XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3431
Onorevoli Colleghi! - Accertare i reati e punirne gli
autori è un'esigenza fondamentale per la sopravvivenza di ogni
democrazia.
L'efficienza della giustizia, infatti, è condizione
necessaria per l'effettività dei diritti di tutti i cittadini,
per il progresso sociale, culturale ed economico del Paese.
In Italia il servizio giustizia è gravemente
inefficiente.
Numerosi sono i processi penali che hanno il medesimo
epilogo: non doversi procedere per estinzione del reato per
decorso del termine prescrizionale. In altre parole:
"impunità" del reo.
E la causa di questo degrado certamente risiede nella
lentezza del nostro processo penale. Caratteristica che
rappresenta anche il principale addebito che si muove
all'Italia da parte dell'opinione pubblica e nelle sedi
internazionali. Non per nulla la maggior parte delle condanne
degli organi di giustizia internazionali riguarda proprio
questo aspetto.
La soluzione, allora, non deve mirare a scongiurare la
prescrizione allungandone irragionevolmente il termine, bensì
ad introdurre un sistema capace di garantire che il
procedimento penale si concluda in tempi brevi ed
invalicabili.
Questo progetto di legge, mosso da un intento propulsivo
della "macchina della giustizia", si propone d'intervenire
sulla disciplina di due istituti, quello della prescrizione
del reato e quello dell'impugnazione della sentenza di primo
grado che, pur nella loro diversità funzionale, sono al centro
della dinamica processuale.
E' per tale ragione che le modifiche vengono presentate
con un medesimo progetto di legge che persegue l'unica
finalità di attuare il fondamentale, ma troppo spesso
dimenticato, principio consacrato al secondo comma, ultimo
periodo, dell'articolo
111 della Costituzione: la legge assicura la ragionevole
durata del processo. Un principio che non è possibile ignorare
rimanendo inerti di fronte al logorio del sistema giudiziario
o, peggio ancora (come sta facendo l'attuale maggioranza di
governo), apportando delle modifiche che vanno nel senso
contrario a quello dell'efficienza.
Quello della ragionevole durata del processo è il dettato
costituzionale che più di ogni altro necessita di
un'attuazione codicistica: tramite riforme strutturali
finalizzate a garantire l'economicità temporale degli istituti
vigenti e l'introduzione di nuovi meccanismi che favoriscano
la speditezza del procedimento.
La lentezza che caratterizza la procedura per
l'accertamento dei reati è in contrasto non solo con le
esigenze di giustizia, che postulano la punizione del
colpevole, ma anche con le garanzie fondamentali dell'accusato
che, se è vero l'antico brocardo secondo cui "il processo è
già una pena", ha certo diritto ad un processo rapido ed
efficiente.
D'altronde la proposta di legge si ispira al principio
costituzionale del "giusto processo", che contempera le piene
garanzie dell'imputato alla "ragionevole durata del processo",
e, più in generale, alla cultura ben espressa da Cesare
Beccaria secondo cui "affinchè ogni pena non sia la violenza
di uno contro un privato cittadino" la pena deve essere
pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle
date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalla
legge.
La presente proposta di legge ha dunque il fine
dell'attuazione del principio del "giusto processo" sotto il
profilo del valore dell'"efficienza del processo" penale.
Spetta più propriamente al Governo promuovere un'eventuale
iniziativa di più complessiva revisione del nostro codice di
procedura penale, che dovrebbe essere guidata dall'intento di
risolvere le confuse sovrapposizioni tra istituti tipici del
modello accusatorio e istituti propri del rito
inquisitorio.
Per esigenze di logica argomentativa, la presente
relazione separa l'illustrazione dell'articolato, con le
sottese ragioni giuridiche, in due parti: la prima, è relativa
alla rivisitazione radicale dell'istituto della prescrizione
del reato, l'altra sulla riforma del sistema dell'impugnazione
della sentenza di primo grado.
Nuova disciplina della prescrizione del reato.
