XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3445
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nei giudizi di primo grado già instaurati alla data di
entrata in vigore della presente legge per i quali non è stato
ancora dichiarato aperto il dibattimento, le parti possono
formulare la richiesta di applicazione di pena a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento, anche quando non
si siano avvalse di tale facoltà nella fase dell'udienza
preliminare o quando sulla richiesta in tale sede formulata il
pubblico ministero non abbia prestato consenso ovvero quando
la richiesta in tale sede formulata sia stata comunque
respinta.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal titolo II del libro VI del codice di procedura
penale, in quanto compatibili.