XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3445




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nei giudizi di primo grado già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, le parti possono formulare la richiesta di applicazione di pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, anche quando non si siano avvalse di tale facoltà nella fase dell'udienza preliminare o quando sulla richiesta in tale sede formulata il pubblico ministero non abbia prestato consenso ovvero quando la richiesta in tale sede formulata sia stata comunque respinta.
        2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice di procedura penale, in quanto compatibili.



Frontespizio Relazione