XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3441




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali
per soggetti non autosufficienti).

        1. La condizione di non autosufficienza riguarda tutte le persone che, a seguito di forme di disabilità congenite o sopravvenute, di malattie o traumi, sono incapaci di svolgere autonomamente le funzioni essenziali nell'ambito della vita quotidiana, rapportate alla loro età.
        2. La valutazione del grado di non autosufficienza per accedere alle prestazioni di cui alla presente legge è svolta sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) e dei parametri disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3.
        3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per soggetti non autosufficienti e i parametri relativi alla valutazione del grado di non autosufficienza sono definiti, entro il 31 marzo 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei princìpi e criteri desumibili dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
        4. Le prestazioni garantite nei livelli essenziali di assistenza sociale per soggetti non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001.

Art. 2.

(Istituzione, finanziamento e riparto del Fondo nazionale
per la non autosufficienza).

        1. Per fare fronte alle spese concernenti le prestazioni di cui all'articolo 1, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo", ripartito annualmente in base ai criteri e secondo le modalità determinati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo opportunamente conto dei dati della non autosufficienza rispetto alla popolazione di riferimento, nonché di indicatori demografici e socio-economici.
        2. Il Fondo ha una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2003, 4.500 milioni di euro per l'anno 2004, 5.000 milioni di euro per l'anno 2005.
        3. Al finanziamento del Fondo concorrono:

            a) gli emolumenti economici spettanti alle persone disabili che si ricoverano in centri residenziali o presso famiglie affidatarie nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ad eccezione degli emolumenti derivanti da infortunio sul luogo di lavoro;

            b) un contributo pari allo 0,4 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi annui superiori a 25 mila euro, interamente deducibile nella determinazione dei singoli redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sono stabilite le modalità applicative in relazione al fabbisogno stimato;

            c) le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione del lavoro nero ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni;

            d) le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il conseguente ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

            e) gli enti locali, sulla base di una quota di solidarietà regionale, sostitutiva delle prestazioni dagli stessi dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.


Art. 3.

(Prestazioni aggiuntive delle regioni).

        1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le regioni qualora intendano erogare prestazioni ulteriori rispetto a quelle comprese nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, devono farvi fronte con risorse proprie.


Art. 4.

(Erogazioni liberali a
finanziamento del Fondo).

        1. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera c-ter) è inserita, la seguente:

            "c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo nazionale per la non autosufficienza, fino a concorrenza dell'importo massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2003, di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e di 250 milioni di euro per l'anno 2005;".

        2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla deducibilità degli oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-octies 1) è inserita la seguente:

            "c-octies 2) le erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo nazionale per la non autosufficienza, fino a concorrenza dell'importo massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2003, di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e di 250 milioni di euro per l'anno 2005;".

        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2003, 500 milioni di euro per l'anno 2004 e 500 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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