L'istituto della prescrizione del reato ha una natura
complessa che coinvolge delicati risvolti di politica
criminale, costituzionali, di democrazia e di libertà tali da
renderlo uno dei temi piu controversi e intricati su cui si
confronta da tempo la cultura giuridica e politica
italiana.
Una riflessione seria sulla possibile riforma della
disciplina della prescrizione non può che partire dalle
ratio dell'istituto sulla base delle quali si può
tentare di edificare un diverso sistema più idoneo, di quello
attuale, a realizzare le funzioni proprie dell'istituto e le
esigenze di giustizia.
Tra le diverse motivazioni che sono state attribuite alla
prescrizione del reato quelle fondanti sono due: la prima è
una ragione utilitaristica; la seconda è di garanzia nei
confronti dell'accusato.
Fin dai tempi di Cesare Beccaria e dalla nascita della
concezione liberale e utilitaristica del diritto penale, si
sottolinea l'esigenza di "prontezza della pena", vale a dire
di un accertamento del reato che segua prontamente alla sua
commissione. Soltanto una risposta sanzionatoria definitiva
che sia più vicina possibile al tempus commixi delicti,
infatti, consente al diritto penale di assolvere al suo
compito di prevenzione del crimine.
Questo principio è supportato dal dato criminologico in
base al quale solo una pena pronta, intesa nel senso chiarito,
viene sentita dal reo come "conseguenza", sanzione e per un
certo verso retribuzione del reato commesso ed è capace,
pertanto, di svolgere una funzione special preventiva, ossia
di deterrenza nei confronti del
reo a compiere altri reati, nonché rieducativa (articolo 27,
terzo comma, ultima parte della Costituzione) e general
preventiva.
Pertanto, non è corretto porre sullo stesso piano
l'accertamento definito del reato e una diversa reazione al
crimine da parte dello Stato. L'esercizio dell'azione penale e
la contestazione del fatto al reo hanno un effetto criminale
ben più limitato che deve essere tenuto in debito conto, ma
che non può confondersi con l'esigenza di porre un termine
all'accertamento del reato, al di là del quale, a prescindere
dalla fase e dal grado del procedimento in corso, la sanzione
diventerebbe incapace di svolgere la propria funzione,
delegittimando l'intero sistema del diritto penale.
Da queste considerazioni traspare l'errore
logico-giuridico che inficia le proposte di riforma che
vorrebbero uno sdoppiamento tra prescrizione del reato e
prescrizione del procedimento o imprescrittibilità una volta
avviato il procedimento penale.
L'altra motivazione dell'istituto della prescrizione del
reato è volta a tutelare un interesse dell'accusato, il quale
ha il sacrosanto diritto ad essere sottoposto ad un
procedimento penale che si concluda in tempi brevi. Per usare
le parole di Beccaria in considerazione del principio della
presunzione d'innocenza, si deve eliminare rapidamente
"l'incertezza della sorte di un cittadino".
A tale diritto corrisponde un vero e proprio onere dello
Stato a rendere giustizia prontamente.
Questi stessi princìpi che sono alla base dell'istituto
della prescrizione del reato hanno spinto il legislatore ad
introdurre nella nostra Costituzione il principio della
ragionevole durata del processo la cui attuazione è demandata
alla legge ordinaria.
Come già dichiarato, questo progetto di legge vuole
attuare tale "comando" costituzionale, proponendo delle
modifiche alla disciplina della prescrizione del reato che
abbiano effetto propulsivo dell'andamento del processo.
Naturalmente, un punto fermo è la previsione di un termine
massimo per l'accertamento del reato, al di là del quale la
pretesa punitiva dello Stato non si giustifica. Per il
rispetto di questo tetto massimo, però, non è indispensabile
mantenere l'impostazione dell'attuale articolo 160, terzo
comma, ultimo periodo, del codice penale, potendosi articolare
un sistema, tramite le interruzioni del corso della
prescrizione, tale da contenere in se stesso un limite
all'accertamento del reato, calcolabile attraverso la somma
dei vari segmenti temporali che si verrebbero a delineare.
Ferma restando l'attuale impostazione dell'articolo 157
del codice penale, è opportuna una modifica dei termini
prescrizionali in modo da renderli più aderenti al nuovo rito
introdotto con il codice del 1988 e al sistema strutturato nel
presente progetto di legge.
