XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3457
Onorevoli Colleghi! - Il dibattito svoltosi sia nella
scorsa che nell'attuale legislatura in ordine all'istituzione
di nuove province non ha condotto a risultati apprezzabili ed
ha evidenziato l'inadeguatezza della disciplina vigente. Si è
infatti assistito allo scontro tra veti incrociati o a
tentativi di mediazione tra diversi interessi territoriali
secondo logiche che spesso prescindono dalla conoscenza delle
diverse realtà territoriali che aspirano a costituirsi come
nuove Province. L'attuale previsione della necessità di una
legge statale per l'istituzione di nuove Province ha mostrato
di essere inadeguata a corrispondere alle reali volontà degli
enti e delle popolazioni che intendono costituire una nuova
realtà amministrativa.
La presente proposta di legge costituzionale modifica
l'attuale meccanismo previsto dalla Costituzione per
l'istituzione di nuove Province e per il mutamento delle
circoscrizioni provinciali prevedendo che non sia più
necessaria la legge statale, bensì quella regionale.
L'iniziativa dei Comuni è sostituita con l'approvazione
popolare espressa mediante referendum, analogamente a
quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 132, come
modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per il distacco di
Province e Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad
un'altra.
In questo modo si pone nella disponibilità delle Regioni
la propria articolazione interna secondo la volontà delle
stesse popolazioni, in piena coerenza con il processo di
federalizzazione in atto nel nostro ordinamento. Il Parlamento
non è tuttavia completamente estromesso da queste decisioni
essendo coinvolto mediante la consultazione di una sede
qualificata e unitaria quale la Commissione parlamentare per
le questioni regionali nella sua composizione integrata
prevista dall'articolo 11, comma 1, della citata legge
costituzionale n. 3 del 2001. La presente proposta di legge
costituzionale appare infine pienamente coerente con il
vigente articolo 114 della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 1 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il
quale pone su un piano di sostanziale parita i Comuni, le
Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.