XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3441
Onorevoli Colleghi! - L'invecchiamento della
popolazione è un fenomeno inevitabile, in considerazione
dell'andamento demografico e dell'innalzamento dell'età media,
e pertanto va valorizzato e salvaguardato. E' questo, infatti,
uno dei segnali della crescita del benessere e del
miglioramento complessivo delle condizioni di vita. Gli
anziani rappresentano quindi una risorsa della nostra
comunità, e non un peso, una vera ricchezza per il tessuto
delle relazioni familiari e tra generazioni ed è per questo
doveroso garantire loro qualità della vita, dignità e
autonomia.
Nel nostro Paese, in base alle previsioni dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), la quota di popolazione con
più di 65 anni passerà dall'attuale 16,8 per cento al 20,4 per
cento del 2010, al 27,1 per cento del 2030. In termini
assoluti si passa dai 9,6 milioni di ultrasessantacinquenni
del 1996 ai 14 milioni e mezzo del 2030.
Se si considera la classe degli ultra settantacinquenni
l'invecchiamento della società italiana appare ancora più
accentuato: la quota di tale classe sul totale della
popolazione passa dall'attuale 6,7 per cento al 10 per cento
del 2010, al 13,4 per cento del 2030; in termini assoluti si
passa dagli attuali 3,8 milioni ai 7,2 milioni di cittadini
nel 2030.
Per effetto di queste dinamiche, nel 2030, sono previste
307 persone con più di 65 anni per ogni 100 ragazzi al di
sotto dei 15 anni di età. L'ultimo rapporto
dell'Organizzazione mondiale della salute (WHO 2002) indica
per l'Italia un'attesa di vita alla nascita con disabilità di
7 anni per gli uomini (attesa di vita 76,2 anni) e di 9,2 anni
per le donne (attesa di vita 82,2 anni).
Alla transizione demografica ha fatto riscontro la
transizione epidemiologica per cui di fronte ad un calo della
mortalità per patologia acuta si osserva un progressivo
aumento della patologia cronico-degenerativa.
L'allungamento medio della vita presenta infatti due
ordini di rischi. Il primo di non avere i mezzi economici
sufficienti a soddisfare bisogni vitali per un periodo di
tempo più lungo che in passato. Il secondo è connesso al
progressivo decadimento fisico e/o mentale che rappresenta un
fenomeno diffuso della condizione di non autosufficienza.
Naturalmente esiste una relazione tra i due tipi di rischio
che però è bene tenere concettualmente distinti. Il primo
rischio viene gestito dai sistemi previdenziali, il secondo,
in parte coperto dal sistema sanitario, richiede strumenti
nuovi per evitare che le sue conseguenze pesino in modo
eccessivo sulle famiglie.
Tuttavia, il problema della non autosufficienza non
riguarda solo il fenomeno rilevantissimo e prevalente
dell'invecchiamento ma anche quello della disabilità in senso
generale. L'assistenza agli anziani e più in generale alle
persone non autosufficienti rappresenta pertanto uno dei
capitoli strategici dell'intervento sociale e sanitario.
Da questo punto di vista occorre considerare non solo il
livello assoluto della domanda di assistenza per le persone
non autosufficienti ma anche la quota delle prestazioni
erogate informalmente dai nuclei familiari. La difficoltà per
gli anziani di trovare all'interno della famiglia forme di
assistenza adeguate alla complessità dei bisogni è destinata
ad accentuarsi nei prossimi anni in considerazione del calo
della natalità e dell'aumento del numero di anziani senza
figli. Sarà necessario, inoltre, approfondire anche
l'evoluzione degli assetti familiari, dall'incidenza dei
divorzi all'aumento delle coppie di fatto, soprattutto nelle
aree di maggiore benessere del Paese. Infine, andranno
attentamente valutate le implicazioni della non
autosufficienza nei contesti territoriali svantaggiati, come
ad esempio nei comuni con meno di 5.000 abitanti dislocati
nelle aree interne del Paese.
In effetti, le importanti modificazioni economiche e
sociali in corso evidenziano come la tradizionale rete
familiare di sostegno alle persone non autosufficienti tenda a
venire meno determinando una crescente quota di assistenza che
deve essere erogata da strutture formali.