La gravità e la riprovevolezza del fatto di reato e delle
motivazioni ideologiche sottostanti giustificano
l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e di quelli
commessi con finalità di terrorismo nazionale ed
internazionale, perché questi tipi di reati sono indelebili
nella coscienza dell'autore e nel ricordo della collettività
e, quindi, anche se a distanza di molto tempo, la sanzione
penale conserverebbe la sua efficacia special e general
preventiva.
Al fine di eliminare i troppi ampi margini di
discrezionalità applicativa, che contrastano con la certezza
del diritto, al terzo comma del citato articolo 157, viene
eliminato il riferimento alle circostanze del reato per il
calcolo della pena massima che si deve considerare ai fini del
tempo prescrizionale, fatta eccezione per quelle aggravanti
che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato e di quelle ad effetto speciale. Ciò in armonia con
l'indirizzo legislativo adottato nel codice di procedura
penale che utilizza questi stessi canoni.
Infine, al quinto comma dell'articolo 157, è espressamente
attribuita all'imputato la facoltà di rinunciare alla sentenza
di non doversi procedere per prescrizione.
Il diritto ad ottenere una decisione nel merito deve
prevalere, infatti, sulla perdita di utilità sociale alla
repressione di un illecito penale dopo che sia trascorso un
eccessivo periodo di tempo dalla sua commissione. Del resto,
la Corte costituzionale con la sentenza n. 257 del 1990 ha già
dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 157 del codice
penale per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della
Costituzione nella parte in cui non prevede che l'imputato
possa rinunciare alla prescrizione del reato. E' opportuno,
quindi, che nell'ambito di una rivisitazione generale
dell'istituto, venga introdotta una norma che attribuisca la
facoltà di rinunciare alla prescrizione, quanto meno,
all'imputato, cioè, all'accusato nei confronti del quale sia
stata elevata una formale imputazione.
Il termine prescrizionale previsto all'articolo 157 con il
sistema delle interruzioni più avanti descritto, concilia
l'esigenza di prontezza della pena con quella
dell'accertamento del reato in considerazione del normale
iter procedimentale. Ciò consente di prevedere, in via
generale, dei termini di prescrizione che siano più corti
possibile.
In alcuni casi, però, possono intervenire delle esigenze
che non caratterizzano i normali iter procedimentali. E
proprio per evitare che tali evenienze comportino un generale
allungamento dei tempi prescrizionali, esse devono essere
previste come cause eccezionali che, qualora intervengono,
determinano una sospensione dei termini.
Alle sospensioni già previste dall'attuale articolo 159 e
dalle varie disposizioni di legge, sono aggiunte
l'espletamento di una rogatoria all'estero e l'assunzione di
una perizia sia nel corso del dibattimento che con incidente
probatorio nelle indagini preliminari.
Rimane inteso, secondo l'indirizzo recentemente espresso
dalla Suprema corte, che nei casi in cui è prevista la
sospensione dei termini di custodia cautelare si verifica la
sospensione del corso della prescrizione anche nei
procedimenti in cui l'imputato non è in vinculis.
Altri casi di sospensione del corso della prescrizione
sono previsti nel progetto di legge, ma se ne rinvia
l'illustrazione al proseguo della relazione, allorché ne verrà
illustrata la ratio.
E' stato già chiarito che l'istituto della prescrizione è
intimamente connesso all'accertamento definitivo del reato e
alla conseguente condanna per la condotta illecita del reo e
che, perciò, l'istituto della prescrizione non si può
incentrare sull'esercizio dell'azione penale e su reazioni
processuali, diciamo così, provvisorie rispetto ad una
sentenza definitiva di condanna.
Ciononostante, alcuni atti procedimentali producono un
qualche effetto psicologico nei confronti del reo. Sono da
differenziare, infatti, i casi in cui al reato non segue
alcuna risposta dello Stato da quelli in cui c'è l'avvio del
procedimento penale, una qualche forma di contestazione,
l'esercizio dell'azione penale o una sentenza di condanna non
definitiva.
