XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3444
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 625-bis del
codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 6, comma
6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha introdotto l'istituto
del ricorso per la correzione di un erro re di fatto contenuto
nei provvedimenti emessi dalle sezioni penali della Corte di
cassazione.
Tale norma è stata accolta con molto favore da tutti gli
"addetti ai lavori", costituendo un dovere primario dello
Stato quello di prevenire l'errore giudiziario, oltre che di
rimuoverlo.
Tuttavia, in armonia con la tutela che l'ordinamento
accorda anche alla parte civile, al responsabile civile e alla
persona offesa dal reato, cui il codice di rito riconosce
autonomi poteri di impugnazione dinanzi alla Corte suprema di
cassazione, si reputa necessario prevedere, anche a favore di
questi ultimi, la possibilità di accedere al ricorso per
errore di fatto, costituendo - comunque - un interesse
primario dello Stato la corretta amministrazione della
giustizia, mediante l'emissione di provvedimenti del giudice
di legittimità che non siano fondati su errori percettivi.
Del resto, sarebbe irragionevole penalizzare la parte
civile, soltanto perché ha scelto di tutelare i propri diritti
nell'ambito del processo penale, inibendo di poter ottenere
ciò che, con l'istituto della "revocazione", è previsto da
oltre quaranta anni nell'ambito del processo civile.
Non avrebbe alcun senso prevedere la possibilità - in
determinate ipotesi - di presentare il ricorso per cassazione
da parte della persona offesa, della parte civile o del
responsabile civile, laddove l'ordinamento preveda poi che la
decisione del giudice di legittimità, ove sbagliata, perché
fondata su di un palese e decisivo errore percettivo, non
debba venire emendata.
In conclusione, appare razionale e coerente con l'impianto
del codice di rito prevedere, in favore di tutti coloro ai
quali è consentita la proposizione del ricorso per cassazione
- e non soltanto in favore del condannato - la presentazione
del ricorso per errore di fatto.
La celebrazione di un "giusto processo" (con sentenze di
legittimità che non si fondino su errori di fatto)
costituisce, oltre che un diritto per tutti i cittadini (senza
distinzione tra soggetti e parti processuali) che si rivolgono
al giudice penale, anche un preciso dovere dello Stato.
Va segnalata, infine, l'esigenza di applicare la normativa
così modificata anche ai provvedimenti della Corte di
cassazione depositati tra la data di entrata in vigore della
citata legge 26 marzo 2001, n. 128, e la data di entrata in
vigore della presente legge, per non creare situazioni di
disparità tra le varie categorie di ricorrenti.