XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3454




        Onorevoli Colleghi! - La necessità di un servizio pubblico radiotelevisivo è un dato riconosciuto in tutta Europa ove permangono, in forme diverse, soggetti pubblici che operano nel campo della radiotelevisione. In Italia il sistema radiotelevisivo è bloccato dall'esistenza di un solo monopolista privato; la necessità di avviare un'apertura ad altri operatori privati, tuttavia, non può avvenire a scapito del soggetto pubblico. Al contrario, il servizio pubblico deve ritrovare una propria dimensione nei princìpi ispirativi di libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione, coniugando l'esigenza di rispondere alla necessità di un'offerta pluralista e non omologata agli standard della televisione commerciale, con la necessità di essere in grado di mantenere una presenza di rilievo nel settore della radiotelevisione e della comunicazione globale.
        La presente proposta di legge sancisce che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve svolgere la sua attività nell'ottica di una missione editoriale complessiva che si ispiri al perseguimento dell'interesse generale, al rispetto del pluralismo politico, sociale, culturale e religioso. Questi criteri, che valgono per l'intero prodotto editoriale, sono gli elementi peculiari delle attività che si configurano principalmente come servizio pubblico. E' importante, inoltre, che la RAI sia in grado di rimarcare una propria presenza nel settore della comunicazione multimediale, digitale e satellitare.
        Con la presente proposta di legge si intende operare il riassetto del servizio pubblico radiotelevisivo fondandolo sulla natura pubblica del soggetto, sulla separazione fra la sfera di emanazione (il Parlamento), la sfera del controllo pubblico (la Fondazione) e l'autonomia di gestione (l'amministratore delegato).
        L'articolo 1 delinea i princìpi generali a cui deve ispirarsi la produzione di servizio pubblico, a partire da quelli sanciti dalla Costituzione. Viene poi definito il ruolo del servizio nell'ambito del sistema-Paese come funzione di rappresentazione complessiva della nazione, in Italia e all'estero.
        Il servizio pubblico, svolto su concessione, è regolato da una apposita convenzione stipulata ogni sei anni e da un contratto di servizio fra il Governo e la concessionaria di durata triennale.
        L'articolo 2 definisce la struttura della RAI in forma di holding e il profilo organizzativo basato sulla distinzione organizzativa e contabile fra attività commerciali e attività di servizio pubblico in osservanza delle direttive comunitarie. Le Commissioni parlamentari competenti conservano il potere di emanare atti di indirizzo.
        L'articolo 3 dispone relativamente alla transizione al sistema digitale terrestre.
        L'articolo 4 e l'articolo 5 istituiscono la Fondazione e indicano i princìpi direttivi della stessa. La istituzione della Fondazione è il punto chiave che consente una reale separazione fra la sfera pubblica delle fonti di nomina (il Parlamento) e le scelte gestionali. La Fondazione, infatti, diventa la proprietaria del pacchetto azionario RAI, recepisce i princìpi ispirativi del servizio pubblico e ne delinea le linee strategiche di sviluppo demandando, a sua volta, la gestione ad un amministratore delegato. Si crea, così, una separazione di sfere di competenze in modo da consentire la piena autonomia nell'attuazione delle scelte gestionali, pur restando l'azienda fermamente ancorata alla sua natura di soggetto pubblico. Il Parlamento interagisce con la Fondazione per quanto riguarda il rispetto degli interessi nazionali e del pluralismo; la Fondazione determina le scelte strategiche dell'azienda e verifica l'applicazione delle stesse da parte dell'amministratore delegato.
        Con l'articolo 6 si istituiscono, presso la Fondazione, tre consigli - degli utenti, dei lavoratori e degli enti locali - al fine di favorire la partecipazione all'elaborazione delle linee direttive e alla verifica sulla qualità del prodotto.
        L'articolo 7 sancisce le quote di proprietà del pacchetto azionario in modo che restino saldamente in mano pubblica.
        L'articolo 8 definisce i criteri di nomina del consiglio di amministrazione della Fondazione da parte del Parlamento: quattro membri sono eletti dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato della Repubblica. La durata del mandato dei membri è fissata in quattro anni, rinnovabili una sola volta.
        Infine, con gli articoli 9 e 10, si stabiliscono le incompatibilità per i membri del consiglio di amministrazione e l'obbligo di adeguamento dello statuto sociale della RAI.




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