XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3431
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a
prescrivere). - Sono imprescrittibili i delitti contro
l'umanità e i delitti commessi con finalità di terrorismo
nazionale o internazionale.
La prescrizione estingue il reato:
1) in diciotto anni, se si tratta di delitto per cui la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a
venti anni;
2) in dodici anni, se si tratta di delitto per cui la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a
dieci anni;
3) in otto anni, se si tratta di delitto per cui la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a
cinque anni;
4) in quattro anni, se si tratta di delitto per cui la
legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque
anni;
5) in due anni, se si tratta di delitto per cui la legge
stabilisce la pena della multa e per le contravvenzioni.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il
reato, consumato o tentato, non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato,
fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o
alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per
determinare il tempo necessario a prescrivere
si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
L'imputato può rinunciare all'intervenuta prescrizione del
reato con dichiarazione resa al giudice personalmente o per
mezzo di procuratore speciale".
Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 159 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Il corso della prescrizione rimane sospeso:
1) nei casi di autorizzazione a procedere;
2) nei casi di questione deferita ad altro giudizio;
3) durante il tempo in cui il processo è sospeso o
rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o,
comunque, su sua richiesta sempre che la sospensione o il
rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della
prova o a seguito della concessione di termini per la
difesa;
4) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o
rinviato a causa della mancata presentazione,
dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o
più difensori che rendono privi di assistenza uno o più
imputati;
5) in ogni caso in cui la sospensione del procedimento
penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una
particolare disposizione di legge".
Art. 3.
1. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 160. - (Interruzione del corso della
prescrizione).- Il corso della prescrizione è interrotto
dal compimento di uno dei seguenti atti:
1) l'invio dell'informazione di garanzia, l'ordinanza
che applica le misure
cautelari, l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto,
l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero,
all'autorità di polizia giudiziaria su delega del pubblica
ministero o al giudice, l'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio al pubblico ministero o all'autorità di
polizia giudiziaria allo scopo delegata dal pubblico
ministero;
2) l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio del giudice per le indagini preliminari sulla
richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
3) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,
il decreto che dispone il giudizio immediato, la presentazione
o la citazione per il giudizio direttissimo e il decreto
penale di condanna;
4) la sentenza di primo grado e la sentenza del giudice
del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione
della sentenza impugnata;
5) la sentenza di annullamento con rinvio da parte della
Corte di cassazione.
Con l'interruzione della prescrizione comincia a decorrere
un nuovo termine di prescrizione con le seguenti modalità:
1) nel caso di interruzione per compimento di un atto
tra quelli elencati al numero 1) del primo comma del presente
articolo, il nuovo termine di prescrizione è di due anni e sei
mesi per i reati previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma
dell'articolo 157 e di due anni e tre mesi per gli altri
reati;
2) nel caso di interruzione per invio dell'avviso di cui
al numero 2) del primo comma, il nuovo termine di prescrizione
è di otto mesi;
3) nel caso di interruzione per compimento di un atto
tra quelli elencati al numero 3) del primo comma del presente
articolo, il nuovo termine di prescrizione è di tre anni per i
reati previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma
dell'articolo 157, di due anni per i reati previsti dal numero
3) del medesimo secondo comma dell'articolo 157 e di un anno
per gli altri reati;
4) nel caso di interruzione per pronunciamento della
sentenza di primo grado o del giudice di rinvio, il nuovo
termine di prescrizione è di un anno;
5) nel caso di interruzione per pronunciamento della
sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di
cassazione, il nuovo termine di prescrizione è di due anni per
i reati previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma
dell'articolo 157, di un anno e sei mesi per i reati previsti
dal numero 3) del medesimo secondo comma dell'articolo 157 e
di un anno per gli altri reati".
Art. 4.
1. All'articolo 727 del codice di procedura penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Il corso della prescrizione del reato rimane
sospeso dall'inoltro della rogatoria fino al momento della
consegna degli atti assunti per rogatoria al giudice o al
pubblico ministero".
Art. 5.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 227 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 il
corso della prescrizione del reato rimane sospeso per la
durata del termine concesso dal giudice e, comunque, per non
più di sei mesi".
Art. 6.
