XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3431




        Onorevoli Colleghi! - Accertare i reati e punirne gli autori è un'esigenza fondamentale per la sopravvivenza di ogni democrazia.
        L'efficienza della giustizia, infatti, è condizione necessaria per l'effettività dei diritti di tutti i cittadini, per il progresso sociale, culturale ed economico del Paese.
        In Italia il servizio giustizia è gravemente inefficiente.
        Numerosi sono i processi penali che hanno il medesimo epilogo: non doversi procedere per estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale. In altre parole: "impunità" del reo.
        E la causa di questo degrado certamente risiede nella lentezza del nostro processo penale. Caratteristica che rappresenta anche il principale addebito che si muove all'Italia da parte dell'opinione pubblica e nelle sedi internazionali. Non per nulla la maggior parte delle condanne degli organi di giustizia internazionali riguarda proprio questo aspetto.
        La soluzione, allora, non deve mirare a scongiurare la prescrizione allungandone irragionevolmente il termine, bensì ad introdurre un sistema capace di garantire che il procedimento penale si concluda in tempi brevi ed invalicabili.
        Questo progetto di legge, mosso da un intento propulsivo della "macchina della giustizia", si propone d'intervenire sulla disciplina di due istituti, quello della prescrizione del reato e quello dell'impugnazione della sentenza di primo grado che, pur nella loro diversità funzionale, sono al centro della dinamica processuale.
        E' per tale ragione che le modifiche vengono presentate con un medesimo progetto di legge che persegue l'unica finalità di attuare il fondamentale, ma troppo spesso dimenticato, principio consacrato al secondo comma, ultimo periodo, dell'articolo 111 della Costituzione: la legge assicura la ragionevole durata del processo. Un principio che non è possibile ignorare rimanendo inerti di fronte al logorio del sistema giudiziario o, peggio ancora (come sta facendo l'attuale maggioranza di governo), apportando delle modifiche che vanno nel senso contrario a quello dell'efficienza.
        Quello della ragionevole durata del processo è il dettato costituzionale che più di ogni altro necessita di un'attuazione codicistica: tramite riforme strutturali finalizzate a garantire l'economicità temporale degli istituti vigenti e l'introduzione di nuovi meccanismi che favoriscano la speditezza del procedimento.
        La lentezza che caratterizza la procedura per l'accertamento dei reati è in contrasto non solo con le esigenze di giustizia, che postulano la punizione del colpevole, ma anche con le garanzie fondamentali dell'accusato che, se è vero l'antico brocardo secondo cui "il processo è già una pena", ha certo diritto ad un processo rapido ed efficiente.
        D'altronde la proposta di legge si ispira al principio costituzionale del "giusto processo", che contempera le piene garanzie dell'imputato alla "ragionevole durata del processo", e, più in generale, alla cultura ben espressa da Cesare Beccaria secondo cui "affinchè ogni pena non sia la violenza di uno contro un privato cittadino" la pena deve essere pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalla legge.
        La presente proposta di legge ha dunque il fine dell'attuazione del principio del "giusto processo" sotto il profilo del valore dell'"efficienza del processo" penale.
        Spetta più propriamente al Governo promuovere un'eventuale iniziativa di più complessiva revisione del nostro codice di procedura penale, che dovrebbe essere guidata dall'intento di risolvere le confuse sovrapposizioni tra istituti tipici del modello accusatorio e istituti propri del rito inquisitorio.
        Per esigenze di logica argomentativa, la presente relazione separa l'illustrazione dell'articolato, con le sottese ragioni giuridiche, in due parti: la prima, è relativa alla rivisitazione radicale dell'istituto della prescrizione del reato, l'altra sulla riforma del sistema dell'impugnazione della sentenza di primo grado.


Nuova disciplina della prescrizione del reato.

        L'istituto della prescrizione del reato ha una natura complessa che coinvolge delicati risvolti di politica criminale, costituzionali, di democrazia e di libertà tali da renderlo uno dei temi piu controversi e intricati su cui si confronta da tempo la cultura giuridica e politica italiana.
        Una riflessione seria sulla possibile riforma della disciplina della prescrizione non può che partire dalle ratio dell'istituto sulla base delle quali si può tentare di edificare un diverso sistema più idoneo, di quello attuale, a realizzare le funzioni proprie dell'istituto e le esigenze di giustizia.
