XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3458
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Lavoro civico non retribuito).
1. I detenuti che devono scontare una pena detentiva non
superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior
pena, sia essa reclusione o arresto, su apposita istanza sono
ammessi a svolgere un lavoro civico non retribuito. Il
beneficio non è concesso a quanti non abbiano espiato almeno
la metà della pena detentiva. Sono comunque esclusi da tali
benefìci i detenuti e gli internati per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.
2. Il lavoro civico consiste nell'espletamento di attività
lavorativa non retribuita esclusivamente in favore dei
soggetti indicati dall'articolo 2, preferibilmente nell'ambito
della provincia di residenza o del comune di residenza, per
almeno sei ore giornaliere e continuativamente fino
all'espiazione della pena residua; non è ammesso
l'espletamento del lavoro civico nei giorni festivi se non a
richiesta del condannato. Un giorno di lavoro civico
corrisponde a due giorni di pena detentiva. Il periodo di pena
espiato mediante assegnazione al lavoro civico non può essere
computato ai fini della riduzione di pena per liberazione
anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, i due benefìci sono tra
loro alternativi e non cumulabili.
Art. 2.
(Soggetti beneficiati e tipologie di attività).
1. Il lavoro civico è svolto in favore dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
L'attività può essere svolta anche in favore di enti
strumentali, pubblici o privati, dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 assegnano di preferenza gli
ammessi al lavoro civico alle seguenti mansioni:
a) attività di ausilio nella prestazione di
servizi pubblici erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o
strumentali, quali servizi in materia di manutenzione e di
conservazione delle strade e dei cimiteri, servizi mortuari,
servizi di nettezza urbana, servizi ecologici e di
salvaguardia del verde pubblico, di pulizia e bonifica di
canali e zone umide, di prevenzione antincendio, di protezione
civile, di manutenzione programmata del territorio, di
soccorso pubblico o privato, di tutela della flora e della
fauna;
b) attività di ausilio dell'Ente nazionale per le
strade Spa, delle Ferrovie dello Stato Spa e delle imprese
operanti per conto del genio civile e delle autorità di
bacino;
c) altre mansioni d'ordine indicate dal
responsabile dell'amministrazione a cui è affidato il
condannato, purché utili alla collettività.
3. Il lavoro civico non è ammesso in riferimento alle
funzioni di difesa dello Stato, di amministrazione della
giustizia o dei servizi ad essa inerenti, di ordine e
sicurezza pubblica, di polizia amministrativa anche locale e
di polizia giudiziaria.
4. Gli ammessi al lavoro civico non possono espletare
mansioni presso gli uffici territoriali del Governo, presso le
sedi centrali dei Ministeri e degli organi di Governo
nazionale, nonché presso le sedi degli organi costituzionali
centrali.
5. Gli ammessi al lavoro civico possono espletare
esclusivamente mansioni d'ordine e di prestazione di opera
meramente materiale, e non possono in alcun caso ricoprire le
funzioni di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico
servizio o di esercente un servizio di pubblica utilità.
Art. 3.
(Istanza di ammissione al lavoro civico. Richiesta di
assegnazione di lavoratori civici).
1. I detenuti di cui all'articolo 1, comma 1, possono
presentare istanza di ammissione al lavoro civico al
competente magistrato di sorveglianza per il tramite del
direttore dell'istituto di pena in cui sono ristretti. La
domanda deve indicare le generalità del detenuto, i motivi
della attuale detenzione, la località di residenza fuori dal
carcere, l'attività lavorativa svolta in precedenza, i titoli
di studio posseduti, le qualifiche professionali, la
disponibilità a svolgere il lavoro civico e il luogo in cui si
intende risiedere qualora il soggetto o l'ente di assegnazione
non possa garantire un alloggio.
