XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3439
Onorevoli Colleghi! - L'intervento di interpretazione
autentica disposto con la presente proposta di legge è stato
dettato dalla necessità di dirimere i dubbi insorti in sede
applicativa a seguito della scarsa chiarezza terminologica del
legislatore del 1995.
In particolare, obiettivo della presente proposta di legge
è quello di rendere più esplicite le finalità dell'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito
dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341.
L'articolo 12 si rese necessario quando le pressioni
crescenti degli organismi comunitari costrinsero il Governo
italiano a porre fine ai regimi agevolati volti a favorire
l'industrializzazione del Mezzogiorno. L'interruzione delle
agevolazioni avvenne in modo traumatico perché nel 1995 le
pressioni comunitarie costrinsero il Governo italiano ad
abrogare le agevolazioni con effetto retroattivo al 31
dicembre 1993.
Questo effetto retroattivo colse di sorpresa le imprese
italiane che nel biennio 1994-1995 avevano impiantato nuovi
stabilimenti produttivi senza immaginare che una norma
retroattiva avrebbe reso vani tutti i loro investimenti.
In questo quadro, il Governo si preoccupò di non colpire
indiscriminatamente tutte le iniziative in corso e, limitando
l'effetto retroattivo agli investimenti iniziati dopo il 31
dicembre 1993, volle mantenere le agevolazioni quanto meno
agli investimenti iniziati già prima del 1^ gennaio 1994 (pure
se non ultimati entro il 31 dicembre 1993) purché completati
entro il 1995.
Con tale norma, avente carattere evidentemente
transitorio, il legislatore ha dunque inteso considerare
sufficienti requisiti più elastici (semplice idoneità di mezzi
iniziali a divenire successivamente investimenti completi)
rispetto a quelli più stringenti (impianti già in funzione)
richiesti dalla disciplina previgente.
Il requisito dell'attitudine all'uso va quindi
interpretato in una prospettiva di favore per i contribuenti
che avevano fatto affidamento in buona fede sulla proroga
delle agevolazioni più volte promesse in sede politica.
Peraltro, anche dal notevole lasso di tempo (biennio
1993-1995) concesso per il completamento degli impianti si può
facilmente dedurre che il legislatore riteneva sufficiente -
alla data del 31 dicembre 1993 - interventi realizzativi
minimi, purchè idonei a garantire l'irreversibilità
dell'investimento, comprovata - ex post- dall'effettivo
completamento dell'impianto nel biennio successivo.
La volontà del legislatore di esigere solo requisiti
minimi adatti alla fase iniziale dell'investimento risulta
ulteriormente confermata dalla circostanza che la norma ha
voluto accordare le agevolazioni anche alle iniziative per le
quali non risultasse ancora rilasciata alcuna licenza o
autorizzazione alla data del 31 dicembre 1993.
A meno di non voler ritenere che la legge intendesse
favorire le iniziative imprenditoriali abusive, già ultimate
al 31 dicembre 1993, nonché l'assenza delle prescritte
autorizzazioni o licenze, risulta evidente che alla predetta
data potevano addirittura mancare del tutto le porzioni di
investimento soggette, per l'appunto, ad autorizzazioni o
licenze, e ciò spiega come mai si concedessero ulteriori due
anni (1994-1995) per il completamento dell'opera.
E' bene, dunque, confermare in sede di interpretazione
autentica che le agevolazioni possono esser accordate ad
investimenti considerati nella loro interezza purché al 31
dicembre 1993 sussistessero investimenti iniziali sufficienti
a rendere riconoscibile l'iniziativa in corso e completati nei
successivi 24 mesi.
Da ultimo, con la norma di interpretazione autentica si
coglie l'occasione per confermare in sede legislativa un
principio ormai pacifico in giurisprudenza, e cioè la
spettanza delle agevolazioni anche in assenza di strutture
immobiliari.