Questi assunti criminologici devono essere tenuti in
debita considerazione nella disciplina dell'istituto della
prescrizione del reato, in particolare, nella parte che
riguarda il meccanismo dell'interruzione.
Siccome, però, la previsione degli atti interruttivi
coinvolge anche altri aspetti di cui si dirà, se ne rimanda
l'illustrazione.
Il presente progetto di legge pretende di apportare delle
modifiche capaci di conseguire un effetto propulsivo del
processo penale.
Per fare ciò, è necessario confezionare delle norme che
influiscano sull'attività dei protagonisti del procedimento
penale, i quali, ciascuno in base al proprio ruolo, sono
artefici del gioco e finiscono per determinare, con i loro
comportamenti, la durata del procedimento. Il nuovo codice di
rito accusatorio, a differenza del vecchio, infatti, affida a
tutte le parti, non solo al giudice, l'andamento del processo.
Perciò si parla di processo di parti.
Tale sistema, che era estraneo alla nostra tradizione
giuridica, purtroppo è stato recepito dagli operatori del
diritto in modo inappropriato, a causa di una certa
impreparazione culturale. Ciò ha determinato degli abusi di
potere o, quantomeno, degli sviamenti, da parte di tutti i
soggetti protagonisti del procedimento, che hanno
finito per provocare un allungamento dei tempi.
Ecco perché si deve intervenire, su diversi fronti,
affinché tutti i protagonisti del processo penale tornino al
loro ruolo e si assumano gli oneri connessi all'esercizio dei
poteri attribuiti, inclusi l'imputato con il suo difensore.
Con riferimento alla posizione processuale di questi
ultimi, la prassi applicativa del nuovo codice di rito
dimostra che l'eccessiva durata dei processi, lungi dal
rappresentare un pregiudizio per l'accusato, ha finito per
risolversi in un vantaggio, perché è preferibile scongiurare
il pericolo di una condanna definitiva, assicurandosi,
comunque, la prescrizione del reato. Si è diffuso, quindi, un
certo costume a difendersi fuggendo dal processo, sforzandosi
di fare di tutto per evitare che si concluda in tempi brevi e,
così, perseguendo la meta della prescrizione.
Il modo più efficace per disinvogliare l'eventuale
attività strumentale dell'imputato e del suo difensore, è
quello di impedire che possa conseguire gli effetti
desiderati, introducendo, cioè, una causa di sospensione dei
termini di prescrizione del reato che operi ogniqualvolta si
devia dalla funzione cognitiva del processo.
In tale ottica, la presente proposta di legge prevede la
sospensione della prescrizione durante il tempo in cui il
procedimento è sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore o, comunque, su sua
richiesta sempre che la sospensione o il rinvio non siano
disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito
di concessione di termini per la difesa e durante il tempo in
cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o più difensori che rendono privo di
assistenza uno o più imputati.
L'adozione della formula "o, comunque, su sua richiesta" è
motivata dal fatto che il rinvio del procedimento non si
ottiene solo adducendo un impedimento legittimo, bensì anche
con richieste diverse che hanno tutte in comune il fatto di
non essere motivate da reali esigenze di acquisizione della
prova o da concessione di termini a difesa.
Bisogna prendere atto, però, che la lungaggine dei
processi penali in Italia non è imputabile soltanto ad un
esercizio strumentale dei poteri difensivi connesso alle
numerose garanzie riconosciute dall'attuale rito, ma anche
alle condotte del pubblico ministero e del giudice che, in
alcuni casi, non assolvono alle loro funzioni in modo
efficiente.
Ecco perché accanto alla funzione deterrente delle
attività dilatorie dell'imputato e del difensore, l'istituto
della prescrizione del reato deve essere strutturato in modo
tale da esercitare anche una funzione propulsiva nei confronti
del pubblico ministero e del giudice.
Ciò che è possibile solo con una rivoluzione della
disciplina dell'interruzione del corso della prescrizione
rispetto a come è stata concepita nel codice del 1930.
