XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3454
Onorevoli Colleghi! - La necessità di un servizio
pubblico radiotelevisivo è un dato riconosciuto in tutta
Europa ove permangono, in forme diverse, soggetti pubblici che
operano nel campo della radiotelevisione. In Italia il sistema
radiotelevisivo è bloccato dall'esistenza di un solo
monopolista privato; la necessità di avviare un'apertura ad
altri operatori privati, tuttavia, non può avvenire a scapito
del soggetto pubblico. Al contrario, il servizio pubblico deve
ritrovare una propria dimensione nei princìpi ispirativi di
libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione, coniugando
l'esigenza di rispondere alla necessità di un'offerta
pluralista e non omologata agli standard della
televisione commerciale, con la necessità di essere in grado
di mantenere una presenza di rilievo nel settore della
radiotelevisione e della comunicazione globale.
La presente proposta di legge sancisce che la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve svolgere la sua
attività nell'ottica di una missione editoriale complessiva
che si ispiri al perseguimento dell'interesse generale, al
rispetto del pluralismo politico, sociale, culturale e
religioso. Questi criteri, che valgono per l'intero prodotto
editoriale, sono gli elementi peculiari delle attività che si
configurano principalmente come servizio pubblico. E'
importante, inoltre, che la RAI sia in grado di rimarcare una
propria presenza nel settore della comunicazione multimediale,
digitale e satellitare.
Con la presente proposta di legge si intende operare il
riassetto del servizio pubblico radiotelevisivo fondandolo
sulla natura pubblica del soggetto, sulla separazione fra la
sfera di emanazione (il Parlamento), la sfera del controllo
pubblico (la Fondazione) e l'autonomia di gestione
(l'amministratore delegato).
L'articolo 1 delinea i princìpi generali a cui deve
ispirarsi la produzione di servizio pubblico, a partire da
quelli sanciti dalla Costituzione. Viene poi definito il ruolo
del servizio nell'ambito del sistema-Paese come funzione di
rappresentazione complessiva della nazione, in Italia e
all'estero.
Il servizio pubblico, svolto su concessione, è regolato da
una apposita convenzione stipulata ogni sei anni e da un
contratto di servizio fra il Governo e la concessionaria di
durata triennale.
L'articolo 2 definisce la struttura della RAI in forma di
holding e il profilo organizzativo basato sulla
distinzione organizzativa e contabile fra attività commerciali
e attività di servizio pubblico in osservanza delle direttive
comunitarie. Le Commissioni parlamentari competenti conservano
il potere di emanare atti di indirizzo.
L'articolo 3 dispone relativamente alla transizione al
sistema digitale terrestre.
L'articolo 4 e l'articolo 5 istituiscono la Fondazione e
indicano i princìpi direttivi della stessa. La istituzione
della Fondazione è il punto chiave che consente una reale
separazione fra la sfera pubblica delle fonti di nomina (il
Parlamento) e le scelte gestionali. La Fondazione, infatti,
diventa la proprietaria del pacchetto azionario RAI, recepisce
i princìpi ispirativi del servizio pubblico e ne delinea le
linee strategiche di sviluppo demandando, a sua volta, la
gestione ad un amministratore delegato. Si crea, così, una
separazione di sfere di competenze in modo da consentire la
piena autonomia nell'attuazione delle scelte gestionali, pur
restando l'azienda fermamente ancorata alla sua natura di
soggetto pubblico. Il Parlamento interagisce con la Fondazione
per quanto riguarda il rispetto degli interessi nazionali e
del pluralismo; la Fondazione determina le scelte strategiche
dell'azienda e verifica l'applicazione delle stesse da parte
dell'amministratore delegato.
Con l'articolo 6 si istituiscono, presso la Fondazione,
tre consigli - degli utenti, dei lavoratori e degli enti
locali - al fine di favorire la partecipazione
all'elaborazione delle linee direttive e alla verifica sulla
qualità del prodotto.
L'articolo 7 sancisce le quote di proprietà del pacchetto
azionario in modo che restino saldamente in mano pubblica.
L'articolo 8 definisce i criteri di nomina del consiglio
di amministrazione della Fondazione da parte del Parlamento:
quattro membri sono eletti dalla Camera dei deputati e quattro
dal Senato della Repubblica. La durata del mandato dei membri
è fissata in quattro anni, rinnovabili una sola volta.
Infine, con gli articoli 9 e 10, si stabiliscono le
incompatibilità per i membri del consiglio di amministrazione
e l'obbligo di adeguamento dello statuto sociale della RAI.