XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3430




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Livello alcolemico).

        1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro" sono sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico pari o superiore a 0,8 grammi per litro".


Art. 2.

(Sanzioni).

        1. Al comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: "con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovecento a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 600 euro a 2.000 euro";

            b) al secondo periodo, le parole: "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi ovvero da un mese a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a quattro mesi, ovvero da quattro mesi ad un anno".



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