XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3441
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali
per soggetti non autosufficienti).
1. La condizione di non autosufficienza riguarda tutte le
persone che, a seguito di forme di disabilità congenite o
sopravvenute, di malattie o traumi, sono incapaci di svolgere
autonomamente le funzioni essenziali nell'ambito della vita
quotidiana, rapportate alla loro età.
2. La valutazione del grado di non autosufficienza per
accedere alle prestazioni di cui alla presente legge è svolta
sulla base dei criteri previsti dalla classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilità e della
salute (ICF) e dei parametri disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3.
3. I livelli essenziali delle prestazioni
socio-assistenziali per soggetti non autosufficienti e i
parametri relativi alla valutazione del grado di non
autosufficienza sono definiti, entro il 31 marzo 2003, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei princìpi e
criteri desumibili dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 8
novembre 2000, n. 328.
4. Le prestazioni garantite nei livelli essenziali di
assistenza sociale per soggetti non autosufficienti non sono
sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza
integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001.
Art. 2.
(Istituzione, finanziamento e riparto del Fondo nazionale
per la non autosufficienza).
1. Per fare fronte alle spese concernenti le prestazioni
di cui all'articolo 1, è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la non
autosufficienza, di seguito denominato "Fondo", ripartito
annualmente in base ai criteri e secondo le modalità
determinati in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tenendo opportunamente conto dei dati della non
autosufficienza rispetto alla popolazione di riferimento,
nonché di indicatori demografici e socio-economici.
2. Il Fondo ha una dotazione di 4.000 milioni di euro per
l'anno 2003, 4.500 milioni di euro per l'anno 2004, 5.000
milioni di euro per l'anno 2005.
3. Al finanziamento del Fondo concorrono:
a) gli emolumenti economici spettanti alle persone
disabili che si ricoverano in centri residenziali o presso
famiglie affidatarie nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge 8
novembre 2000, n. 328, ad eccezione degli emolumenti derivanti
da infortunio sul luogo di lavoro;
b) un contributo pari allo 0,4 per cento
dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per i redditi annui superiori a 25 mila
euro, interamente deducibile nella determinazione dei singoli
redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, sono stabilite le modalità
applicative in relazione al fabbisogno stimato;
c) le maggiori entrate derivanti dal recupero di
base imponibile connessa ai programmi di emersione del lavoro
nero ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, e successive modificazioni;
d) le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione
dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, con il conseguente ripristino
dell'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi
dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
e) gli enti locali, sulla base di una quota di
solidarietà regionale, sostitutiva delle prestazioni dagli
stessi dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e
dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n.
328.
Art. 3.
(Prestazioni aggiuntive delle regioni).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le
regioni qualora intendano erogare prestazioni ulteriori
rispetto a quelle comprese nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'articolo 1, devono farvi fronte con
risorse proprie.
Art. 4.
(Erogazioni liberali a
finanziamento del Fondo).
1. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-ter) è inserita, la seguente:
"c-quater) le erogazioni liberali in denaro a
favore del Fondo nazionale per la non autosufficienza, fino a
concorrenza dell'importo massimo di 250 milioni di euro per
l'anno 2003, di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e di 250
milioni di euro per l'anno 2005;".
2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo
alla deducibilità degli oneri di utilità sociale, dopo la
lettera c-octies 1) è inserita la seguente:
"c-octies 2) le erogazioni liberali in denaro a
favore del Fondo nazionale per la non autosufficienza, fino a
concorrenza dell'importo massimo di 250 milioni di euro per
l'anno 2003, di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e di 250
milioni di euro per l'anno 2005;".
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2003, 500
milioni di euro per l'anno 2004 e 500 milioni di euro per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.