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non
luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non
luogo a procedere possono proporre ricorso per
cassazione:
a) il procuratore della Repubblica;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato
dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo
ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per
cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo
419, comma 7.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in
camera di consiglio con le forme previste dall'articolo
598".
Art. 7.
1. L'articolo 443 del codice di procedura penale è
abrogato.
Art. 8.
1. Il comma 2 dell'articolo 448 del codice di procedura
penale è abrogato.
Art. 9.
1. L'articolo 569 del codice di procedura penale è
abrogato.
Art. 10.
1. Il comma 3 dell'articolo 570 del codice di procedura
penale è abrogato.
Art. 11.
1. Il titolo II del libro IX del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"Titolo II
RICORSO PER CASSAZIONE
Art. 593. - (Casi di ricorso) - 1. Il ricorso per
cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà
riservata dalla legge a organi
legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai
pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere
conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite
a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e
di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva,
quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo
495, comma 2;
e) mancanza o illogicità della motivazione o
travisamento del fatto.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti
determinati da particolari disposizioni, può essere proposto
contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi
diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente
infondati.
Art. 594. - (Ricorso dell'imputato). - 1. L'imputato
non può ricorrere per cassazione contro le sentenze di
proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver
commesso il fatto.
2. L'imputato può ricorrere contro le sole disposizioni
della sentenza che riguardano le spese processuali.
Art. 595. - (Ricorso del pubblico ministero) 1. - Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere
per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di
proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal
tribunale o dal giudice dell'udienza preliminare presso il
tribunale.
Art. 596. - (Cognizione della Corte di cassazione) - 1.
Il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la
cognizione del procedimento limitatamente ai motivi
proposti.
2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Art. 597. - (Atti preliminari) - 1. Il presidente
della Corte di cassazione, se rileva una causa
d'inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione.
Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in
camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del
deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore
generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5.
L'avviso contiene l'enunciazione della causa di
inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo
598. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono
rimessi al presidente della Corte.
2. Il presidente della Corte di cassazione provvede
all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i
criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario.
3. Il presidente, su richiesta del procuratore
generale, dei difensori delle parti o anche d'ufficio, assegna
il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte
sono di speciale importanza o quando occorre dirimere
contrasti insorti tra le decisioni delle singole
sezioni.
4. Il presidente della Corte, se si tratta delle
sezioni unite, ovvero il presidente della sezione, fissa la
data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in
camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti
dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi
alla speditezza della decisione.
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza,
la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai
difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di
udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.
Art. 598. - (Procedimento in camera di consiglio) - 1.
Oltre che nei casi particolari previsti dalla legge, la
Corte di cassazione procede in camera di consiglio quando deve
decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel
dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a
norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in
deroga a
quanto previsto dall'articolo 127, la Corte giudica sui
motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle
memorie delle atri parti senza intervento dei difensori. Fino
quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono
presentare nuovi motivi e memorie e, fino a cinque giorni
prima, possono presentare memorie di replica.
Art. 599. - (Sospensione dell'esecuzione della condanna
civile) - 1. A richiesta dell'imputato o del responsabile
civile, la Corte di cassazione può sospendere, in pendenza del
ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può
derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla
richiesta di sospensione della condanna civile è adottata
dalla Corte di cassazione con ordinanza in camera di
consiglio.
Art. 600. - (Difensori) - 1. Salvo che la parte non
vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i
motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena
d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale
della Corte di cassazione. Davanti alla Corte medesima le
parti sono rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento
davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i
rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il
difensore è nominato per la proposizione del ricorso o
successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello
che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i
requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l'imputato è privo di difensore di fiducia, il
presidente del collegio provvede a norma dell'articolo
97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono
notificati anche all'imputato che non sia assistito da
difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il
presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore
secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.
Art. 601. - (Dibattimento) - 1. Le norme concernenti
la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la
direzione della discussione nei giudizi di primo grado si
osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto
applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei
loro difensori.
3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla
verifica della costituzione delle parti e della regolarità
degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o
un consigliere da lui delegato fa la relazione della
causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i
difensori della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono
ammesse repliche.