        Tra le diverse motivazioni che sono state attribuite alla prescrizione del reato quelle fondanti sono due: la prima è una ragione utilitaristica; la seconda è di garanzia nei confronti dell'accusato.
        Fin dai tempi di Cesare Beccaria e dalla nascita della concezione liberale e utilitaristica del diritto penale, si sottolinea l'esigenza di "prontezza della pena", vale a dire di un accertamento del reato che segua prontamente alla sua commissione. Soltanto una risposta sanzionatoria definitiva che sia più vicina possibile al tempus commixi delicti, infatti, consente al diritto penale di assolvere al suo compito di prevenzione del crimine.
        Questo principio è supportato dal dato criminologico in base al quale solo una pena pronta, intesa nel senso chiarito, viene sentita dal reo come "conseguenza", sanzione e per un certo verso retribuzione del reato commesso ed è capace, pertanto, di svolgere una funzione special preventiva, ossia di deterrenza nei confronti del reo a compiere altri reati, nonché rieducativa (articolo 27, terzo comma, ultima parte della Costituzione) e general preventiva.
        Pertanto, non è corretto porre sullo stesso piano l'accertamento definito del reato e una diversa reazione al crimine da parte dello Stato. L'esercizio dell'azione penale e la contestazione del fatto al reo hanno un effetto criminale ben più limitato che deve essere tenuto in debito conto, ma che non può confondersi con l'esigenza di porre un termine all'accertamento del reato, al di là del quale, a prescindere dalla fase e dal grado del procedimento in corso, la sanzione diventerebbe incapace di svolgere la propria funzione, delegittimando l'intero sistema del diritto penale.
        Da queste considerazioni traspare l'errore logico-giuridico che inficia le proposte di riforma che vorrebbero uno sdoppiamento tra prescrizione del reato e prescrizione del procedimento o imprescrittibilità una volta avviato il procedimento penale.
        L'altra motivazione dell'istituto della prescrizione del reato è volta a tutelare un interesse dell'accusato, il quale ha il sacrosanto diritto ad essere sottoposto ad un procedimento penale che si concluda in tempi brevi. Per usare le parole di Beccaria in considerazione del principio della presunzione d'innocenza, si deve eliminare rapidamente "l'incertezza della sorte di un cittadino".
        A tale diritto corrisponde un vero e proprio onere dello Stato a rendere giustizia prontamente.
        Questi stessi princìpi che sono alla base dell'istituto della prescrizione del reato hanno spinto il legislatore ad introdurre nella nostra Costituzione il principio della ragionevole durata del processo la cui attuazione è demandata alla legge ordinaria.
        Come già dichiarato, questo progetto di legge vuole attuare tale "comando" costituzionale, proponendo delle modifiche alla disciplina della prescrizione del reato che abbiano effetto propulsivo dell'andamento del processo.
        Naturalmente, un punto fermo è la previsione di un termine massimo per l'accertamento del reato, al di là del quale la pretesa punitiva dello Stato non si giustifica. Per il rispetto di questo tetto massimo, però, non è indispensabile mantenere l'impostazione dell'attuale articolo 160, terzo comma, ultimo periodo, del codice penale, potendosi articolare un sistema, tramite le interruzioni del corso della prescrizione, tale da contenere in se stesso un limite all'accertamento del reato, calcolabile attraverso la somma dei vari segmenti temporali che si verrebbero a delineare.
        Ferma restando l'attuale impostazione dell'articolo 157 del codice penale, è opportuna una modifica dei termini prescrizionali in modo da renderli più aderenti al nuovo rito introdotto con il codice del 1988 e al sistema strutturato nel presente progetto di legge.
        La gravità e la riprovevolezza del fatto di reato e delle motivazioni ideologiche sottostanti giustificano l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e di quelli commessi con finalità di terrorismo nazionale ed internazionale, perché questi tipi di reati sono indelebili nella coscienza dell'autore e nel ricordo della collettività e, quindi, anche se a distanza di molto tempo, la sanzione penale conserverebbe la sua efficacia special e general preventiva.
        Al fine di eliminare i troppi ampi margini di discrezionalità applicativa, che contrastano con la certezza del diritto, al terzo comma del citato articolo 157, viene eliminato il riferimento alle circostanze del reato per il calcolo della pena massima che si deve considerare ai fini del tempo prescrizionale, fatta eccezione per quelle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Ciò in armonia con l'indirizzo legislativo adottato nel codice di procedura penale che utilizza questi stessi canoni.
