XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3458




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Lavoro civico non retribuito).

        1. I detenuti che devono scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, sia essa reclusione o arresto, su apposita istanza sono ammessi a svolgere un lavoro civico non retribuito. Il beneficio non è concesso a quanti non abbiano espiato almeno la metà della pena detentiva. Sono comunque esclusi da tali benefìci i detenuti e gli internati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
        2. Il lavoro civico consiste nell'espletamento di attività lavorativa non retribuita esclusivamente in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, preferibilmente nell'ambito della provincia di residenza o del comune di residenza, per almeno sei ore giornaliere e continuativamente fino all'espiazione della pena residua; non è ammesso l'espletamento del lavoro civico nei giorni festivi se non a richiesta del condannato. Un giorno di lavoro civico corrisponde a due giorni di pena detentiva. Il periodo di pena espiato mediante assegnazione al lavoro civico non può essere computato ai fini della riduzione di pena per liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i due benefìci sono tra loro alternativi e non cumulabili.


Art. 2.

(Soggetti beneficiati e tipologie di attività).

        1. Il lavoro civico è svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali. L'attività può essere svolta anche in favore di enti strumentali, pubblici o privati, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
        2. Gli enti di cui al comma 1 assegnano di preferenza gli ammessi al lavoro civico alle seguenti mansioni:

            a) attività di ausilio nella prestazione di servizi pubblici erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o strumentali, quali servizi in materia di manutenzione e di conservazione delle strade e dei cimiteri, servizi mortuari, servizi di nettezza urbana, servizi ecologici e di salvaguardia del verde pubblico, di pulizia e bonifica di canali e zone umide, di prevenzione antincendio, di protezione civile, di manutenzione programmata del territorio, di soccorso pubblico o privato, di tutela della flora e della fauna;

            b) attività di ausilio dell'Ente nazionale per le strade Spa, delle Ferrovie dello Stato Spa e delle imprese operanti per conto del genio civile e delle autorità di bacino;

            c) altre mansioni d'ordine indicate dal responsabile dell'amministrazione a cui è affidato il condannato, purché utili alla collettività.

        3. Il lavoro civico non è ammesso in riferimento alle funzioni di difesa dello Stato, di amministrazione della giustizia o dei servizi ad essa inerenti, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa anche locale e di polizia giudiziaria.
        4. Gli ammessi al lavoro civico non possono espletare mansioni presso gli uffici territoriali del Governo, presso le sedi centrali dei Ministeri e degli organi di Governo nazionale, nonché presso le sedi degli organi costituzionali centrali.
        5. Gli ammessi al lavoro civico possono espletare esclusivamente mansioni d'ordine e di prestazione di opera meramente materiale, e non possono in alcun caso ricoprire le funzioni di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica utilità.

Art. 3.

(Istanza di ammissione al lavoro civico. Richiesta di
assegnazione di lavoratori civici).

        1. I detenuti di cui all'articolo 1, comma 1, possono presentare istanza di ammissione al lavoro civico al competente magistrato di sorveglianza per il tramite del direttore dell'istituto di pena in cui sono ristretti. La domanda deve indicare le generalità del detenuto, i motivi della attuale detenzione, la località di residenza fuori dal carcere, l'attività lavorativa svolta in precedenza, i titoli di studio posseduti, le qualifiche professionali, la disponibilità a svolgere il lavoro civico e il luogo in cui si intende risiedere qualora il soggetto o l'ente di assegnazione non possa garantire un alloggio.
        2. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 predispongono una richiesta di assegnazione di lavoratori civici nella quale individuano una o più attività che possono formare oggetto di lavoro civico espletabile per un massimo di diciotto mesi consecutivi. Per il raggiungimento di tale periodo è altresì possibile prevedere il cumulo di differenti attività o mansioni in successione temporale presso il medesimo richiedente. La richiesta può essere rivolta ad ottenere l'assegnazione di soggetti da attribuire al servizio anche in soprannumero rispetto al personale istituzionalmente impiegato ove necessario a garantire l'efficienza, l'economicità e la migliore fruibilità del servizio reso ai cittadini dal soggetto o dell'ente richiedente.
        3. Nella richiesta di cui al comma 2 è altresì individuato quale tipo di trattamento aggiuntivo è garantito in favore del lavoratore civico esclusivamente in termini di disponibilità di locali per l'alloggio notturno. In ogni caso devono essere garantite la somministrazione del vitto a carico del richiedente e la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
        4. La richiesta di assegnazione del lavoratore civico è presentata al direttore dell'istituto di pena situato nella medesima provincia in cui ha sede il soggetto o l'ente richiedente, ovvero qualora vi siano più istituti di pena, nell'ambito della medesima provincia, a quello più vicino per distanza chilometrica stradale.


Art. 4.

(Procedura di assegnazione).

        1. Il direttore dell'istituto di pena provvede a trasmettere le istanze di ammissione al lavoro civico e le richieste di assegnazione di lavoratori civici al magistrato di sorveglianza competente ai sensi dell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
        2. Il magistrato di sorveglianza, ricevuti gli atti di cui al comma 1, provvede sull'istanza di ammissione individuando il soggetto o l'ente richiedente in grado di soddisfare in maniera più adeguate le seguenti esigenze:

            a) maggiore prossimità del richiedente al luogo di residenza del condannato ove non sia garantito l'alloggio;

            b) continuatività del lavoro civico anche mediante abbinamento in successione di più attività lavorative per il medesimo richiedente, ovvero mediante predeterminazione di successivi periodi di attività lavorative presso diversi richiedenti.