2. I legali rappresentanti dei soggetti di cui
all'articolo 2 predispongono una richiesta di assegnazione di
lavoratori civici nella quale individuano una o più attività
che possono formare oggetto di lavoro civico espletabile per
un massimo di diciotto mesi consecutivi. Per il raggiungimento
di tale periodo è altresì possibile prevedere il cumulo di
differenti attività o mansioni in successione temporale presso
il medesimo richiedente. La richiesta può essere rivolta ad
ottenere l'assegnazione di soggetti da attribuire al servizio
anche in soprannumero rispetto al personale istituzionalmente
impiegato ove necessario a garantire l'efficienza,
l'economicità e la migliore fruibilità del servizio reso ai
cittadini dal soggetto o dell'ente richiedente.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 è altresì individuato
quale tipo di trattamento aggiuntivo è garantito in favore del
lavoratore civico esclusivamente in termini di disponibilità
di locali per l'alloggio notturno. In ogni caso devono essere
garantite la somministrazione del vitto a carico del
richiedente e la copertura assicurativa contro gli infortuni
sul lavoro.
4. La richiesta di assegnazione del lavoratore civico è
presentata al direttore dell'istituto di pena situato nella
medesima provincia in cui ha sede il soggetto o l'ente
richiedente, ovvero qualora vi siano più istituti di pena,
nell'ambito della medesima provincia, a quello più vicino per
distanza chilometrica stradale.
Art. 4.
(Procedura di assegnazione).
1. Il direttore dell'istituto di pena provvede a
trasmettere le istanze di ammissione al lavoro civico e le
richieste di assegnazione di lavoratori civici al magistrato
di sorveglianza competente ai sensi dell'articolo 71 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. Il magistrato di sorveglianza, ricevuti gli atti di cui
al comma 1, provvede sull'istanza di ammissione individuando
il soggetto o l'ente richiedente in grado di soddisfare in
maniera più adeguate le seguenti esigenze:
a) maggiore prossimità del richiedente al luogo di
residenza del condannato ove non sia garantito l'alloggio;
b) continuatività del lavoro civico anche mediante
abbinamento in successione di più attività lavorative per il
medesimo richiedente, ovvero mediante predeterminazione di
successivi periodi di attività lavorative presso diversi
richiedenti.
3. L'ammissione al lavoro civico è disposta con decreto
motivato del magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico
ministero e previo incontro tra il condannato e il soggetto o
l'ente richiedente, ovvero i soggetti o gli enti richiedenti
qualora per il completamento del periodo di diciotto mesi si
renda necessaria l'assegnazione successiva a più richiedenti.
All'incontro può partecipare il difensore di fiducia, ovvero
un difensore d'ufficio se il condannato ne faccia espressa
richiesta.
4. Durante l'incontro di cui al comma 3 il magistrato di
sorveglianza indica al condannato le finalità dell'istituto
del lavoro civico, promuove il dialogo con il soggetto o
l'ente richiedente al fine di addivenire all'affidamento e
alla determinazione delle modalità di effettuazione del lavoro
civico e, ottenuta la conferma dell'istanza di ammissione e
della richiesta di affidamento al lavoro civico, provvede a
dare attuazione alla stessa.
5. Il decreto di cui al comma 3 indica il luogo di lavoro,
la tipologia di mansioni, gli orari di lavoro, la data di
decorrenza dell'attività lavorativa e la data di cessazione
della medesima, le previste modifiche o passaggi ad altri
soggetti o enti richiedenti, le generalità del soggetto cui è
affidato il condannato nell'espletamento del lavoro civico
nonché la facoltà di quest'ultimo di modificare gli orari e la
tipologia di lavoro in base alle esigenze del soggetto o
dell'ente affidatario.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì imposti
il divieto di espatrio, l'obbligo di dimora presso il luogo
ove è svolta l'attività lavorativa ovvero, qualora non sia
garantito un alloggio, presso l'abitazione del condannato, con
facoltà di movimento per raggiungere il luogo di lavoro e le
altre prescrizioni relative al viaggio. Nel decreto è inoltre
fatto espresso divieto al condannato di portare con sé armi e
di allontanarsi dal luogo di residenza o di alloggio assegnato
dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00, senza preventiva
autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che può
concederla per motivi di lavoro o di salute. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 281 e 283 del codice di
procedura penale.