        Infine, al quinto comma dell'articolo 157, è espressamente attribuita all'imputato la facoltà di rinunciare alla sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Il diritto ad ottenere una decisione nel merito deve prevalere, infatti, sulla perdita di utilità sociale alla repressione di un illecito penale dopo che sia trascorso un eccessivo periodo di tempo dalla sua commissione. Del resto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 257 del 1990 ha già dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 157 del codice penale per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione nella parte in cui non prevede che l'imputato possa rinunciare alla prescrizione del reato. E' opportuno, quindi, che nell'ambito di una rivisitazione generale dell'istituto, venga introdotta una norma che attribuisca la facoltà di rinunciare alla prescrizione, quanto meno, all'imputato, cioè, all'accusato nei confronti del quale sia stata elevata una formale imputazione.
        Il termine prescrizionale previsto all'articolo 157 con il sistema delle interruzioni più avanti descritto, concilia l'esigenza di prontezza della pena con quella dell'accertamento del reato in considerazione del normale iter procedimentale. Ciò consente di prevedere, in via generale, dei termini di prescrizione che siano più corti possibile.
        In alcuni casi, però, possono intervenire delle esigenze che non caratterizzano i normali iter procedimentali. E proprio per evitare che tali evenienze comportino un generale allungamento dei tempi prescrizionali, esse devono essere previste come cause eccezionali che, qualora intervengono, determinano una sospensione dei termini.
        Alle sospensioni già previste dall'attuale articolo 159 e dalle varie disposizioni di legge, sono aggiunte l'espletamento di una rogatoria all'estero e l'assunzione di una perizia sia nel corso del dibattimento che con incidente probatorio nelle indagini preliminari.
        Rimane inteso, secondo l'indirizzo recentemente espresso dalla Suprema corte, che nei casi in cui è prevista la sospensione dei termini di custodia cautelare si verifica la sospensione del corso della prescrizione anche nei procedimenti in cui l'imputato non è in vinculis.
        Altri casi di sospensione del corso della prescrizione sono previsti nel progetto di legge, ma se ne rinvia l'illustrazione al proseguo della relazione, allorché ne verrà illustrata la ratio.
        E' stato già chiarito che l'istituto della prescrizione è intimamente connesso all'accertamento definitivo del reato e alla conseguente condanna per la condotta illecita del reo e che, perciò, l'istituto della prescrizione non si può incentrare sull'esercizio dell'azione penale e su reazioni processuali, diciamo così, provvisorie rispetto ad una sentenza definitiva di condanna.
        Ciononostante, alcuni atti procedimentali producono un qualche effetto psicologico nei confronti del reo. Sono da differenziare, infatti, i casi in cui al reato non segue alcuna risposta dello Stato da quelli in cui c'è l'avvio del procedimento penale, una qualche forma di contestazione, l'esercizio dell'azione penale o una sentenza di condanna non definitiva.
        Questi assunti criminologici devono essere tenuti in debita considerazione nella disciplina dell'istituto della prescrizione del reato, in particolare, nella parte che riguarda il meccanismo dell'interruzione.
        Siccome, però, la previsione degli atti interruttivi coinvolge anche altri aspetti di cui si dirà, se ne rimanda l'illustrazione.
        Il presente progetto di legge pretende di apportare delle modifiche capaci di conseguire un effetto propulsivo del processo penale.
        Per fare ciò, è necessario confezionare delle norme che influiscano sull'attività dei protagonisti del procedimento penale, i quali, ciascuno in base al proprio ruolo, sono artefici del gioco e finiscono per determinare, con i loro comportamenti, la durata del procedimento. Il nuovo codice di rito accusatorio, a differenza del vecchio, infatti, affida a tutte le parti, non solo al giudice, l'andamento del processo. Perciò si parla di processo di parti.
        Tale sistema, che era estraneo alla nostra tradizione giuridica, purtroppo è stato recepito dagli operatori del diritto in modo inappropriato, a causa di una certa impreparazione culturale. Ciò ha determinato degli abusi di potere o, quantomeno, degli sviamenti, da parte di tutti i soggetti protagonisti del procedimento, che hanno finito per provocare un allungamento dei tempi.
        Ecco perché si deve intervenire, su diversi fronti, affinché tutti i protagonisti del processo penale tornino al loro ruolo e si assumano gli oneri connessi all'esercizio dei poteri attribuiti, inclusi l'imputato con il suo difensore.
