XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3444




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 625-bis del codice
di procedura penale).

        1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 625-bis del codice di procedura penale la parola: "condannato" è sostituita dalla seguente: "ricorrente".


Art. 2.

(Norma transitoria).

        1. L'articolo 625-bis del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applica a tutti i provvedimenti della Corte di cassazione depositati tra la data di entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, e la data di entrata in vigore della presente legge. Per tali provvedimenti il termine di centottanta giorni, previsto dal comma 2 del citato articolo 625-bis del codice di procedura penale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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