XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3454




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai princìpi di libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione. Il servizio è svolto secondo criteri di completezza e di imparzialità ed è caratterizzato da un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni sei anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato e con le regioni.


Art. 2.

        1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, considerata azienda di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della holding conservando l'unitarietà del comparto editoriale e ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delle telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la distinzione organizzativa e contabile tra le attività finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato. L'organizzazione delle attività, incluse quelle di servizio pubblico, da parte della società concessionaria è definita dai suoi organi di gestione. La concessionaria fornisce al Ministero delle comunicazioni e alle Commissioni parlamentari competenti un'informazione annuale sulla sua attività. Le stesse Commissioni parlamentari possono elaborare proposte relative all'indirizzo generale a cui si deve ispirare il servizio pubblico radiotelevisivo nonché osservazioni relative al rispetto dell'interesse generale e del pluralismo a cui l'intera attività editoriale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in funzione di holding, deve ispirarsi.


Art. 3.

        1. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale. All'atto della definitiva adozione, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, della tecnica digitale per le trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri, e comunque entro il 31 dicembre 2007, viene stipulata una nuova convenzione.


Art. 4.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un decreto legislativo al fine di istituire una Fondazione con personalità giuridica pubblica allo scopo di riordinare l'assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire l'interesse generale e il rispetto del pluralismo sociale, culturale, politico e religioso nell'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo e nell'insieme delle attività editoriali della società concessionaria;
            b) promuovere l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione e della multimedialità anche da parte dei settori sociali economicamente svantaggiati;

            c) contribuire allo sviluppo dell'industria nazionale delle comunicazioni.


Art. 5.

        1. La Fondazione determina le linee editoriali e strategiche della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in base ai princìpi e ai criteri di cui agli articoli 1 e 4. La Fondazione garantisce, nell'attuazione delle linee gestionali, il pieno rispetto dei suddetti princìpi e criteri nonché dei vincoli derivanti dal contratto di servizio.
        2. La Fondazione nomina, con diritto di revoca, un amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, individuato sulla base di riconosciute competenze manageriali, con il compito di realizzare gli indirizzi editoriali e aziendali espressi dal consiglio di amministrazione della Fondazione e di esercitare le attività gestionali della società holding. E' facoltà dell'amministratore delegato, per lo svolgimento delle proprie mansioni, avvalersi di un direttore generale a lui subordinato. L'amministratore delegato ha incarico triennale.


Art. 6.

        1. La Fondazione promuove la partecipazione dei cittadini, dei lavoratori e degli enti locali sulle tematiche della comunicazione e sulla qualità del servizio pubblico. A tale scopo, presso la stessa Fondazione, sono istituiti:

            a) il consiglio degli utenti, composto da rappresentanti delle principali associazioni di utenti e di consumatori al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini sui temi inerenti la qualità del servizio pubblico e il rispetto dei suoi princìpi;
            b) il consiglio dei lavoratori della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, al fine di favorire la partecipazione delle risorse interne sui temi della comunicazione e sulla qualità del servizio pubblico, salvaguardando l'autonomia delle relazioni industriali;

            c) il consiglio degli enti locali, con rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni, al fine di favorire il confronto e di elaborare proposte sui temi della comunicazione e sulla qualità del servizio pubblico, con particolare attenzione alle tematiche e alle programmazioni relative al decentramento e al federalismo.


Art. 7.

        1. La Fondazione acquisisce le azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ne detiene, in ogni caso, la maggioranza assoluta.
        2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa può, in funzione di holding, assumere o mantenere partecipazioni nel capitale di altre società operanti in attività di comunicazione multimediale e digitale. Le attività di servizio pubblico, in particolare quelle connesse al contratto di servizio, sono di competenza esclusiva della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.


Art. 8.

        1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da otto membri eletti dal Parlamento con i seguenti criteri:

            a) quattro eletti dalla Camera dei deputati, con voto limitato a uno;

            b) quattro eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno.

        2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
        3. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il presidente.


Art. 9.

        1. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e con società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla stessa concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per la elezione di membri del medesimo consiglio di amministrazione.


Art. 10.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, le disposizioni della medesima, ove non compatibili con le clausole del vigente statuto sociale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si intendono prevalenti e sostituiscono, a tutti gli effetti, le relative norme dello statuto. Lo statuto deve, comunque, essere adeguato alle disposizioni della presente legge, entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore delle medesima legge.



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