XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3439
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, laddove stabilisce che
l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo l978, n. 218, si applica
agli stabilimenti divenuti atti all'uso, si interpreta nel
senso che, per gli stabilimenti completati entro l'anno 1995,
è sufficiente che al 31 dicembre 1993 risultino effettuati
investimenti minimi, anche non immobiliari, purché idonei a
garantire l'effettività e il ragionevole completamento
dell'investimento, prescindendo da ogni attività o bene di
investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o
licenza.