        Con riferimento alla posizione processuale di questi ultimi, la prassi applicativa del nuovo codice di rito dimostra che l'eccessiva durata dei processi, lungi dal rappresentare un pregiudizio per l'accusato, ha finito per risolversi in un vantaggio, perché è preferibile scongiurare il pericolo di una condanna definitiva, assicurandosi, comunque, la prescrizione del reato. Si è diffuso, quindi, un certo costume a difendersi fuggendo dal processo, sforzandosi di fare di tutto per evitare che si concluda in tempi brevi e, così, perseguendo la meta della prescrizione.
        Il modo più efficace per disinvogliare l'eventuale attività strumentale dell'imputato e del suo difensore, è quello di impedire che possa conseguire gli effetti desiderati, introducendo, cioè, una causa di sospensione dei termini di prescrizione del reato che operi ogniqualvolta si devia dalla funzione cognitiva del processo.
        In tale ottica, la presente proposta di legge prevede la sospensione della prescrizione durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o, comunque, su sua richiesta sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa e durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendono privo di assistenza uno o più imputati.
        L'adozione della formula "o, comunque, su sua richiesta" è motivata dal fatto che il rinvio del procedimento non si ottiene solo adducendo un impedimento legittimo, bensì anche con richieste diverse che hanno tutte in comune il fatto di non essere motivate da reali esigenze di acquisizione della prova o da concessione di termini a difesa.
        Bisogna prendere atto, però, che la lungaggine dei processi penali in Italia non è imputabile soltanto ad un esercizio strumentale dei poteri difensivi connesso alle numerose garanzie riconosciute dall'attuale rito, ma anche alle condotte del pubblico ministero e del giudice che, in alcuni casi, non assolvono alle loro funzioni in modo efficiente.
        Ecco perché accanto alla funzione deterrente delle attività dilatorie dell'imputato e del difensore, l'istituto della prescrizione del reato deve essere strutturato in modo tale da esercitare anche una funzione propulsiva nei confronti del pubblico ministero e del giudice.
        Ciò che è possibile solo con una rivoluzione della disciplina dell'interruzione del corso della prescrizione rispetto a come è stata concepita nel codice del 1930.
        Gli effetti dell'interruzione e, cioè, derivanti dal compimento di determinati atti procedimentali o processuali, devono sollecitare il pubblico ministero prima e il giudice poi, al rispetto di alcuni termini che segnano le tappe principali del procedimento penale.
        Solo in questo modo è possibile dotare le norme di una qualche effettiva funzione di governo sull'andamento del procedimento.
        In base all'articolo 3 del progetto di legge, che riformula l'articolo 160 del codice penale, al raggiungimento di determinati "traguardi" il termine prescrizionale ordinario s'interrompe e comincia a decorrere un nuovo termine calcolato sulla base del tipo di reato per cui si procede (riferendosi agli scaglioni dell'articolo 157) e della fase che si affaccia con il compimento dell'atto interruttivo.
        Un sistema così strutturato introdurrebbe un termine prescrizionale che, anche considerando le ipotesi massime di durata di ogni segmento procedimentale, sarebbe, comunque, rispettoso dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, ma, soprattutto, sarebbe capace di consentire uno sviluppo processuale veramente rapido, efficiente ed economico, cioè senza inutile dispendio di risorse processuali.
        Nell'attuale sistema, l'interruzione della prescrizione concede, in un'unica soluzione, il più delle volte nella fase delle indagini preliminari, il maggiore termine prescrizionale (fino alla metà del termine prescrizionale ordinario), permettendo che il procedimento stalli in quella fase per tutto il tempo residuo fino alla prescrizione. Potrebbero darsi casi, come quotidianamente si verificano, in cui un giudice unico di primo grado disponga il giudizio pur essendo consapevole che la prescrizione maturerà nel corso del dibattimento o casi in cui il giudice di primo grado pronunci una sentenza di condanna, impegnandosi nella redazione di una copiosa motivazione, anche sapendo che il giudice dell'impugnazione non riuscirà a scongiurare l'estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale.
        Viceversa, un sistema delle interruzioni strutturato come nel presente progetto di legge avrebbe un effetto propulsivo per il pubblico ministero ed il giudice, eviterebbe lunghe stasi del procedimento in una sua fase, scongiurerebbe l'assurdo pericolo del passaggio ad una fase o ad un grado successivi nella consapevolezza di non poter, comunque, concludere l'accertamento.


