XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3430
Onorevoli Colleghi! - Con l'entrata in vigore delle
recenti modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992
(Nuovo codice della strada) si vuole garantire in maniera
sempre più efficace la sicurezza stradale. E tra i reati
previsti dal citato codice la guida in stato di ebbrezza
riveste un ruolo significativo in materia. Tutti noi
conveniamo che le nuove norme sono nate dall'esigenza di
contenere la percentuale di mortalità sulle strade, imputabile
al consumo smodato di alcolici e superalcolici da parte degli
automobilisti.
L'articolo 3 del decreto-legge n. 121 del 2002, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione (legge n. 168
del 2002) ha ridotto il tasso di alcolemia a 0,5 grammi per
litro in luogo del precedente valore pari a 0,8 (articolo 186
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992). Ma tale
riduzione se da un lato garantisce una maggiore sicurezza
sulla strada, dall'altro penalizza fortemente l'automobilista
che viene considerato in "stato di ebbrezza" dopo aver bevuto
poco meno di un paio di bicchieri di vino.
Questi stretti limiti imposti dal nuovo codice non
permettono quindi di coltivare appieno una delle tradizioni
più radicate detta nostra terra: la degustazione del vino.
Tutti noi sappiamo che in Italia vi è una cultura del vino
riconosciuta anche a livello internazionale. Non a caso
costituisce una delle ricchezze della nostra agricoltura:
basti pensare che il suo consumo è strettamente correlato
all'economia del Paese che vanta il 21 per cento della
produzione mondiale ed il 33 per cento di quella
comunitaria.
Va considerato, altresì, che l'eccessiva riduzione del
tasso alcolemico pregiudica di fatto il consumo di vino
provocando, come conseguenza principale negativa, una sorta di
"forzata astemia" con gravi ripercussioni sul mercato a
svantaggio degli interessi degli operatori del settore - in
primis i produttori vinicoli - che in questo modo vedono
penalizzati i frutti dei loro sacrifici, già pesantemente
compromessi dalle recenti avversità atmosferiche.
La stessa normativa europea, che attraverso gli organi
competenti è intervenuta sempre più frequentemente sul
problema, non ha raggiunto, di fatto, una uniformità nella
definizione della misura del tasso alcolemico in quanto in
ogni Stato membro vigono abitudini e tradizioni certamente
diverse tra loro anche se tutte, ovviamente, sono finalizzate
al rispetto dei criteri di assoluta sicurezza nelle strade.
Fin dalla nascita del concetto di livello alcolemico, ai
fini della sicurezza stradale, c'è stata una pressoché
costante tendenza a rendere tale livello sempre più contenuto.
Le ricerche effettuate però in vari Paesi del mondo per
esaminare gli effetti dell'abbassamento di questo limite, si
sono dimostrate deludenti, contraddittorie e, sotto certi
profili, ininfluenti. Studi svolti in questo campo hanno,
inoltre, dimostrato che la maggior parte degli incidenti
stradali non avevano come protagonisti soggetti in stato di
ebbrezza. In realtà, studi medici, sia pur approfonditi, non
sono riusciti ad individuare con rigore ed assoluta esattezza
il tasso alcolemico al di sopra del quale tutte le persone
addivengono ad uno stato di ebbrezza. Di fatto la stragrande
maggioranza degli incidenti sono provocati da persone che
guidano in stato di "ubriachezza" (che è molto
appropriatamente il limite previsto dalla legislazione russa
vigente e che, in verità, riguarda quasi esclusivamente il
consumo di superalcolici, diffusissimo tanto in quella nazione
quanto in Italia, soprattutto tra i giovani). Comunque, è
pacifica, sotto il profilo scientifico, la disomogenea
reazione degli individui correlata al consumo di alcol.
Siamo convinti che sia possibile intervenire, venendo
incontro alle esigenze di quanti intendono coltivare una sana
cultura del vino, attraverso una campagna di
sensibilizzazione, di "educazione al bere" che, unitamente
alla promozione della sicurezza stradale mediante azioni
mirate - quali l'educazione preventiva nelle scuole sui rischi
legati alla guida in stato di ebbrezza, frequenti controlli
sulle strade, l'introduzione di alternative alla guida
dell'auto in caso di rischi come ad esempio l'uso di taxi
gratis alle uscite delle discoteche, e quant'altro - sia
capace di prevenire i comportamenti a rischio, anche e
soprattutto tra i guidatori più giovani ed inesperti. Ma
soprattutto va spostato l'obiettivo della deterrenza alla
guida in stato di ebbrezza, come detto non univocamente
definito dalle legislazioni straniere, dall'eccessivo
contenimento del grado alcolemico alla più congrua efficacia
della sanzione prevista. Infatti, in Paesi di alta ed antica
tradizione motoristica quali Stati Uniti, Gran Bretagna e
Canada, è consentito un tasso alcolemico più alto (da 0,8 a 1
grammi per litro) ma, nel contempo, sono previste sanzioni
durissime per gli automobilisti trasgressori che provocano
effetti positivi per il raggiungimento di un più alto livello
di sicurezza stradale. Se la norma deve tendere al
raggiungimento dell'ordine ed alla utilità sociale va
preferita certamente quella che, oltre al raggiungimento di
tale fine primario, non provoca effetti collaterali
penalizzanti quali l'abbassamento della qualità della vita e
devastanti per un intero, strategico settore della economia
quale la viticoltura. E' nostra convinzione, confortata dalle
legislazioni dei Paesi sopra riportati, che l'abbassamento di
0,3 gradi alcolemici operato recentemente dalla legislazione
italiana (da 0,8 a 0,5 grammi per litro) non costituisce di
per sé solo un deterrente efficace per i forsennati guidatori
(nella stragrande maggioranza in stato di ubriachezza vera e
propria) che sono i veri responsabili della quasi totalità
degli incidenti stradali. A nostro avviso, solo l'applicazione
di sanzioni più severe soprattutto nei casi di recidiva nel
corso dell'anno, potrà sortire l'effetto di una maggiore
sicurezza stradale senza la ingiusta ed inutile penalizzazione
di un intero settore della economia nazionale.
Per tutto ciò premesso abbiamo ritenuto di presentare
questa proposta di legge che all'articolo 1 ripristina il
valore del tasso alcolemico a 0,8 grammi per litro e
all'articolo 2 prevede sanzioni nettamente più severe rispetto
alla previsione del comma 2 dell'articolo 186 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992.