordine e sicurezza pubblica. L'abbandono del lavoro o la non reperibilità comporta la reclusione sino ad un anno e la revoca immediata del beneficio. Rispondendo ai requisiti prima illustrati l'istituto del lavoro civico non può comportare alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato.




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