A chi spetta dunque il compito di assicurare servizi in
favore delle persone non autosufficienti? Su questo
interrogativo si contrappongono due risposte tra loro
alternative. Da una parte c'è chi, come il Governo Berlusconi,
ipotizza un sistema assicurativo privato che faccia perno
sull'auto-organizzazione delle famiglie. Dall'altra, chi, come
il centrosinistra, ritiene, invece, che sia fondamentale
rafforzare la centralità del sistema di protezione pubblica,
per assicurare il rispetto del dettato costituzionale e i
diritti sociali della persona. Un sistema pubblico non chiuso,
anzi, al contrario, aperto al mondo del volontariato e del
terzo settore, alla rete delle associazioni no-profit
che attualmente svolgono un ruolo assolutamente rilevante e
insostituibile in riferimento ai problemi connessi
all'assistenza agli anziani e alle persone non
autosufficienti.
Sappiamo benissimo che l'efficienza delle gestioni private
nel campo dell'assistenza si scontra con la difficoltà di
calcolare la probabilità in cui il "caso di assicurazione" si
verifica e con l'impossibilità di prevedere in modo oggettivo
l'entità del danno e dei suoi costi. Il "caso di
assicurazione", ovvero la perdita di autosufficienza, dipende
in modo non del tutto noto dall'età dell'assicurato, dal suo
stile di vita ed anche dal contesto sociale di ciascun
individuo. A tutt'oggi, poi, sono scarse le conoscenze sulle
interdipendenze tra i vari rischi individuali, che pure
possono determinare un incremento notevole del rischio di non
autosufficienza. Un assicuratore privato ha, invece, bisogno
di fissare in anticipo l'entità del danno possibile ed i costi
cui egli incorre nel caso in cui l'evento temuto si dovesse
verificare e può fare questo solo stabilendo in anticipo la
natura e la quantità delle prestazioni da erogare a fronte di
livelli alternativi e, comunque, individuati di non
autosufficienza. Un'assicurazione privata non può impegnarsi a
coprire i costi futuri dell'assistenza prestata al migliore
livello possibile, al di fuori di un tempo determinato.
Appaiono evidenti, allora, i limiti e i rischi di un
approccio che lega le garanzie e le tutele al reddito e alla
condizione di vita della persona non autosufficiente. Un
approccio che non può soddisfare, se non in modo parziale e
fortemente discriminatorio, l'esigenza di offrire anche alle
persone meno abbienti l'assistenza e le cure migliori alla
luce delle più avanzate conoscenze della scienza medica.
Senza contare che il confine tra prestazioni sanitarie e
prestazioni puramente assistenziali è molto labile: le cure di
cui necessita una persona non autosufficiente variano da
medicine e trattamenti strettamente medicali ad aiuto
personale ed aiuto nel disbrigo di mansioni domestiche come ad
esempio la pulizia della persona e della casa.
L'erogazione dei servizi sanitari nonché di quelli di
assistenza sociale prestati alle persone non autosufficienti,
può essere garantita nella sua globalità e complessità se
viene ricondotta alla disciplina complessiva dei livelli
essenziali di assistenza (LEA). Se cioè questo tipo di
prestazioni rientra a pieno titolo nelle garanzie offerte dal
sistema di solidarietà pubblico, complessivamente inteso.
Sarebbe improprio considerare la spesa in favore della non
autosufficienza come un costo netto per la collettività. Non
si devono, infatti, trascurare gli enormi costi che
l'assistenza informale comunque comporta, soprattutto a carico
delle famiglie. Se si considerano infatti nella loro
complessità i costi espliciti che la tendenza in atto farà
emergere nonché i costi impliciti oggi sopportati, è possibile
che la prestazione di servizi di assistenza da parte di
strutture specializzate (pubbliche, private accreditate e
private no-profit) e professionalità qualificate, come
nel caso dell'assistenza domiciliare, determini un uso
complessivamente più efficiente delle risorse ed un aumento
del benessere collettivo.
