XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3454
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di
preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la
partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo
sociale e culturale del Paese in conformità ai princìpi di
libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione. Il
servizio è svolto secondo criteri di completezza e di
imparzialità ed è caratterizzato da un'offerta globale di
interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e
tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche
rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i
confini nazionali e valorizzando la produzione culturale
italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento
del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati
da una convenzione stipulata ogni sei anni, da un annesso
contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle
convenzioni specifiche stipulate con le competenti
amministrazioni dello Stato e con le regioni.
Art. 2.
1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato
mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
considerata azienda di interesse nazionale ai sensi
dell'articolo 2461 del codice civile. Tale società espleta le
proprie attività secondo il modello organizzativo della
holding conservando l'unitarietà del comparto editoriale
e ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori
radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della
multimedialità e, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma
5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delle
telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla
trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la
distinzione organizzativa e contabile tra le attività
finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato.
L'organizzazione delle attività, incluse quelle di servizio
pubblico, da parte della società concessionaria è definita dai
suoi organi di gestione. La concessionaria fornisce al
Ministero delle comunicazioni e alle Commissioni parlamentari
competenti un'informazione annuale sulla sua attività. Le
stesse Commissioni parlamentari possono elaborare proposte
relative all'indirizzo generale a cui si deve ispirare il
servizio pubblico radiotelevisivo nonché osservazioni relative
al rispetto dell'interesse generale e del pluralismo a cui
l'intera attività editoriale della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, in funzione di holding, deve ispirarsi.
Art. 3.
1. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo,
rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata
ventennale. All'atto della definitiva adozione, ai sensi
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, della tecnica digitale per le trasmissioni
radiotelevisive su frequenze terrestri, e comunque entro il 31
dicembre 2007, viene stipulata una nuova convenzione.
Art. 4.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e sentita
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un decreto
legislativo al fine di istituire una Fondazione con
personalità giuridica pubblica allo scopo di riordinare
l'assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'interesse generale e il rispetto
del pluralismo sociale, culturale, politico e religioso
nell'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo e
nell'insieme delle attività editoriali della società
concessionaria;
b) promuovere l'accesso alle nuove tecnologie
della comunicazione e della multimedialità anche da parte dei
settori sociali economicamente svantaggiati;
c) contribuire allo sviluppo dell'industria
nazionale delle comunicazioni.
Art. 5.
1. La Fondazione determina le linee editoriali e
strategiche della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in base ai
princìpi e ai criteri di cui agli articoli 1 e 4. La
Fondazione garantisce, nell'attuazione delle linee gestionali,
il pieno rispetto dei suddetti princìpi e criteri nonché dei
vincoli derivanti dal contratto di servizio.
2. La Fondazione nomina, con diritto di revoca, un
amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, individuato sulla base di riconosciute competenze
manageriali, con il compito di realizzare gli indirizzi
editoriali e aziendali espressi dal consiglio di
amministrazione della Fondazione e di esercitare le attività
gestionali della società holding. E' facoltà
dell'amministratore delegato, per lo svolgimento delle proprie
mansioni, avvalersi di un direttore generale a lui
subordinato. L'amministratore delegato ha incarico
triennale.
Art. 6.
1. La Fondazione promuove la partecipazione dei cittadini,
dei lavoratori e degli enti locali sulle tematiche della
comunicazione e sulla qualità del servizio pubblico. A tale
scopo, presso la stessa Fondazione, sono istituiti:
a) il consiglio degli utenti, composto da
rappresentanti delle principali associazioni di utenti e di
consumatori al fine di promuovere la partecipazione dei
cittadini sui temi inerenti la qualità del servizio pubblico e
il rispetto dei suoi princìpi;
b) il consiglio dei lavoratori della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da rappresentanti
dei lavoratori dell'azienda, al fine di favorire la
partecipazione delle risorse interne sui temi della
comunicazione e sulla qualità del servizio pubblico,
salvaguardando l'autonomia delle relazioni industriali;
c) il consiglio degli enti locali, con
rappresentanti delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni, al fine di
favorire il confronto e di elaborare proposte sui temi della
comunicazione e sulla qualità del servizio pubblico, con
particolare attenzione alle tematiche e alle programmazioni
relative al decentramento e al federalismo.
Art. 7.
1. La Fondazione acquisisce le azioni della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ne detiene, in ogni caso,
la maggioranza assoluta.
2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa può, in funzione
di holding, assumere o mantenere partecipazioni nel
capitale di altre società operanti in attività di
comunicazione multimediale e digitale. Le attività di servizio
pubblico, in particolare quelle connesse al contratto di
servizio, sono di competenza esclusiva della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
Art. 8.
1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è
composto da otto membri eletti dal Parlamento con i seguenti
criteri:
a) quattro eletti dalla Camera dei deputati, con
voto limitato a uno;
b) quattro eletti dal Senato della Repubblica, con
voto limitato a uno.
2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno
il presidente.
Art. 9.
1. La carica di membro del consiglio di amministrazione è
incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al
Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei
comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, con la
titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e
con società pubbliche e private operanti nel campo della
radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della
concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di
amministrazione di società controllate dalla stessa
concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a
qualunque titolo, hanno diritto di voto per la elezione di
membri del medesimo consiglio di amministrazione.
Art. 10.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, le
disposizioni della medesima, ove non compatibili con le
clausole del vigente statuto sociale della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si intendono prevalenti e
sostituiscono, a tutti gli effetti, le relative norme dello
statuto. Lo statuto deve, comunque, essere adeguato alle
disposizioni della presente legge, entro e non oltre due mesi
dalla data di entrata in vigore delle medesima legge.