XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3430
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Livello alcolemico).
1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro" sono
sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico pari o superiore
a 0,8 grammi per litro".
Art. 2.
(Sanzioni).
1. Al comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "con l'arresto
fino ad un mese e con l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovecento a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi e
con l'ammenda da 600 euro a 2.000 euro";
b) al secondo periodo, le parole: "la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a tre mesi ovvero da un mese a sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a quattro
mesi, ovvero da quattro mesi ad un anno".