Il decreto legislativo n. 229 del 1999 e la legge quadro
sull'assistenza n. 328 del 2000 hanno innovato profondamente
il contesto delle politiche di assistenza rafforzando il
profilo universalistico e solidaristico del nostro sistema di
Welfare. D'altra parte è anche vero che, per gli
specifici bisogni delle persone non autosufficienti e la
crescente domanda di servizi socio-sanitari, l'attuale sistema
risulta, in maniera evidente, ancora incompleto.
La presente proposta di legge si inserisce dunque in
questo quadro normativo con l'obiettivo di rafforzare
complessivamente il sistema dei servizi alla persona e di
offrire risposte efficaci ed appropriate all'evoluzione
demografica recente e alle tendenze che si stanno delineando
per i prossimi decenni. Sotto il profilo istituzionale, è al
tempo stesso coerente e pienamente rispettosa delle
innovazioni istituzionali introdotte dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
In particolare, si conferma la competenza statale relativa
alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale (nuovo articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione). Si
tratta di un aspetto decisivo, che permette di fare chiarezza
tra le prestazioni sanitarie e quelle socio-assistenziali,
finalizzando queste ultime ai concreti bisogni delle persone
non autosufficienti. E' del tutto rispettata la previsione che
vede rientrare nella competenza residuale regionale (quarto
comma del citato articolo 117) quanto attiene
all'organizzazione della rete dei servizi socio-assistenziali.
Da questo punto di vista, la proposta di legge valorizza
l'autonomia delle regioni che in accordo con gli enti locali
hanno la responsabilità di garantire effettivamente i servizi
previsti dai livelli essenziali attraverso la costituzione di
una rete che realizzi l'integrazione pubblico-privato.
La persona non autosufficiente viene messa nelle
condizioni di scegliere la tipologia di servizi di cui ha
bisogno, non in funzione delle proprie disponibilità
economiche ma in relazione alle necessità derivanti dalla
particolare condizione in cui si trova.
Fatti salvi i diritti acquisiti rispetto alle indennità di
invalidità erogate, si procede quindi ad un riordino
complessivo della materia, superando la molteplicità e la
frammentarietà delle opzioni oggi esistenti per offrire alla
persona non autosufficiente la possibilità di una reale presa
in carico e di interventi coerenti e organici.
A questo scopo viene istituito il Fondo nazionale per la
non autosufficienza (sinora ricompreso come semplice quota
all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali). Si
costituisce così un terzo distinto pilastro di protezione
universalistica, accanto al Fondo sanitario nazionale e al
Fondo nazionale per le politiche sociali, in grado di
completare e di integrare gli strumenti di finanziamento
dell'attuale sistema di solidarietà pubblica. Le prestazioni
erogate dal Fondo non vanno infatti considerate come
prestazioni sostitutive di quelle sanitarie ma vanno ad
affiancarsi ad esse per garantire quei servizi di natura
socio-assistenziale indispensabili per il miglioramento della
qualità della vita della persona non autosufficiente e della
sua famiglia.
La gestione del Fondo è garantita dalle regioni e dai
comuni sulla base di parametri fissati a livello nazionale in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997.
I destinatari potenziali del Fondo sono rappresentati dai
soggetti non autosufficienti, disabili totali e con disabilità
severa, stimati pari a circa il 2 per cento della popolazione
complessiva, in buona parte ultra sessantacinquenni.
Per un quadro generale concernente il fabbisogno si può
tenere conto che le prestazioni per persone disabili nel 1999
sono state 6.177.196, il 28 per cento del totale delle
prestazioni pensionistiche (ISTAT, 2000). Tale complesso di
prestazioni include tre macro-tipologie di interventi
economici:
a) le prestazioni di invalidità;
b) le varie forme di indennità (tra cui
l'indennità di accompagnamento);
c) le pensioni di invalidità civile.
L'importo medio annuo delle prestazioni di invalidità era
di circa 11 milioni di vecchie lire; quello delle prestazioni
indennitarie era di circa 6 milioni di vecchie lire e quello
delle pensioni di invalidità civile e categorie assimilate era
di circa 9 milioni di vecchie lire (ISTAT, 2000).
Va inoltre tenuto presente che il numero di persone che
godono dell'assegno di accompagnamento è stimato pari a circa
600.000.
