XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3457
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione
sono stabiliti con legge della Regione, con l'approvazione
della maggioranza delle popolazioni interessate espressa
mediante referendum, sentita la Commissione parlamentare
per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali".