XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3444




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 625-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha introdotto l'istituto del ricorso per la correzione di un erro re di fatto contenuto nei provvedimenti emessi dalle sezioni penali della Corte di cassazione.
        Tale norma è stata accolta con molto favore da tutti gli "addetti ai lavori", costituendo un dovere primario dello Stato quello di prevenire l'errore giudiziario, oltre che di rimuoverlo.
        Tuttavia, in armonia con la tutela che l'ordinamento accorda anche alla parte civile, al responsabile civile e alla persona offesa dal reato, cui il codice di rito riconosce autonomi poteri di impugnazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione, si reputa necessario prevedere, anche a favore di questi ultimi, la possibilità di accedere al ricorso per errore di fatto, costituendo - comunque - un interesse primario dello Stato la corretta amministrazione della giustizia, mediante l'emissione di provvedimenti del giudice di legittimità che non siano fondati su errori percettivi.
        Del resto, sarebbe irragionevole penalizzare la parte civile, soltanto perché ha scelto di tutelare i propri diritti nell'ambito del processo penale, inibendo di poter ottenere ciò che, con l'istituto della "revocazione", è previsto da oltre quaranta anni nell'ambito del processo civile.
        Non avrebbe alcun senso prevedere la possibilità - in determinate ipotesi - di presentare il ricorso per cassazione da parte della persona offesa, della parte civile o del responsabile civile, laddove l'ordinamento preveda poi che la decisione del giudice di legittimità, ove sbagliata, perché fondata su di un palese e decisivo errore percettivo, non debba venire emendata.
        In conclusione, appare razionale e coerente con l'impianto del codice di rito prevedere, in favore di tutti coloro ai quali è consentita la proposizione del ricorso per cassazione - e non soltanto in favore del condannato - la presentazione del ricorso per errore di fatto.
        La celebrazione di un "giusto processo" (con sentenze di legittimità che non si fondino su errori di fatto) costituisce, oltre che un diritto per tutti i cittadini (senza distinzione tra soggetti e parti processuali) che si rivolgono al giudice penale, anche un preciso dovere dello Stato.
        Va segnalata, infine, l'esigenza di applicare la normativa così modificata anche ai provvedimenti della Corte di cassazione depositati tra la data di entrata in vigore della citata legge 26 marzo 2001, n. 128, e la data di entrata in vigore della presente legge, per non creare situazioni di disparità tra le varie categorie di ricorrenti.




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