XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3445
Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, l'istituto del così
detto "patteggiamento" di cui all'articolo 444 del codice di
procedura penale nel testo originario stabiliva che la scelta
di tale rito poteva avvenire fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado. Con questa ampiezza
temporale, che non poco aveva contribuito a smaltire con
celerità una notevole mole di procedimenti, molti imputati
furono messi nelle migliori condizioni di riflettere
sull'opportunità di avvalersi della facoltà in argomento;
facoltà che in massima parte è risultata in passato esercitata
proprio in giudizio, nei limiti temporali previsti.
Sennonché, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479
(cosiddetta "legge Carotti"), il momento finale utile per
la richiesta del patteggiamento è stato anticipato dal
legislatore novellistico alla fase dell'udienza preliminare
("fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli
articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel
giudizio direttissimo (...)" (così il nuovo testo
dell'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale).
Con l'introduzione di tale modifica si è sostanzialmente
vanificata quella possibilità, largamente praticata in forza
del testo previgente, di fare richiesta di patteggiamento
anche dopo il passaggio del processo alla fase del giudizio,
purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Una modifica che, tenuto conto del gran numero di processi
pendenti, va controcorrente, marciando esattamente in
direzione opposta ad ogni "segnaletica" deflattiva che pure si
era intravista con la normativa transitoria di cui al decreto
legislativo n. 51 del 1998 il quale, con l'articolo 224, aveva
spostato in avanti il termine utile, stabilendo che "Nei
giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del
presente decreto, l'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere, nella prima udienza successiva a detta data,
l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 (...)". In
questa situazione, quindi, addirittura "anche nel corso del
dibattimento", purchè la richiesta venisse avanzata nella
prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo stesso.
Divenuto inefficace tale decreto legislativo, non più
attuale a seguito della entrata in vigore della citata legge
16 dicembre 1999, n. 479, allo stato l'unico momento utile per
il "patteggiamento" risulta ancorato alla fase dell'udienza
preliminare (vedi il comma 1 dell'articolo 446 del codice di
procedura penale nel testo novellato).
Occorre però qui considerare che oggi sono pendenti (a
seguito di rinvii procedurali e/o per trattazione di questioni
preliminari diluite in più udienze) numerosissimi processi i
quali, essendo pervenuti alla fase del giudizio, pur
trovandosi in uno stato "preliminare" non essendo stato ancora
dichiarato aperto il dibattimento, non possono essere definiti
altrimenti che con la procedura del rito ordinario; con ovvio
grande impiego di energie e di tempo che potrebbero essere
utilmente spesi in altra attività giudiziaria collaterale.
Ciò premesso, risultando ancora attuale e forse con più
forte vigore "l'esigenza deflativa" che aveva ispirato la
normativa transitoria di cui all'articolo 224 del decreto
legislativo n. 51 del 1998, ed anche in previsione della
approvazione definitiva dei progetti di legge sul
patteggiamento si presenta la proposta di legge che, ferma
restando la modifica introdotta nel sistema dalla legge
Carotti, consentirà in via transitoria ai processi per i
quali ancora non sia stato dichiarato aperto il dibattimento
la possibilità di richiedere il patteggiamento anche dopo il
superamento della fase prevista dal comma 1 dell'articolo 446
del codice di procedura penale.