XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3431




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - Sono imprescrittibili i delitti contro l'umanità e i delitti commessi con finalità di terrorismo nazionale o internazionale.
        La prescrizione estingue il reato:

            1) in diciotto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a venti anni;

            2) in dodici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

            3) in otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

            4) in quattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni;

            5) in due anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della multa e per le contravvenzioni.

        Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
        Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
        L'imputato può rinunciare all'intervenuta prescrizione del reato con dichiarazione resa al giudice personalmente o per mezzo di procuratore speciale".


Art. 2.

        1. Il primo comma dell'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Il corso della prescrizione rimane sospeso:

            1) nei casi di autorizzazione a procedere;

            2) nei casi di questione deferita ad altro giudizio;

            3) durante il tempo in cui il processo è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o, comunque, su sua richiesta sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito della concessione di termini per la difesa;

            4) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendono privi di assistenza uno o più imputati;

            5) in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge".


Art. 3.

        1. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 160. - (Interruzione del corso della prescrizione).- Il corso della prescrizione è interrotto dal compimento di uno dei seguenti atti:

            1) l'invio dell'informazione di garanzia, l'ordinanza che applica le misure cautelari, l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, all'autorità di polizia giudiziaria su delega del pubblica ministero o al giudice, l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio al pubblico ministero o all'autorità di polizia giudiziaria allo scopo delegata dal pubblico ministero;

            2) l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero;

            3) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il decreto che dispone il giudizio immediato, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo e il decreto penale di condanna;

            4) la sentenza di primo grado e la sentenza del giudice del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione della sentenza impugnata;

            5) la sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

        Con l'interruzione della prescrizione comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione con le seguenti modalità:

            1) nel caso di interruzione per compimento di un atto tra quelli elencati al numero 1) del primo comma del presente articolo, il nuovo termine di prescrizione è di due anni e sei mesi per i reati previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 157 e di due anni e tre mesi per gli altri reati;

            2) nel caso di interruzione per invio dell'avviso di cui al numero 2) del primo comma, il nuovo termine di prescrizione è di otto mesi;

            3) nel caso di interruzione per compimento di un atto tra quelli elencati al numero 3) del primo comma del presente articolo, il nuovo termine di prescrizione è di tre anni per i reati previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 157, di due anni per i reati previsti dal numero 3) del medesimo secondo comma dell'articolo 157 e di un anno per gli altri reati;

            4) nel caso di interruzione per pronunciamento della sentenza di primo grado o del giudice di rinvio, il nuovo termine di prescrizione è di un anno;

            5) nel caso di interruzione per pronunciamento della sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il nuovo termine di prescrizione è di due anni per i reati previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 157, di un anno e sei mesi per i reati previsti dal numero 3) del medesimo secondo comma dell'articolo 157 e di un anno per gli altri reati".


Art. 4.

        1. All'articolo 727 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. Il corso della prescrizione del reato rimane sospeso dall'inoltro della rogatoria fino al momento della consegna degli atti assunti per rogatoria al giudice o al pubblico ministero".


Art. 5.

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 227 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "4-bis. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 il corso della prescrizione del reato rimane sospeso per la durata del termine concesso dal giudice e, comunque, per non più di sei mesi".


Art. 6.

        1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

            a) il procuratore della Repubblica;

            b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

            2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7.
        3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 598".


Art. 7.

        1. L'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 8.

        1. Il comma 2 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 9.

        1. L'articolo 569 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 10.

        1. Il comma 3 dell'articolo 570 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 11.

        1. Il titolo II del libro IX del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Titolo II

RICORSO PER CASSAZIONE

        Art. 593. - (Casi di ricorso) - 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

            a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

            b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale;

            c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza;

            d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495, comma 2;

            e) mancanza o illogicità della motivazione o travisamento del fatto.

        2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
        3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

        Art. 594. - (Ricorso dell'imputato). - 1. L'imputato non può ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
        2. L'imputato può ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

        Art. 595. - (Ricorso del pubblico ministero) 1. - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale.

        Art. 596. - (Cognizione della Corte di cassazione) - 1. Il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.
        2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
        Art. 597. - (Atti preliminari) - 1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 598. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte.
        2. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
        3. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche d'ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
        4. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione, fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
        5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.

        Art. 598. - (Procedimento in camera di consiglio) - 1. Oltre che nei casi particolari previsti dalla legge, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle atri parti senza intervento dei difensori. Fino quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare nuovi motivi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.

        Art. 599. - (Sospensione dell'esecuzione della condanna civile) - 1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la Corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.

        Art. 600. - (Difensori) - 1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
        2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.
        3. Se l'imputato è privo di difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 97.
        4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
        5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.
        Art. 601. - (Dibattimento) - 1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto applicabili.
        2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
        3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
        4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.