Art. 602. - (Deliberazione e pubblicazione della
sentenza) - 1. La Corte di cassazione delibera la sentenza
in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica
udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza
delle questioni da decidere, il presidente ritenga
indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza
prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 607, 609 e
610, la Corte dichiara inammissibile o rigetta il
ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la
deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal
presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto
dal presidente.
Art. 603. - (Spese e sanzione pecuniaria in caso di
rigetto o di inammissibilità del ricorso) - 1. Con il
provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso,
la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento
delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato
inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo
stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle
ammende
di una somma da euro cinquecento a euro cinquemila. Nello
stesso modo si può provvedere quando il ricorso è
rigettato.
Art. 604. - (Motivazione e deposito della sentenza) -
1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il
consigliere da lui delegato redige la motivazione. Si
osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio
di primo grado, in quanto applicabili.
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e
dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il
trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si
riunisce in camera di consiglio per la lettura e
l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di
rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera
senza formalità.
Art. 605. - (Decisioni delle sezioni unite) - 1. Se
una sezione della Corte rileva che la questione di diritto
sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, ad un
contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o
d'ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni
unite.
Art. 606. - (Rettificazioni di errori non determinanti
l'annullamento) - 1. Gli errori di diritto nella
motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non
producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non
hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte di
cassazione tuttavia specifica nella sentenza le censure e le
rettificazioni occorrenti.
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto
rettificare la specie o la quantità della pena per errore di
denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede
senza pronunciare annullamento.
3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più
favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la
proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi
accertamenti di fatto.
Art. 607. - (Annullamento senza rinvio) - 1. Oltre
che nei casi particolari previsti dalla legge, la Corte di
cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto dalla legge come
reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva
essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione
del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene
disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione,
limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un
provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti
dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti
dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore
di persona;
h) se vi è contraddizione fra la sentenza o
l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la
stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso
o da un altro giudice penale;
i) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene
superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla
determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.
Art. 608. - (Effetti dell'annullamento senza rinvio) -
1. Nel caso previsto dall'articolo 607, comma 1, lettera
b), la Corte di cassazione dispone che gli atti siano
trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello
previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla
lettera f) del medesimo comma 1, la Corte dispone che
del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per
le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h)
del citato
comma 1, ordina l'esecuzione della prima sentenza o
dell'ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna,
ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna
meno grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello
previsto dalla lettera i) del medesimo comma 1, procede
alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che
occorrono.
Art. 609. - (Annullamento della sentenza ai soli
effetti civili) - 1. Fermi gli effetti penali della
sentenza, la Corte di cassazione, se annulla solamente i capi
che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso
della parte civile contro la sentenza di proscioglimento
dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Art. 610. - (Annullamento con rinvio) - 1. Fuori dai
casi previsti negli articoli 607 e 609:
a) se è annullata un'ordinanza, la Corte di
cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che
l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla
sentenza di annullamento;
b) se è annullata una sentenza di una corte di
assise ovvero di un tribunale, il giudizio è rinviato
rispettivamente alla corte di assise d'appello e alla corte
d'appello del distretto di appartenenza del giudice di primo
grado;
c) se è annullata la sentenza di un giudice per le
indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli
atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia il
giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la
sentenza annullata;
d) se è annullata la sentenza della corte
d'appello nel giudizio di rinvio, il giudizio è rinviato ad
altra sezione della stessa corte d'appello.
2. Nel caso di annullamento della sentenza ricorsa per
mancanza o illogicità della motivazione o per travisamento del
fatto, la Corte di cassazione deve indicare
se ed in quale parte si deve rinnovare l'istruttoria
dibattimentale.
Art. 611. - (Annullamento parziale) - 1. Se
l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni
della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle
parti che non hanno connessione essenziale con la parte
annullata.
2. La Corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel
dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili.
L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte
stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve essere
trascritta in margine o in fine della sentenza e di ogni copia
di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere
pronunciata d'ufficio ovvero su domanda del giudice competente
per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo
giudice o della parte privata interessata. La domanda si
propone senza formalità.
3. La Corte di cassazione provvede in camera di
consiglio senza l'osservanza delle forme previste
dall'articolo 127.
Art. 612. - (Cessazione delle misure cautelari) - 1.
