XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3445




        Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, l'istituto del così detto "patteggiamento" di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale nel testo originario stabiliva che la scelta di tale rito poteva avvenire fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Con questa ampiezza temporale, che non poco aveva contribuito a smaltire con celerità una notevole mole di procedimenti, molti imputati furono messi nelle migliori condizioni di riflettere sull'opportunità di avvalersi della facoltà in argomento; facoltà che in massima parte è risultata in passato esercitata proprio in giudizio, nei limiti temporali previsti.
        Sennonché, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cosiddetta "legge Carotti"), il momento finale utile per la richiesta del patteggiamento è stato anticipato dal legislatore novellistico alla fase dell'udienza preliminare ("fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo (...)" (così il nuovo testo dell'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale). Con l'introduzione di tale modifica si è sostanzialmente vanificata quella possibilità, largamente praticata in forza del testo previgente, di fare richiesta di patteggiamento anche dopo il passaggio del processo alla fase del giudizio, purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Una modifica che, tenuto conto del gran numero di processi pendenti, va controcorrente, marciando esattamente in direzione opposta ad ogni "segnaletica" deflattiva che pure si era intravista con la normativa transitoria di cui al decreto legislativo n. 51 del 1998 il quale, con l'articolo 224, aveva spostato in avanti il termine utile, stabilendo che "Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 (...)". In questa situazione, quindi, addirittura "anche nel corso del dibattimento", purchè la richiesta venisse avanzata nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.
        Divenuto inefficace tale decreto legislativo, non più attuale a seguito della entrata in vigore della citata legge 16 dicembre 1999, n. 479, allo stato l'unico momento utile per il "patteggiamento" risulta ancorato alla fase dell'udienza preliminare (vedi il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale nel testo novellato).
        Occorre però qui considerare che oggi sono pendenti (a seguito di rinvii procedurali e/o per trattazione di questioni preliminari diluite in più udienze) numerosissimi processi i quali, essendo pervenuti alla fase del giudizio, pur trovandosi in uno stato "preliminare" non essendo stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, non possono essere definiti altrimenti che con la procedura del rito ordinario; con ovvio grande impiego di energie e di tempo che potrebbero essere utilmente spesi in altra attività giudiziaria collaterale.
        Ciò premesso, risultando ancora attuale e forse con più forte vigore "l'esigenza deflativa" che aveva ispirato la normativa transitoria di cui all'articolo 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998, ed anche in previsione della approvazione definitiva dei progetti di legge sul patteggiamento si presenta la proposta di legge che, ferma restando la modifica introdotta nel sistema dalla legge Carotti, consentirà in via transitoria ai processi per i quali ancora non sia stato dichiarato aperto il dibattimento la possibilità di richiedere il patteggiamento anche dopo il superamento della fase prevista dal comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale.




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