Modifiche alla disciplina dell'impugnazione.

        La modifica della disciplina dell'impugnazione proposta consiste, sostanzialmente, in una radicale soppressione dell'appello avverso la sentenza del giudice di primo grado e in un parallelo ampliamento dei casi di ricorso per cassazione attualmente previsti.
        Oltre al processo di "accumulo" e, purtroppo, all'impreparazione culturale della nostra classe professionale (magistrati e avvocati), alla base della lamentata lentezza del procedimento penale, vi sono indubbiamente anche dei fattori processuali; alcuni legati alla macchinosità dello stesso rito accusatorio, altri insiti proprio nel numero di "stati e gradi" che deve superare il giudizio per arrivare alla conclusione definitiva: la fase delle indagini preliminari (a cui deve aggiungersi il segmento procedimentale che può innescarsi con la richiesta d'integrazione delle indagini a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini), la fase dell'udienza preliminare (per i procedimenti che riguardano la maggior parte dei reati), il giudizio di primo grado, quello d'appello, quello dinanzi la Corte di cassazione. Senza considerare, poi, i gradi eventuali che possono conseguire ad una sentenza di annullamento da parte della Suprema corte.
        Francamente troppi i giudici coinvolti nell'accertamento di un reato!
        Qualcuno ha pensato di eliminare la fase dell'udienza preliminare in tutti i processi. Ma ciò andrebbe nel senso opposto a quello dell'efficienza, perché significherebbe privare il processo di un "filtro" che è utile per selezionare le imputazioni che meritano un accertamento dibattimentale. Questo, perlomeno, l'intento del legislatore, effettivamente rispettato, però, solo nei casi di giudici dell'udienza preliminare che sanno interpretare correttamente il loro ruolo. L'udienza preliminare, inoltre, assolve ad un'altra indispensabile funzione, in quanto rappresenta la sede "tipica" per la scelta di quei riti alternativi sul cui utilizzo si è scommessa la funzionalità del codice di rito del 1988, purtroppo, con scarsi risultati, perché la lungaggine dell'iter processuale fa scegliere all'accusato l'aspettativa della prescrizione rispetto alla condanna con i benefìci connessi al patteggiamento o al rito abbreviato.
        E allora, l'unico segmento processuale su cui si può ragionevolmente pensare di agire è quello del giudizio d'appello. Non per nulla tale grado di giudizio è praticamente inesistente nei tradizionali sistemi accusatori quali concretamente praticati nei Paesi anglosassoni, in cui gli stessi pochi casi di "appello" rappresentano null'altro che una parte, assai ridotta, di quelli che in Italia sono i casi e i motivi di ricorso per cassazione.
        L'obiezione che prevedibilmente verrà formulata a tale proposta farà leva sulle diminuite possibilità di riparare ad eventuali errori giudiziari. Ed è obiezione sicuramente meritevole della massima attenzione ma con alcuni limiti imposti dalla razionalità, dal buon senso e anche dal sistema accusatorio introdotto nel nuovo codice di procedura penale. E' da rilevare un difetto che caratterizza la nostra legislatura, che consiste nell'importare numerose garanzie difensive riconosciute in ordinamenti di altri Paesi, tralasciando, però, i necessari contrappesi previsti in quei sistemi.
        A quanti si dichiarano contrari ad una eliminazione dell'appello, bisogna prospettare alcune considerazioni tecnico-giuridiche che fugano ogni dubbio sulla logicità e sulla correttezza di un intervento radicale.
        Ma, innanzitutto, due premesse.
        La prima di carattere metodologico: la presente proposta di legge è fondata su argomentazioni giuridico-sistematiche che dimostrano la mancanza di funzionalità o di irragionevole superfluità di quest'istituto nel nostro sistema processuale.
        Solo un tale supporto motivazionale, accompagnato dal dato pur rilevante che un siffatto intervento comporterebbe una diminuzione della durata del procedimento penale, può fare giustizia delle perplessità di quanti si rivolgono a questo dibattito con prevenuto scetticismo.
        L'altro punto preliminare è rappresentato dalla verifica di eventuali preclusioni poste da leggi sovraordinate a quella ordinaria.
        Un ostacolo del genere, tuttavia, non è dato né dalla Costituzione italiana, né dal diritto internazionale.
