XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3444
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 625-bis del codice
di procedura penale).
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 625-bis del codice
di procedura penale la parola: "condannato" è sostituita dalla
seguente: "ricorrente".
Art. 2.
(Norma transitoria).
1. L'articolo 625-bis del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge,
si applica a tutti i provvedimenti della Corte di cassazione
depositati tra la data di entrata in vigore della legge 26
marzo 2001, n. 128, e la data di entrata in vigore della
presente legge. Per tali provvedimenti il termine di
centottanta giorni, previsto dal comma 2 del citato articolo
625-bis del codice di procedura penale decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.