Gli effetti dell'interruzione e, cioè, derivanti dal
compimento di determinati atti procedimentali o processuali,
devono sollecitare il pubblico ministero prima e il giudice
poi, al rispetto di alcuni termini che segnano le tappe
principali del procedimento penale.
Solo in questo modo è possibile dotare le norme di una
qualche effettiva funzione di governo sull'andamento del
procedimento.
In base all'articolo 3 del progetto di legge, che
riformula l'articolo 160 del codice penale, al raggiungimento
di determinati "traguardi" il termine prescrizionale ordinario
s'interrompe e comincia a decorrere un nuovo termine calcolato
sulla base del tipo di reato per cui si procede (riferendosi
agli scaglioni dell'articolo 157) e della fase che si affaccia
con il compimento dell'atto interruttivo.
Un sistema così strutturato introdurrebbe un termine
prescrizionale che, anche considerando le ipotesi massime di
durata di ogni segmento procedimentale, sarebbe, comunque,
rispettoso dell'articolo 111, secondo comma, della
Costituzione, ma, soprattutto, sarebbe capace di consentire
uno sviluppo processuale veramente
rapido, efficiente ed economico, cioè senza inutile dispendio
di risorse processuali.
Nell'attuale sistema, l'interruzione della prescrizione
concede, in un'unica soluzione, il più delle volte nella fase
delle indagini preliminari, il maggiore termine prescrizionale
(fino alla metà del termine prescrizionale ordinario),
permettendo che il procedimento stalli in quella fase per
tutto il tempo residuo fino alla prescrizione. Potrebbero
darsi casi, come quotidianamente si verificano, in cui un
giudice unico di primo grado disponga il giudizio pur essendo
consapevole che la prescrizione maturerà nel corso del
dibattimento o casi in cui il giudice di primo grado pronunci
una sentenza di condanna, impegnandosi nella redazione di una
copiosa motivazione, anche sapendo che il giudice
dell'impugnazione non riuscirà a scongiurare l'estinzione del
reato per decorso del termine prescrizionale.
Viceversa, un sistema delle interruzioni strutturato come
nel presente progetto di legge avrebbe un effetto propulsivo
per il pubblico ministero ed il giudice, eviterebbe lunghe
stasi del procedimento in una sua fase, scongiurerebbe
l'assurdo pericolo del passaggio ad una fase o ad un grado
successivi nella consapevolezza di non poter, comunque,
concludere l'accertamento.
Modifiche alla disciplina dell'impugnazione.
La modifica della disciplina dell'impugnazione proposta
consiste, sostanzialmente, in una radicale soppressione
dell'appello avverso la sentenza del giudice di primo grado e
in un parallelo ampliamento dei casi di ricorso per cassazione
attualmente previsti.
Oltre al processo di "accumulo" e, purtroppo,
all'impreparazione culturale della nostra classe professionale
(magistrati e avvocati), alla base della lamentata lentezza
del procedimento penale, vi sono indubbiamente anche dei
fattori processuali; alcuni legati alla macchinosità dello
stesso rito accusatorio, altri insiti proprio nel numero di
"stati e gradi" che deve superare il giudizio per arrivare
alla conclusione definitiva: la fase delle indagini
preliminari (a cui deve aggiungersi il segmento procedimentale
che può innescarsi con la richiesta d'integrazione delle
indagini a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini),
la fase dell'udienza preliminare (per i procedimenti che
riguardano la maggior parte dei reati), il giudizio di primo
grado, quello d'appello, quello dinanzi la Corte di
cassazione. Senza considerare, poi, i gradi eventuali che
possono conseguire ad una sentenza di annullamento da parte
della Suprema corte.
Francamente troppi i giudici coinvolti nell'accertamento
di un reato!
Qualcuno ha pensato di eliminare la fase dell'udienza
preliminare in tutti i processi. Ma ciò andrebbe nel senso
opposto a quello dell'efficienza, perché significherebbe
privare il processo di un "filtro" che è utile per selezionare
le imputazioni che meritano un accertamento dibattimentale.