7. Su indicazione del richiedente il decreto individua il
responsabile dell'ente al quale il condannato è affidato. Tale
soggetto è tenuto alla vigilanza sull'attività lavorativa
svolta dal condannato, sulla partecipazione e sulla solerzia
da questi dimostrate e assume l'obbligo di relazione
trimestrale al magistrato di sorveglianza. In nessun caso tale
soggetto può essere ritenuto responsabile per le assenze e le
manchevolezze dimostrate dal condannato, salva le
responsabilità penale per fatto proprio. Il responsabile
dell'affidamento assume nei confronti del condannato i poteri
del privato datore di lavoro. L'ente richiedente individua la
persona fisica appartenente all'amministrazione stessa cui il
condannato è affidato, che diviene altresì responsabile del
procedimento amministrativo osservate le disposizioni di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
8. Il decreto è notificato al condannato e al soggetto o
all'ente richiedente cui è affidato, e comunicato al pubblico
ministero.
9. Sull'osservanza delle prescrizioni lavorative imposte
dal magistrato di sorveglianza vigilano il responsabile
dell'affidamento e, ai fini del reinserimento sociale, i
servizi sociali dell'amministrazione penitenziaria in concorso
con quelli territoriali. L'ufficio di pubblica sicurezza o
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente vigila
sull'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui al comma
6. Qualora il condannato sia assegnato in ausilio al Corpo
forestale dello Stato, la vigilanza sulle prescrizioni di cui
al citato comma 6 spetta a tale Corpo. Sono sempre ammessi
visite e controlli da parte dei servizi sociali e delle Forze
dell'ordine di cui al presente comma.
10. Il condannato ammesso al lavoro civico non è
considerato in stato di detenzione.
Art. 5.
(Violazioni degli obblighi
- Revoca della misura).
1. Il condannato che senza giusto motivo o senza
autorizzazione non si reca nel luogo in cui deve svolgere il
lavoro civico ovvero lo abbandona è punito con la reclusione
sino ad un anno. Con la condanna il beneficio è immediatamente
revocato dal giudice che procede.
2. In caso di condanna ai sensi del comma 1 del presente
articolo, non si applicano le sanzioni sostitutive previste
dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni. La competenza per il delitto
di cui al citato comma 1 è attribuita al tribunale in
composizione monocratica.
3. Il responsabile dell'affidamento ha l'obbligo di
rilevare le violazioni alle prescrizioni lavorative imposte
con il decreto di cui all'articolo 4 e di segnalarle al
magistrato di sorveglianza per il tramite dell'ufficio di
pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri competente per
territorio, salvi gli autonomi controlli effettuati dai
medesimi organi.
4. Nel caso di violazioni reiterate alle prescrizioni di
cui all'articolo 4, comma 6, il magistrato di sorveglianza
revoca con decreto motivato la misura, computando comunque i
giorni di effettivo lavoro svolti ai fini dell'espiazione
della pena.
5. La misura è altresì revocata se intervengono ordinanze
applicative di misure cautelari o ulteriori ordini di
carcerazione per cause diverse da quelle per le quali è stato
disposto il lavoro civico ovvero una condanna per il reato di
cui al comma 1. I giorni di effettivo lavoro si computano
comunque ai fini dell'espiazione della pena.
Art. 6.
(Estinzione della misura).
1. Espletato il lavoro civico il magistrato di
sorveglianza dichiara con decreto l'intervenuta l'espiazione
della pena e dispone la cessazione di tutte le misure imposte
con l'originario decreto di ammissione al lavoro civico.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con
proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 8.
(Disposizione finanziaria).
1. Dalle misure di affidamento al lavoro civico non può
derivare alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato. I
soggetti o gli enti di cui all'articolo 2 fanno fronte alle
spese loro derivanti dall'attribuzione di vitto ed,
eventualmente, di alloggio, e dall'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro in favore dei soggetti loro
affidati tramite i benefìci economici ottenuti dall'attività
lavorativa stessa, sia in termini di maggiori entrate sia in
termini di risparmio di spese.