        Art. 602. - (Deliberazione e pubblicazione della sentenza) - 1. La Corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.
        2. Se non provvede a norma degli articoli 607, 609 e 610, la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
        3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
        4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

        Art. 603. - (Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso) - 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro cinquecento a euro cinquemila. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.

        Art. 604. - (Motivazione e deposito della sentenza) - 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui delegato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.
        2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
        3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalità.

        Art. 605. - (Decisioni delle sezioni unite) - 1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, ad un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o d'ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

        Art. 606. - (Rettificazioni di errori non determinanti l'annullamento) - 1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte di cassazione tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
        2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
        3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
        Art. 607. - (Annullamento senza rinvio) - 1. Oltre che nei casi particolari previsti dalla legge, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

            a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

            b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

            c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;

            d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

            e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;

            f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;

            g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;

            h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

            i) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

        Art. 608. - (Effetti dell'annullamento senza rinvio) - 1. Nel caso previsto dall'articolo 607, comma 1, lettera b), la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f) del medesimo comma 1, la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h) del citato comma 1, ordina l'esecuzione della prima sentenza o dell'ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello previsto dalla lettera i) del medesimo comma 1, procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

        Art. 609. - (Annullamento della sentenza ai soli effetti civili) - 1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se annulla solamente i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello.

        Art. 610. - (Annullamento con rinvio) - 1. Fuori dai casi previsti negli articoli 607 e 609:

            a) se è annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

            b) se è annullata una sentenza di una corte di assise ovvero di un tribunale, il giudizio è rinviato rispettivamente alla corte di assise d'appello e alla corte d'appello del distretto di appartenenza del giudice di primo grado;

            c) se è annullata la sentenza di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;

            d) se è annullata la sentenza della corte d'appello nel giudizio di rinvio, il giudizio è rinviato ad altra sezione della stessa corte d'appello.

        2. Nel caso di annullamento della sentenza ricorsa per mancanza o illogicità della motivazione o per travisamento del fatto, la Corte di cassazione deve indicare se ed in quale parte si deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

        Art. 611. - (Annullamento parziale) - 1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
        2. La Corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve essere trascritta in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata d'ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.
        3. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.

        Art. 612. - (Cessazione delle misure cautelari) - 1. La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza, può disporre la cessazione delle misure cautelari.

        Art. 613. - (Provvedimenti conseguenti alla sentenza di annullamento con rinvio) - 1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della Corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
        2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.
        3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
        4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della Corte di cassazione.

        Art. 614. - (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) - 1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.
        2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
        3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
        4. Quando la richiesta è proposta fuori dall'ipotesi prevista al comma 1 o quando essa riguarda la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di cassazione, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.

        Art. 615. - (Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale) - 1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima affinché assuma i provvedimenti occorrenti".


Art. 12.

        1. Il titolo III del libro IX del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Titolo III

GIUDIZIO DI RINVIO

        Art. 616. - (Poteri del giudice di rinvio) - 1. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Il giudice può in ogni caso disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il giudice, d'ufficio o su richiesta di parte, dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione delle prove ritenute rilevanti per la decisione. Nel caso di annullamento della sentenza ricorsa per mancata assunzione di una prova decisiva, di cui la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495, comma 2, il giudice ne deve disporre l'assunzione.
        2. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
        3. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25.
        4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

        Art. 617. - (Estensione del giudizio di rinvio) - 1. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

        Art. 618. - (Estensione delle norme sul giudizio di primo grado). - 1. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

        Art. 619. - (Atti preliminari al giudizio) - 1. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio è notificato avviso all'imputato ricorrente e a quelli che hanno facoltà d'intervenire a norma dell'articolo 616, al responsabile civile, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, alla parte civile e ai difensori.

        Art. 620. - (Dibattimento) - 1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa indicando i motivi per cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza.
        2. Il giudice provvede con ordinanza sulle decisioni inerenti la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
        3. Alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ordinata dalla cassazione o disposta dal giudice, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
        4. Nel dibattimento può essere data lettura, anche d'ufficio, di atti del giudizio dinanzi la Corte di cassazione, di quello di primo grado nonché, entro i limiti previsti dall'articolo 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
        5. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

        Art. 621. - (Sentenza) - 1. Per la sentenza si osservano le disposizioni previste al titolo III del libro VII, salvo quanto previsto dal comma 2.
        2. Il giudice ai fini della deliberazione può utilizzare le prove legittimamente acquisite nel dibattimento di primo grado e quelle acquisite ai sensi dell'articolo 507.

        Art. 622. - (Ricorribilità della sentenza del giudice di rinvio). - 1. Avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere proposto ricorso per cassazione".



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