XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3440
Onorevoli Colleghi! - E' di assoluta evidenza
l'opportunità di porre in essere ogni possibile incentivo per
consentire lo sviluppo di attività finalizzate alla protezione
ambientale, favorendo in particolare la libera e spontanea
iniziativa delle associazioni di protezione ambientale, che,
ormai da anni, sono presenti nel nostro Paese. A tale fine,
appare importante che lo Stato (e, in particolare, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)
riconoscano e promuovano in misura adeguata l'attività delle
associazioni, anche mediante forme di contribuzione alle
iniziative da queste poste in essere.
Proprio in ragione delle significative funzioni ad esse
riconosciute dal presente provvedimento, peraltro, appare
essenziale che le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, riconosciute con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, che operano su
scala nazionale, rispettino una disciplina, almeno di
carattere generale, delle procedure di accesso ai
finanziamenti e ai fondi statali, attribuiti in forma diretta
ovvero sotto forma di controprestazioni a servizi resi dalle
medesime associazioni.
In tale senso, la presente proposta di legge prevede in
primo luogo, all'articolo 1, il principio del riconoscimento e
della promozione dell'attività delle associazioni di
protezione ambientale.
L'articolo 2 stabilisce la possibilità che il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio possa ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, per l'affidamento di servizi a
tali associazioni, anche qualora i servizi prestati siano di
importo inferiore alla soglia comunitaria prevista.
Inoltre, si stabilisce che, nella relazione sullo stato
dell'ambiente, il Ministro indichi l'ammontare dei fondi
attribuiti alle associazioni di protezione ambientale e il
relativo stato di utilizzo.
Infine, si introduce un meccanismo di pubblicità delle
attività poste in essere dalle associazioni di protezione
ambientale, basato sui seguenti princìpi: presentazione al
Ministro, per la successiva trasmissione alle Camere, entro il
31 marzo di ogni anno, del bilancio finanziario consuntivo di
ciascuna delle associazioni che hanno usufruito, sotto
qualsiasi forma, di contributi statali per lo svolgimento di
attività in campo ambientale o per la realizzazione di servizi
pubblici in convenzione; certificazione dei bilanci da parte
di un collegio composto da revisori dei conti iscritti
nell'albo professionale da almeno cinque anni (atto ritenuto
particolarmente opportuno, proprio in ragione delle
opportunità concesse con il riconoscimento di contributi
statali); sospensione di ogni contributo statale in caso di
inottemperanza agli obblighi di rendicontazione o di
irregolare redazione del bilancio.