        Queste fonti, infatti, non postulano un "doppio grado di giurisdizione nel merito", inteso come diritto del prevenuto ad avere un secondo giudizio in cui venga ripetuto l'accertamento della sua colpevolezza da parte di un diverso giudice.
        La nostra Carta fondamentale del 1948 si limita a prevedere, all'articolo 111, settimo comma, il principio della ricorribilità in cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenza e contro i provvedimenti in materia di libertà personale, un diritto ristretto, cioè, al controllo della "legittimità" della decisione del giudice di merito.
        Né esistono norme di diritto internazionale consuetudinario, le sole ad avere valore di legge sovraordinata per il tramite dell'articolo 10 della Costituzione, che postulino il doppio grado di giurisdizione nel merito.
        Per quanto riguarda il diritto internazionale pattizio, che comunque non assurge a fonte di rango sovraordinato, è utile, anche per ciò che si dirà in proseguo, richiamare le due norme di riferimento.
        Queste, intatti, prevedono un diritto all'impugnazione della decisione del giudice di primo grado che è perfettamente tutelato nel sistema proposto con il presente progetto di legge.
        L'articolo 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo in Italia dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, attribuisce al condannato per un reato il diritto a che "l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge".
        Il settimo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, all'articolo 2 prevede il "diritto delle persone dichiarate colpevoli di un'infrazione penale di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge".
        Entrambe le Carte, come si legge, lungi da imporre un doppio grado di giurisdizione nel merito, rinviano alla legge dello Stato per l'individuazione dei "motivi" che possono legittimare l'atto d'impugnazione. Tale rinvio fa logicamente ritenere che s'intenda un'impugnazione limitata a casi specifici e predeterminati dalla legge (come nella disciplina del nostro ricorso per cassazione) e non una generale possibilità di riportare al giudizio di un giudice superiore la valutazione compiuta dal giudice di prime cure (come nel giudizio d'appello).
        Fatte queste premesse, già di per sé sufficienti a mostrare la razionalità della proposta di legge, entriamo nel merito della nostra argomentazione.
        L'impugnazione, intesa come azione diretta ad ottenere la revisione di un atto in base a motivi di invalidamento o di contestazione (anche in base a circostanze sopravvenute), trova la sua giustificazione nella fallibilità del giudizio umano, ossia nella possibilità che la decisione del primo giudice sia affetta da errori.
        La previsione che una giurisdizione superiore rivaluti gli elementi probatori assunti alla base della prima decisione o verifichi la correttezza del primo giudizio, in linea generale, viene ritenuta idonea a "rimediare" ad eventuali errori contenuti nella sentenza impugnata e, quindi, a garantire che la decisione definitiva sia, il più umanamente possibile, corretta.
        Non bisogna trascurare, tuttavia, che la garanzia della correttezza della decisione definitiva del giudice (lungi dal poter essere raggiunta) può essere perseguita anche attraverso metodi diversi dal sistema dell'impugnazione: per mezzo di meccanismi che agiscano preventivamente, sulla causa dell'errore, intervenendo, cioè, nel processo di assunzione degli elementi probatori e di formazione della prova da parte del giudice.
        L'apparato strutturale più appropriato è quello che caratterizza il sistema accusatorio. Tale rito, infatti, si fonda su princìpi la cui attuazione impone l'adozione di strumenti capaci di garantire un' effettiva riduzione del pericolo che la decisione sia affetta da errori.
        E nel nostro ordinamento, con il codice di procedura penale del 1988, di rito sostanzialmente accusatorio e con le successive riforme, sempre tendenti ad una piena attuazione di questo modello, si è adottato un sistema processuale che limita effettivamente il pericolo d'ingiustizia e d'illegittimità della sentenza.
        Naturalmente, i due metodi rimangono distinti: l'uno, il sistema accusatorio, agisce in via preventiva, cercando di limitare le possibilità di errore; l'altro, il doppio grado di giurisdizione, offre un rimedio nell'eventualità che la decisione del primo giudice sia ingiusta. Pertanto, possono logicamente coesistere.
        La funzionalità di questa coesione, però, presuppone che anche il giudizio di secondo grado si caratterizzi per la previsione di quei meccanismi ritenuti idonei a limitare i rischi d'errore (in primis oralità ed immediatezza della prova) che operano nel giudizio di prime cure.