La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della
sentenza, può disporre la cessazione delle misure
cautelari.
Art. 613. - (Provvedimenti conseguenti alla sentenza di
annullamento con rinvio) - 1. In caso di annullamento con
rinvio, la cancelleria della Corte di cassazione trasmette
senza ritardo gli atti del processo con la copia della
sentenza al giudice che deve procedere al nuovo
giudizio.
2. In caso di rigetto o di dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti
e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la
decisione impugnata.
3. In caso di annullamento senza rinvio o di
rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato
nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha
emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o
in fine dell'originale, della decisione della Corte di
cassazione.
Art. 614. - (Ricorso straordinario per errore materiale
o di fatto) - 1. E' ammessa, a favore del condannato, la
richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto
contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di
cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o
dal condannato, con ricorso presentato alla Corte di
cassazione entro centottanta giorni dal deposito del
provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli
effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale
gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla
sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere
rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni
momento.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dall'ipotesi
prevista al comma 1 o quando essa riguarda la correzione di un
errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero
risulta manifestamente infondata, la Corte di cassazione,
anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità;
altrimenti procede in camera di consiglio, a norma
dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i
provvedimenti necessari per correggere l'errore.
Art. 615. - (Effetti della sentenza sui provvedimenti
di natura personale o reale) - 1. Quando, in seguito alla
sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura
cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di
sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il
dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima
affinché assuma i provvedimenti occorrenti".
Art. 12.
1. Il titolo III del libro IX del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"Titolo III
GIUDIZIO DI RINVIO
Art. 616. - (Poteri del giudice di rinvio) - 1. Il
giudice di rinvio decide con gli
stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata
annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Il
giudice può in ogni caso disporre la rinnovazione
dell'istruttoria dibattimentale. Il giudice, d'ufficio o su
richiesta di parte, dispone la rinnovazione dell'istruttoria
dibattimentale per l'assunzione delle prove ritenute rilevanti
per la decisione. Nel caso di annullamento della sentenza
ricorsa per mancata assunzione di una prova decisiva, di cui
la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495,
comma 2, il giudice ne deve disporre l'assunzione.
2. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della
Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di
diritto con essa decisa.
3. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione
sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento,
salvo quanto previsto dall'articolo 25.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio
nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei
precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
Art. 617. - (Estensione del giudizio di rinvio) - 1.
Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza
annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento
pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non
ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia
esclusivamente personale. L'imputato che può giovarsi di tale
effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di
intervenire nel giudizio di rinvio.
Art. 618. - (Estensione delle norme sul giudizio di
primo grado). - 1. Si osservano in quanto applicabili le
disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto
previsto dagli articoli seguenti.
Art. 619. - (Atti preliminari al giudizio) - 1.
Almeno venti giorni prima della data fissata per il
giudizio è notificato avviso all'imputato ricorrente e a
quelli che hanno facoltà d'intervenire a norma dell'articolo
616, al responsabile civile, alla
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, alla
parte civile e ai difensori.
Art. 620. - (Dibattimento) - 1. Nell'udienza, il
presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione
della causa indicando i motivi per cui la Corte di cassazione
ha annullato la sentenza.
2. Il giudice provvede con ordinanza sulle decisioni
inerenti la rinnovazione dell'istruttoria
dibattimentale.
3. Alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale
ordinata dalla cassazione o disposta dal giudice, si procede
immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è
sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
4. Nel dibattimento può essere data lettura, anche
d'ufficio, di atti del giudizio dinanzi la Corte di
cassazione, di quello di primo grado nonché, entro i limiti
previsti dall'articolo 511 e seguenti, di atti compiuti nelle
fasi antecedenti.
5. Per la discussione si osservano le disposizioni
dell'articolo 523.
Art. 621. - (Sentenza) - 1. Per la sentenza si
osservano le disposizioni previste al titolo III del libro
VII, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Il giudice ai fini della deliberazione può
utilizzare le prove legittimamente acquisite nel dibattimento
di primo grado e quelle acquisite ai sensi dell'articolo
507.
Art. 622. - (Ricorribilità della sentenza del giudice
di rinvio). - 1. Avverso la sentenza del giudice di rinvio
può essere proposto ricorso per cassazione".