Questo, perlomeno, l'intento del legislatore, effettivamente
rispettato, però, solo nei casi di giudici dell'udienza
preliminare che sanno interpretare correttamente il loro
ruolo. L'udienza preliminare, inoltre, assolve ad un'altra
indispensabile funzione, in quanto rappresenta la sede
"tipica" per la scelta di quei riti alternativi sul cui
utilizzo si è scommessa la funzionalità del codice di rito del
1988, purtroppo, con scarsi risultati, perché la lungaggine
dell'iter processuale fa scegliere all'accusato
l'aspettativa della prescrizione rispetto alla condanna con i
benefìci connessi al patteggiamento o al rito abbreviato.
E allora, l'unico segmento processuale su cui si può
ragionevolmente pensare di agire è quello del giudizio
d'appello. Non per nulla tale grado di giudizio è praticamente
inesistente nei tradizionali sistemi accusatori quali
concretamente praticati nei Paesi anglosassoni, in cui gli
stessi pochi casi di "appello" rappresentano null'altro che
una parte, assai ridotta, di quelli che in Italia sono i casi
e i motivi di ricorso per cassazione.
L'obiezione che prevedibilmente verrà formulata a tale
proposta farà leva sulle
diminuite possibilità di riparare ad eventuali errori
giudiziari. Ed è obiezione sicuramente meritevole della
massima attenzione ma con alcuni limiti imposti dalla
razionalità, dal buon senso e anche dal sistema accusatorio
introdotto nel nuovo codice di procedura penale. E' da
rilevare un difetto che caratterizza la nostra legislatura,
che consiste nell'importare numerose garanzie difensive
riconosciute in ordinamenti di altri Paesi, tralasciando,
però, i necessari contrappesi previsti in quei sistemi.
A quanti si dichiarano contrari ad una eliminazione
dell'appello, bisogna prospettare alcune considerazioni
tecnico-giuridiche che fugano ogni dubbio sulla logicità e
sulla correttezza di un intervento radicale.
Ma, innanzitutto, due premesse.
La prima di carattere metodologico: la presente proposta
di legge è fondata su argomentazioni giuridico-sistematiche
che dimostrano la mancanza di funzionalità o di irragionevole
superfluità di quest'istituto nel nostro sistema
processuale.
Solo un tale supporto motivazionale, accompagnato dal dato
pur rilevante che un siffatto intervento comporterebbe una
diminuzione della durata del procedimento penale, può fare
giustizia delle perplessità di quanti si rivolgono a questo
dibattito con prevenuto scetticismo.
L'altro punto preliminare è rappresentato dalla verifica
di eventuali preclusioni poste da leggi sovraordinate a quella
ordinaria.
Un ostacolo del genere, tuttavia, non è dato né dalla
Costituzione italiana, né dal diritto internazionale.
Queste fonti, infatti, non postulano un "doppio grado di
giurisdizione nel merito", inteso come diritto del prevenuto
ad avere un secondo giudizio in cui venga ripetuto
l'accertamento della sua colpevolezza da parte di un diverso
giudice.
La nostra Carta fondamentale del 1948 si limita a
prevedere, all'articolo 111, settimo comma, il principio della
ricorribilità in cassazione per violazione di legge contro
tutte le sentenza e contro i provvedimenti in materia di
libertà personale, un diritto ristretto, cioè, al controllo
della "legittimità" della decisione del giudice di merito.
Né esistono norme di diritto internazionale
consuetudinario, le sole ad avere valore di legge
sovraordinata per il tramite dell'articolo 10 della
Costituzione, che postulino il doppio grado di giurisdizione
nel merito.
Per quanto riguarda il diritto internazionale pattizio,
che comunque non assurge a fonte di rango sovraordinato, è
utile, anche per ciò che si dirà in proseguo, richiamare le
due norme di riferimento.
Queste, intatti, prevedono un diritto all'impugnazione
della decisione del giudice di primo grado che è perfettamente
tutelato nel sistema proposto con il presente progetto di
legge.
