XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3439




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, laddove stabilisce che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo l978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all'uso, si interpreta nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l'anno 1995, è sufficiente che al 31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti minimi, anche non immobiliari, purché idonei a garantire l'effettività e il ragionevole completamento dell'investimento, prescindendo da ogni attività o bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.



Frontespizio Relazione