XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3439




        Onorevoli Colleghi! - L'intervento di interpretazione autentica disposto con la presente proposta di legge è stato dettato dalla necessità di dirimere i dubbi insorti in sede applicativa a seguito della scarsa chiarezza terminologica del legislatore del 1995.
        In particolare, obiettivo della presente proposta di legge è quello di rendere più esplicite le finalità dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
        L'articolo 12 si rese necessario quando le pressioni crescenti degli organismi comunitari costrinsero il Governo italiano a porre fine ai regimi agevolati volti a favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno. L'interruzione delle agevolazioni avvenne in modo traumatico perché nel 1995 le pressioni comunitarie costrinsero il Governo italiano ad abrogare le agevolazioni con effetto retroattivo al 31 dicembre 1993.
        Questo effetto retroattivo colse di sorpresa le imprese italiane che nel biennio 1994-1995 avevano impiantato nuovi stabilimenti produttivi senza immaginare che una norma retroattiva avrebbe reso vani tutti i loro investimenti.
        In questo quadro, il Governo si preoccupò di non colpire indiscriminatamente tutte le iniziative in corso e, limitando l'effetto retroattivo agli investimenti iniziati dopo il 31 dicembre 1993, volle mantenere le agevolazioni quanto meno agli investimenti iniziati già prima del 1^ gennaio 1994 (pure se non ultimati entro il 31 dicembre 1993) purché completati entro il 1995.
        Con tale norma, avente carattere evidentemente transitorio, il legislatore ha dunque inteso considerare sufficienti requisiti più elastici (semplice idoneità di mezzi iniziali a divenire successivamente investimenti completi) rispetto a quelli più stringenti (impianti già in funzione) richiesti dalla disciplina previgente.
        Il requisito dell'attitudine all'uso va quindi interpretato in una prospettiva di favore per i contribuenti che avevano fatto affidamento in buona fede sulla proroga delle agevolazioni più volte promesse in sede politica.
        Peraltro, anche dal notevole lasso di tempo (biennio 1993-1995) concesso per il completamento degli impianti si può facilmente dedurre che il legislatore riteneva sufficiente - alla data del 31 dicembre 1993 - interventi realizzativi minimi, purchè idonei a garantire l'irreversibilità dell'investimento, comprovata - ex post- dall'effettivo completamento dell'impianto nel biennio successivo.
        La volontà del legislatore di esigere solo requisiti minimi adatti alla fase iniziale dell'investimento risulta ulteriormente confermata dalla circostanza che la norma ha voluto accordare le agevolazioni anche alle iniziative per le quali non risultasse ancora rilasciata alcuna licenza o autorizzazione alla data del 31 dicembre 1993.
        A meno di non voler ritenere che la legge intendesse favorire le iniziative imprenditoriali abusive, già ultimate al 31 dicembre 1993, nonché l'assenza delle prescritte autorizzazioni o licenze, risulta evidente che alla predetta data potevano addirittura mancare del tutto le porzioni di investimento soggette, per l'appunto, ad autorizzazioni o licenze, e ciò spiega come mai si concedessero ulteriori due anni (1994-1995) per il completamento dell'opera.
        E' bene, dunque, confermare in sede di interpretazione autentica che le agevolazioni possono esser accordate ad investimenti considerati nella loro interezza purché al 31 dicembre 1993 sussistessero investimenti iniziali sufficienti a rendere riconoscibile l'iniziativa in corso e completati nei successivi 24 mesi.
        Da ultimo, con la norma di interpretazione autentica si coglie l'occasione per confermare in sede legislativa un principio ormai pacifico in giurisprudenza, e cioè la spettanza delle agevolazioni anche in assenza di strutture immobiliari.




Frontespizio Testo articoli