L'articolo 14, paragrafo 5, del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il
19 dicembre 1966, reso esecutivo in Italia dalla legge 25
ottobre 1977, n. 881, attribuisce al condannato per un reato
il diritto a che "l'accertamento della sua colpevolezza e la
condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza
in conformità della legge".
Il settimo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa
esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848,
adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, all'articolo 2
prevede il "diritto delle persone dichiarate colpevoli di
un'infrazione penale di sottoporre ad un tribunale della
giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la
condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi
per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per
legge".
Entrambe le Carte, come si legge, lungi da imporre un
doppio grado di giurisdizione nel merito, rinviano alla legge
dello Stato per l'individuazione dei "motivi" che possono
legittimare l'atto d'impugnazione. Tale rinvio fa logicamente
ritenere che s'intenda un'impugnazione limitata a casi
specifici e predeterminati dalla legge
(come nella disciplina del nostro ricorso per cassazione) e
non una generale possibilità di riportare al giudizio di un
giudice superiore la valutazione compiuta dal giudice di prime
cure (come nel giudizio d'appello).
Fatte queste premesse, già di per sé sufficienti a
mostrare la razionalità della proposta di legge, entriamo nel
merito della nostra argomentazione.
L'impugnazione, intesa come azione diretta ad ottenere la
revisione di un atto in base a motivi di invalidamento o di
contestazione (anche in base a circostanze sopravvenute),
trova la sua giustificazione nella fallibilità del giudizio
umano, ossia nella possibilità che la decisione del primo
giudice sia affetta da errori.
La previsione che una giurisdizione superiore rivaluti gli
elementi probatori assunti alla base della prima decisione o
verifichi la correttezza del primo giudizio, in linea
generale, viene ritenuta idonea a "rimediare" ad eventuali
errori contenuti nella sentenza impugnata e, quindi, a
garantire che la decisione definitiva sia, il più umanamente
possibile, corretta.
Non bisogna trascurare, tuttavia, che la garanzia della
correttezza della decisione definitiva del giudice (lungi dal
poter essere raggiunta) può essere perseguita anche attraverso
metodi diversi dal sistema dell'impugnazione: per mezzo di
meccanismi che agiscano preventivamente, sulla causa
dell'errore, intervenendo, cioè, nel processo di assunzione
degli elementi probatori e di formazione della prova da parte
del giudice.
L'apparato strutturale più appropriato è quello che
caratterizza il sistema accusatorio. Tale rito, infatti, si
fonda su princìpi la cui attuazione impone l'adozione di
strumenti capaci di garantire un' effettiva riduzione del
pericolo che la decisione sia affetta da errori.
E nel nostro ordinamento, con il codice di procedura
penale del 1988, di rito sostanzialmente accusatorio e con le
successive riforme, sempre tendenti ad una piena attuazione di
questo modello, si è adottato un sistema processuale che
limita effettivamente il pericolo d'ingiustizia e
d'illegittimità della sentenza.
Naturalmente, i due metodi rimangono distinti: l'uno, il
sistema accusatorio, agisce in via preventiva, cercando di
limitare le possibilità di errore; l'altro, il doppio grado di
giurisdizione, offre un rimedio nell'eventualità che la
decisione del primo giudice sia ingiusta. Pertanto, possono
logicamente coesistere.
La funzionalità di questa coesione, però, presuppone che
anche il giudizio di secondo grado si caratterizzi per la
previsione di quei meccanismi ritenuti idonei a limitare i
rischi d'errore (in primis oralità ed immediatezza della
prova) che operano nel giudizio di prime cure.
Viceversa, ci troveremmo nella situazione paradossale di
un secondo giudizio più esposto a rischi di errori di
valutazione del primo, con la più che concreta possibilità
che, in caso di difformità tra le due decisioni, quella
censurabile sia la seconda.
Il doppio grado di giurisdizione, in altre parole,
necessiterebbe di un "riesame", nel senso di ripetizione,
dell'accertamento compiuto in prima istanza, da parte di un
giudice superiore.
L'attuale disciplina del giudizio d'appello non configura,
invece, un "riesame" dell'accertamento compiuto dal tribunale,
tranne che nei rari casi in cui si ha rinnovazione
dell'istruttoria dibattimentale.