        3. L'ammissione al lavoro civico è disposta con decreto motivato del magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero e previo incontro tra il condannato e il soggetto o l'ente richiedente, ovvero i soggetti o gli enti richiedenti qualora per il completamento del periodo di diciotto mesi si renda necessaria l'assegnazione successiva a più richiedenti. All'incontro può partecipare il difensore di fiducia, ovvero un difensore d'ufficio se il condannato ne faccia espressa richiesta.
        4. Durante l'incontro di cui al comma 3 il magistrato di sorveglianza indica al condannato le finalità dell'istituto del lavoro civico, promuove il dialogo con il soggetto o l'ente richiedente al fine di addivenire all'affidamento e alla determinazione delle modalità di effettuazione del lavoro civico e, ottenuta la conferma dell'istanza di ammissione e della richiesta di affidamento al lavoro civico, provvede a dare attuazione alla stessa.
        5. Il decreto di cui al comma 3 indica il luogo di lavoro, la tipologia di mansioni, gli orari di lavoro, la data di decorrenza dell'attività lavorativa e la data di cessazione della medesima, le previste modifiche o passaggi ad altri soggetti o enti richiedenti, le generalità del soggetto cui è affidato il condannato nell'espletamento del lavoro civico nonché la facoltà di quest'ultimo di modificare gli orari e la tipologia di lavoro in base alle esigenze del soggetto o dell'ente affidatario.
        6. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì imposti il divieto di espatrio, l'obbligo di dimora presso il luogo ove è svolta l'attività lavorativa ovvero, qualora non sia garantito un alloggio, presso l'abitazione del condannato, con facoltà di movimento per raggiungere il luogo di lavoro e le altre prescrizioni relative al viaggio. Nel decreto è inoltre fatto espresso divieto al condannato di portare con sé armi e di allontanarsi dal luogo di residenza o di alloggio assegnato dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00, senza preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che può concederla per motivi di lavoro o di salute. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 281 e 283 del codice di procedura penale.
        7. Su indicazione del richiedente il decreto individua il responsabile dell'ente al quale il condannato è affidato. Tale soggetto è tenuto alla vigilanza sull'attività lavorativa svolta dal condannato, sulla partecipazione e sulla solerzia da questi dimostrate e assume l'obbligo di relazione trimestrale al magistrato di sorveglianza. In nessun caso tale soggetto può essere ritenuto responsabile per le assenze e le manchevolezze dimostrate dal condannato, salva le responsabilità penale per fatto proprio. Il responsabile dell'affidamento assume nei confronti del condannato i poteri del privato datore di lavoro. L'ente richiedente individua la persona fisica appartenente all'amministrazione stessa cui il condannato è affidato, che diviene altresì responsabile del procedimento amministrativo osservate le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        8. Il decreto è notificato al condannato e al soggetto o all'ente richiedente cui è affidato, e comunicato al pubblico ministero.
        9. Sull'osservanza delle prescrizioni lavorative imposte dal magistrato di sorveglianza vigilano il responsabile dell'affidamento e, ai fini del reinserimento sociale, i servizi sociali dell'amministrazione penitenziaria in concorso con quelli territoriali. L'ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente vigila sull'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui al comma 6. Qualora il condannato sia assegnato in ausilio al Corpo forestale dello Stato, la vigilanza sulle prescrizioni di cui al citato comma 6 spetta a tale Corpo. Sono sempre ammessi visite e controlli da parte dei servizi sociali e delle Forze dell'ordine di cui al presente comma.
        10. Il condannato ammesso al lavoro civico non è considerato in stato di detenzione.


Art. 5.

(Violazioni degli obblighi
- Revoca della misura).

        1. Il condannato che senza giusto motivo o senza autorizzazione non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro civico ovvero lo abbandona è punito con la reclusione sino ad un anno. Con la condanna il beneficio è immediatamente revocato dal giudice che procede.
        2. In caso di condanna ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. La competenza per il delitto di cui al citato comma 1 è attribuita al tribunale in composizione monocratica.
        3. Il responsabile dell'affidamento ha l'obbligo di rilevare le violazioni alle prescrizioni lavorative imposte con il decreto di cui all'articolo 4 e di segnalarle al magistrato di sorveglianza per il tramite dell'ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, salvi gli autonomi controlli effettuati dai medesimi organi.
        4. Nel caso di violazioni reiterate alle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6, il magistrato di sorveglianza revoca con decreto motivato la misura, computando comunque i giorni di effettivo lavoro svolti ai fini dell'espiazione della pena.
        5. La misura è altresì revocata se intervengono ordinanze applicative di misure cautelari o ulteriori ordini di carcerazione per cause diverse da quelle per le quali è stato disposto il lavoro civico ovvero una condanna per il reato di cui al comma 1. I giorni di effettivo lavoro si computano comunque ai fini dell'espiazione della pena.


Art. 6.

(Estinzione della misura).

        1. Espletato il lavoro civico il magistrato di sorveglianza dichiara con decreto l'intervenuta l'espiazione della pena e dispone la cessazione di tutte le misure imposte con l'originario decreto di ammissione al lavoro civico.


Art. 7.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

(Disposizione finanziaria).

        1. Dalle misure di affidamento al lavoro civico non può derivare alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato. I soggetti o gli enti di cui all'articolo 2 fanno fronte alle spese loro derivanti dall'attribuzione di vitto ed, eventualmente, di alloggio, e dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore dei soggetti loro affidati tramite i benefìci economici ottenuti dall'attività lavorativa stessa, sia in termini di maggiori entrate sia in termini di risparmio di spese.



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