XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3424
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della legge n. 171
del 1973 prevedeva che: "La salvaguardia di Venezia e della
sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse
nazionale.
La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente
paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di
Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico,
ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle
acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro
dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della
Regione.
Al perseguimento delle predette finalità concorrono,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la
Regione e gli Enti locali".
Attraverso questa legge, nonché quelle che si sono
succedute nel tempo (leggi n. 798 del 1984, n. 139 del 1992),
si è sancita la "specialità" che la città di Venezia viene ad
assumere agli occhi del legislatore, della comunità nazionale
ed internazionale.
Tale "specialità", più volte sancita dalla legge,
giustifica la richiesta, espressa attraverso la proposta di
legge, di garantire, da parte dello Stato, una copertura
assicurativa contro i rischi dovuti agli eventi eccezionali di
marea.
Le acque alte eccezionali, verificatesi in queste
settimane, nonché la persistenza del fenomeno, hanno
determinato danni rilevanti ai beni di privati, nonché alle
attività produttive della città.
Le categorie economiche hanno valutato tali danni in una
cifra pari a 20 milioni di euro.
Le laguna di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia e
di Cavallino, soprattutto per l'iniziativa delle
amministrazioni locali, sono stati oggetto, nel corso di
questi anni, di rilevanti iniziative tese a limitare i danni e
i disagi derivanti dalle acque alte.
Ciò è avvenuto anche a seguito dei finanziamenti che, fino
ad ora, lo Stato ha garantito attraverso il rifinanziamento
della legislazione speciale per Venezia.
Si sono innalzate parti importanti della città, si è dato
inizio all'opera di escavo dei rii interni alla città e
all'opera di restauro delle fondamenta dei palazzi e delle
abitazioni, nonché al riammodernamento della rete dei
sottoservizi, si è iniziata un'opera formidabile di
manutenzione dell'intera città, si è di molto ridotto il
numero dei piani terra adibiti ad abitazione.
Molto è ancora da fare, soprattutto per quanto attiene il
rialzo delle zone di Piazza San Marco e di Rialto, nel centro
storico di Venezia, zone maggiormente interessate al fenomeno
dell'acqua alta; zone dove sono insediate importanti attività
della città. Si tratta di opere, quelle per il rialzo di
Piazza San Marco e di Rialto, che, per la loro delicatezza,
sono state affidate al Magistrato alle acque.
Si è iniziata inoltre l'opera di ricostruzione
dell'equilibrio morfologico della laguna di Venezia; ciò a
cura del concessionario unico dello Stato Consorzio Venezia
nuova.
Si è costituito inoltre un "Centro previsioni e
segnalazioni maree del comune di Venezia", in grado di
segnalare, con estrema precisione ed affidabilità, gli eventi
di marea, soprattutto quelli eccezionali.
La segnalazione dell'evento di marea viene fatta alla
città con sistemi acustici; l'evento viene inoltre segnalato
singolarmente agli operatori privati o a singoli cittadini che
ne facciano richiesta; ciò avviene attraverso nuovi e
sofisticati sistemi.
Sono giunte ad una fase conclusiva le procedure per la
realizzazione del sistema MO.SE che, secondo il proponente
Consorzio Venezia nuova e il Magistrato alle acque, dovrebbe
mettere al riparo i comuni di Venezia, di Chioggia e di
Cavallino dalle acque alte eccezionali. Le opinioni attorno
all'efficacia dell'opera sono diverse e divergenti. Appare
chiara, tuttavia, l'intenzione del Governo di realizzare tale
opera in tempi rapidi.
In tutti i casi, i tempi per attuare la progettazione
esecutiva, nonché la realizzazione del sistema MO.SE., vengono
indicati unanimente in oltre un decennio.
Nonostante gli sforzi attuati dalle amministrazioni locali
per adeguare la città di Venezia, il ripresentarsi frequente
di fenomeni di alta marea eccezionale, accompagnata dalla
perduranza del fenomeno (più giorni consecutivi), pone le
attività produttive veneziane, nonché le rimanenti abitazioni
situate nei piani terra, circa 2000, in uno stato di
difficoltà e di incertezza. Viene così messa in discussione
"la vitalità socio-economica" della città alla quale fa
riferimento l'articolo 1 della citata legge n. 171 del
1973.
La presente proposta di legge di delega al Governo si
pone, conseguentemente, l'obiettivo di assicurare le attività
produttive e i beni privati dai rischi e dai danni dovuti al
riperpetuarsi delle acque alte eccezionali. Non appare
credibile, infatti, il provvedere, di volta, in volta
all'accertamento degli eventuali danni subiti e la richiesta,
conseguente, da parte degli interessati, ai diversi organi
dello Stato per la rifusione dei danni.
All'articolo 1 si individuano i princìpi e criteri
direttivi per l'esercizio della delega. Vanno segnalati in
particolare l'individuazione dei criteri per la stipula delle
polizze assicurative, le modalità di determinazione dei premi,
il coordinamento delle compagnie di assicurazione, i criteri
per la determinazione del valore dei beni, le procedure per un
rapido accertamento nonché per la liquidazione dei danni
subiti.
All'articolo 2 e all'articolo 4 è prevista l'istituzione
di un fondo speciale per l'assicurazione contro i rischi e si
indica la copertura finanziaria della legge.
All'articolo 3 si prevede l'istituzione di una Commissione
di studio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di intesa con i comuni di Venezia, di Chioggia e
di Cavallino, avente il compito di collaborare con il Governo
nell'esercizio della delega.