E' un doppio grado di giurisdizione nel merito anomalo,
che offre un rimedio alla possibilità che la prima decisione
sia viziata da errori, prevedendo un secondo giudizio in cui
esiste un rischio maggiore che nel primo.
Il giudice d'appello, infatti, matura il suo convincimento
sulle carte processuali formate davanti al tribunale senza
procedere ad una ripetizione dell'assunzione degli elementi di
prova. Anzi, effettivamente accade che il giudice di secondo
grado valuta la tenuta logica delle valutazioni del primo
giudice riflesse nella motivazione della sentenza, sulla base
delle censure a questa mossa dall'appellante, facendo soltanto
sporadico riferimento
alla documentazione probatoria in atti. In pratica, lo stesso
lavoro del giudice di cassazione, con la sola differenza che a
questo è di regola precluso l'accesso al fascicolo del
dibattimento.
Queste considerazioni dimostrano in modo ineccepibile
l'infunzionalità dell'istituto dell'appello così come
disciplinato. Mentre, ciò che in seguito si scriverà sul
ricorso per cassazione e sull'obbligo di motivazione della
sentenza, farà apparire la superfluità dell'appello
nell'attuale sistema processuale. Cosicché, il ragionamento
complessivo supporterà la legittimità e la ragionevolezza
della proposta di legge.
Le note statuizioni di principio secondo le quali il
ricorso per cassazione non instaura un terzo grado di
giudizio, bensì è volto alla verifica della sola legittimità
della sentenza impugnata, sono solo teoricamente ineccepibili,
perché in concreto hanno una portata assai più limitata.
Il giudizio della Corte di cassazione in virtù delle
caratteristiche proprie del sistema giuridico italiano,
infatti, garantisce anche il controllo sulla logicità della
valutazione degli elementi di prova compiuta dal giudice di
merito e sulla sua completezza.
Il nostro codice di procedura penale, infatti, attribuisce
alla sentenza delle particolari caratteristiche che la
differenziano nettamente dai "verdetti" previsti da altri
sistemi e che rappresentano la vera garanzia che consente di
rilevare eventuali errori nella decisione giudiziaria, sotto
il duplice profilo fattuale e giuridico.
Secondo la lettera della norma, la sentenza deve contenere
l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste alla
base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per
le quali il giudice ritiene non attendibili le prove
contrarie.
La parte motivata della sentenza, cioè, deve rappresentare
perfettamente l'iter logico seguito dal giudice per la
sua decisione.
E allora, fintanto che alla Cassazione è consentito di
valutare la logicità della sentenza, la reale ed effettiva
differenza con il giudizio d'appello consiste nella
preclusione dell'accesso agli atti, che deriva dalla formula
utilizzata all'articolo 606, comma 1, lettera e) del
codice di procedura penale: "(...) quando il vizio risulta dal
testo del provvedimento impugnato".
Ecco perché il progetto di legge, consentendo alla
Cassazione di visionare gli atti del processo per valutare la
logicità e la completezza della motivazione della sentenza
ricorsa, propone l'eliminazione di questa duplicazione di
giudizi che non si giustificano logicamente, non essendo
neanche previsti dalle Carte dei diritti internazionali che
postulano un solo controllo della decisione del giudizio del
primo giudice.
Nei casi in cui la Corte di cassazione accolga il ricorso
accertando il vizio motivazionale denunciato, qualora non
possa assumere ella stessa la decisione, è previsto il rinvio
al giudice d'appello con possibilità per la Cassazione, prima
che per il giudice del rinvio, di ordinare la ripetizione
totale o parziale dell'istruttoria probatoria.
Un siffatto sistema recupererebbe il rispetto del
principio di oralità, prescritto all'articolo 111 della
Costituzione, ma ignorato dall'attuale disciplina d'appello e
attuerebbe anche il principio di ragionevole durata del
processo, che impone la eliminazione di quegli istituti che
sono incapaci di tutelare interessi e garanzie
costituzionalmente rilevanti e che, pertanto, provocano un
illegittimo allungamento della durata del processo.