Al finanziamento del Fondo nazionale per la non
autosufficienza concorrono, quindi, una serie di misure: 1) le
maggiori entrate derivanti dal recupero della base imponibile
connessa ai programmi di emersione dal lavoro nero e ai
contratti di riallineamento, in base alla legge n. 383 del
2001, e successive modificazioni; 2) le erogazioni liberali
finalizzate al finanziamento dello stesso e per le quali è
prevista l'introduzione di opportune agevolazioni fiscali; 3)
gli emolumenti economici spettanti alle persone disabili che
si ricoverano in centri residenziali o presso famiglie
affidatarie nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo
24, comma 1, lettera g), della legge n. 328 del 2000, ad
eccezione degli emolumenti derivanti da infortunio sul luogo
di lavoro; 4) l'abrogazione degli articoli 13 e 14 della legge
n. 383 del 2001, la cosiddetta "Tremonti-bis" e il
ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi
dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Viene previsto inoltre un meccanismo contributivo dello
0,4 per cento a carico dei redditi imponibili ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al di
sopra dei 25 mila euro annui il cui onere sarà completamente
deducibile nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di un
piccolo contributo finalizzato a ridurre le spese che oggi
moltissime famiglie sostengono o potranno sostenere in futuro
per far fronte all'assistenza delle persone non
autosufficienti. In questo modo la solidarietà generale è
messa al servizio della condizione di non autosufficienza.
Le regioni, infine, che vogliano erogare prestazioni
integrative superiori a quelle universali e uniformi su tutto
il territorio nazionale ai sensi dei livelli essenziali delle
prestazioni socio-assistenziali, devono farvi fronte con
risorse proprie aggiuntive.
Il fabbisogno complessivo per la quota finalizzata alla
copertura dei costi di rilevanza sociale delle prestazioni
ricomprese nei LEA a favore dei soggetti non autosufficienti
può essere stimato pari a 7.300 milioni di euro. La stima
ipotizza un costo medio mensile per persona non
autosufficiente pari a circa 1.000 euro.
Una parte di tale fabbisogno è attualmente già assicurata
attraverso l'indennità di accompagnamento: circa 420 euro al
mese pro capite, per un ammontare complessivo pari a
3.000 milioni di euro.
Al netto dell'indennità di accompagnamento, il fabbisogno
per la non autosufficienza può essere quindi considerato pari
a 4.300 milioni euro.
Attualmente, le famiglie fanno fronte a tali esigenze
direttamente, attraverso risorse proprie, o indirettamente,
grazie all'azione degli enti locali che intervengono in
presenza di condizioni di particolare fragilità economica. I
dati disponibili sulla spesa degli enti locali a favore dei
disabili consentono di stimare prudenzialmente pari almeno a
1.000 milioni di euro il contributo che gli stessi già
attualmente assicurano per la quota sociale dell'assistenza
garantita ai non autosufficienti gravi.
La presente proposta di legge parte dall'ipotesi che lo
sviluppo dell'assistenza si realizzi gradualmente, attraverso
il progressivo potenziamento della rete dei servizi e delle
prestazioni. A tale fine prevede una dotazione del Fondo (al
netto delle indennità di accompagnamento) pari a 4.000 milioni
di euro per l'anno 2003, a 4.500 milioni di euro per l'anno
2004 e a 5.000 milioni di euro per l'anno 2005.
Tenuto conto delle dimensioni e della struttura del
gettito IRPEF, che ha dato luogo nel 2001 a incassi tributari
a favore del bilancio dello Stato per un importo pari a
122.000 milioni di euro, si ipotizza che un contributo pari
allo 0,4 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini
dell'IRPEF per i redditi annui superiori a 25 mila euro possa
dare luogo a un gettito tributario stimabile prudenzialmente
in 2.100 milioni di euro.
E' inoltre previsto che il Fondo sia alimentato da quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal recupero di base
imponibile connessa ai programmi di emersione del lavoro nero
per un importo che può essere stimato pari a 1.000 milioni di
euro per l'anno 2003.
La proposta di legge prevede che gli enti locali
contribuiscano al finanziamento del Fondo attraverso le
risorse già attualmente assicurate per la non autosufficienza
nella misura citata, stimabile pari a 1.000 milioni di
euro.