XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3440
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Promozione e riconoscimento dell'attività delle associazioni
di protezione ambientale).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio promuove e riconosce l'attività posta in essere
dalle associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale, di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, finalizzata
alla promozione, alla conservazione e al recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettività e alla qualità della vita, nonché alla
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale
nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio può prevedere la concessione di
contributi alle associazioni di cui al citato comma 1, sia
sotto forma di finanziamenti per l'attività istituzionale
delle medesime associazioni, sia sotto forma di fondi ad esse
destinati, per la realizzazione di specifici progetti mirati
alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché alla
informazione ambientale.
Art. 2.
(Pubblicità dell'attività delle associazioni di protezione
ambientale).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per l'affidamento di servizi alle associazioni di
protezione ambientale a carattere nazionale, di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, può ricorrere a procedure di
evidenza pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di
tali servizi sia inferiore alla soglia minima di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
indica, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
l'ammontare dei fondi attribuiti alle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo e il relativo stato di
utilizzo.
3. Al fine di garantire pubblicità all'utilizzo delle
risorse pubbliche, ciascuna delle associazioni di cui al comma
1 che ha usufruito, sotto qualsiasi forma, di contributi
statali per lo svolgimento di attività in campo ambientale o
per la realizzazione di servizi pubblici in convenzione, è
tenuta a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, per la successiva trasmissione alle Camere,
entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo.
4. Nel bilancio di cui al comma 3 è specificamente
indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi
centrali e periferici delle associazioni di cui al comma 1, da
effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli
organi statutari competenti di ciascuna associazione. Il
bilancio deve altresì essere certificato da un collegio
composto da revisori dei conti iscritti all'albo professionale
da almeno cinque anni.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma
3 o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso, fino alla
regolarizzazione, il versamento di ogni contributo statale.