XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3424




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della legge n. 171 del 1973 prevedeva che: "La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
        La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.
        Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali".
        Attraverso questa legge, nonché quelle che si sono succedute nel tempo (leggi n. 798 del 1984, n. 139 del 1992), si è sancita la "specialità" che la città di Venezia viene ad assumere agli occhi del legislatore, della comunità nazionale ed internazionale.
        Tale "specialità", più volte sancita dalla legge, giustifica la richiesta, espressa attraverso la proposta di legge, di garantire, da parte dello Stato, una copertura assicurativa contro i rischi dovuti agli eventi eccezionali di marea.
        Le acque alte eccezionali, verificatesi in queste settimane, nonché la persistenza del fenomeno, hanno determinato danni rilevanti ai beni di privati, nonché alle attività produttive della città.
        Le categorie economiche hanno valutato tali danni in una cifra pari a 20 milioni di euro.
        Le laguna di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia e di Cavallino, soprattutto per l'iniziativa delle amministrazioni locali, sono stati oggetto, nel corso di questi anni, di rilevanti iniziative tese a limitare i danni e i disagi derivanti dalle acque alte.
        Ciò è avvenuto anche a seguito dei finanziamenti che, fino ad ora, lo Stato ha garantito attraverso il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia.
        Si sono innalzate parti importanti della città, si è dato inizio all'opera di escavo dei rii interni alla città e all'opera di restauro delle fondamenta dei palazzi e delle abitazioni, nonché al riammodernamento della rete dei sottoservizi, si è iniziata un'opera formidabile di manutenzione dell'intera città, si è di molto ridotto il numero dei piani terra adibiti ad abitazione.
        Molto è ancora da fare, soprattutto per quanto attiene il rialzo delle zone di Piazza San Marco e di Rialto, nel centro storico di Venezia, zone maggiormente interessate al fenomeno dell'acqua alta; zone dove sono insediate importanti attività della città. Si tratta di opere, quelle per il rialzo di Piazza San Marco e di Rialto, che, per la loro delicatezza, sono state affidate al Magistrato alle acque.
        Si è iniziata inoltre l'opera di ricostruzione dell'equilibrio morfologico della laguna di Venezia; ciò a cura del concessionario unico dello Stato Consorzio Venezia nuova.
        Si è costituito inoltre un "Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia", in grado di segnalare, con estrema precisione ed affidabilità, gli eventi di marea, soprattutto quelli eccezionali.
        La segnalazione dell'evento di marea viene fatta alla città con sistemi acustici; l'evento viene inoltre segnalato singolarmente agli operatori privati o a singoli cittadini che ne facciano richiesta; ciò avviene attraverso nuovi e sofisticati sistemi.
        Sono giunte ad una fase conclusiva le procedure per la realizzazione del sistema MO.SE che, secondo il proponente Consorzio Venezia nuova e il Magistrato alle acque, dovrebbe mettere al riparo i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino dalle acque alte eccezionali. Le opinioni attorno all'efficacia dell'opera sono diverse e divergenti. Appare chiara, tuttavia, l'intenzione del Governo di realizzare tale opera in tempi rapidi.
        In tutti i casi, i tempi per attuare la progettazione esecutiva, nonché la realizzazione del sistema MO.SE., vengono indicati unanimente in oltre un decennio.
        Nonostante gli sforzi attuati dalle amministrazioni locali per adeguare la città di Venezia, il ripresentarsi frequente di fenomeni di alta marea eccezionale, accompagnata dalla perduranza del fenomeno (più giorni consecutivi), pone le attività produttive veneziane, nonché le rimanenti abitazioni situate nei piani terra, circa 2000, in uno stato di difficoltà e di incertezza. Viene così messa in discussione "la vitalità socio-economica" della città alla quale fa riferimento l'articolo 1 della citata legge n. 171 del 1973.
        La presente proposta di legge di delega al Governo si pone, conseguentemente, l'obiettivo di assicurare le attività produttive e i beni privati dai rischi e dai danni dovuti al riperpetuarsi delle acque alte eccezionali. Non appare credibile, infatti, il provvedere, di volta, in volta all'accertamento degli eventuali danni subiti e la richiesta, conseguente, da parte degli interessati, ai diversi organi dello Stato per la rifusione dei danni.
        All'articolo 1 si individuano i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Vanno segnalati in particolare l'individuazione dei criteri per la stipula delle polizze assicurative, le modalità di determinazione dei premi, il coordinamento delle compagnie di assicurazione, i criteri per la determinazione del valore dei beni, le procedure per un rapido accertamento nonché per la liquidazione dei danni subiti.
        All'articolo 2 e all'articolo 4 è prevista l'istituzione di un fondo speciale per l'assicurazione contro i rischi e si indica la copertura finanziaria della legge.
        All'articolo 3 si prevede l'istituzione di una Commissione di studio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, avente il compito di collaborare con il Governo nell'esercizio della delega.




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