        Viceversa, ci troveremmo nella situazione paradossale di un secondo giudizio più esposto a rischi di errori di valutazione del primo, con la più che concreta possibilità che, in caso di difformità tra le due decisioni, quella censurabile sia la seconda.
        Il doppio grado di giurisdizione, in altre parole, necessiterebbe di un "riesame", nel senso di ripetizione, dell'accertamento compiuto in prima istanza, da parte di un giudice superiore.
        L'attuale disciplina del giudizio d'appello non configura, invece, un "riesame" dell'accertamento compiuto dal tribunale, tranne che nei rari casi in cui si ha rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
        E' un doppio grado di giurisdizione nel merito anomalo, che offre un rimedio alla possibilità che la prima decisione sia viziata da errori, prevedendo un secondo giudizio in cui esiste un rischio maggiore che nel primo.
        Il giudice d'appello, infatti, matura il suo convincimento sulle carte processuali formate davanti al tribunale senza procedere ad una ripetizione dell'assunzione degli elementi di prova. Anzi, effettivamente accade che il giudice di secondo grado valuta la tenuta logica delle valutazioni del primo giudice riflesse nella motivazione della sentenza, sulla base delle censure a questa mossa dall'appellante, facendo soltanto sporadico riferimento alla documentazione probatoria in atti. In pratica, lo stesso lavoro del giudice di cassazione, con la sola differenza che a questo è di regola precluso l'accesso al fascicolo del dibattimento.
        Queste considerazioni dimostrano in modo ineccepibile l'infunzionalità dell'istituto dell'appello così come disciplinato. Mentre, ciò che in seguito si scriverà sul ricorso per cassazione e sull'obbligo di motivazione della sentenza, farà apparire la superfluità dell'appello nell'attuale sistema processuale. Cosicché, il ragionamento complessivo supporterà la legittimità e la ragionevolezza della proposta di legge.
        Le note statuizioni di principio secondo le quali il ricorso per cassazione non instaura un terzo grado di giudizio, bensì è volto alla verifica della sola legittimità della sentenza impugnata, sono solo teoricamente ineccepibili, perché in concreto hanno una portata assai più limitata.
        Il giudizio della Corte di cassazione in virtù delle caratteristiche proprie del sistema giuridico italiano, infatti, garantisce anche il controllo sulla logicità della valutazione degli elementi di prova compiuta dal giudice di merito e sulla sua completezza.
        Il nostro codice di procedura penale, infatti, attribuisce alla sentenza delle particolari caratteristiche che la differenziano nettamente dai "verdetti" previsti da altri sistemi e che rappresentano la vera garanzia che consente di rilevare eventuali errori nella decisione giudiziaria, sotto il duplice profilo fattuale e giuridico.
        Secondo la lettera della norma, la sentenza deve contenere l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste alla base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.
        La parte motivata della sentenza, cioè, deve rappresentare perfettamente l'iter logico seguito dal giudice per la sua decisione.
        E allora, fintanto che alla Cassazione è consentito di valutare la logicità della sentenza, la reale ed effettiva differenza con il giudizio d'appello consiste nella preclusione dell'accesso agli atti, che deriva dalla formula utilizzata all'articolo 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale: "(...) quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato".
        Ecco perché il progetto di legge, consentendo alla Cassazione di visionare gli atti del processo per valutare la logicità e la completezza della motivazione della sentenza ricorsa, propone l'eliminazione di questa duplicazione di giudizi che non si giustificano logicamente, non essendo neanche previsti dalle Carte dei diritti internazionali che postulano un solo controllo della decisione del giudizio del primo giudice.
        Nei casi in cui la Corte di cassazione accolga il ricorso accertando il vizio motivazionale denunciato, qualora non possa assumere ella stessa la decisione, è previsto il rinvio al giudice d'appello con possibilità per la Cassazione, prima che per il giudice del rinvio, di ordinare la ripetizione totale o parziale dell'istruttoria probatoria.
        Un siffatto sistema recupererebbe il rispetto del principio di oralità, prescritto all'articolo 111 della Costituzione, ma ignorato dall'attuale disciplina d'appello e attuerebbe anche il principio di ragionevole durata del processo, che impone la eliminazione di quegli istituti che sono incapaci di tutelare interessi e garanzie costituzionalmente rilevanti e che, pertanto, provocano un illegittimo allungamento della durata del processo.




Frontespizio Testo articoli