XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3424




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo in materia di rischi assicurati nella
laguna di Venezia).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a disciplinare l'assicurazione, da parte dello Stato, a copertura dei rischi derivanti da eventi eccezionali di marea nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) adottare misure fiscali agevolative per favorire la copertura assicurativa complessiva dai rischi derivanti da eventi eccezionali di marea a cose, nonché a beni immobili privati, tenuto conto della persistenza del fenomeno;

            b) prevedere, ai fini della copertura assicurativa di cui alla lettera a), la possibilità di stipulare apposite polizze con premi da determinare in relazione a quanto previsto dalla lettera c);

            c) stabilire le modalità di determinazione dei premi assicurativi, garantendo la necessaria perequazione in relazione alle diverse fasce di rischio sul territorio, nonché ai diversi soggetti da assicurare, sentiti il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sulla base del premio medio definito dal mercato;

            d) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione, consentendo la costituzione di uno o più consorzi ai fini esclusivi del più proficuo utilizzo di sistemi di riassicurazione catastrofale e prevedere appropriate misure per garantire il massimo livello di concorrenza tra le imprese assicuratrici;
            e) prevedere, attraverso il monitoraggio dell'andamento delle risorse costituite dalle imprese assicuratrici negli anni ad andamento favorevole della sinistralità, la costituzione di riserve di equilibrio per fronteggiare gli andamenti ciclici dei rischi;

            f) definire parametri ai fini della determinazione univoca ed uniforme del valore dei beni assicurati;

            g) definire, sentiti i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, le procedure ai fini del più ampio accertamento e della più rapida liquidazione dei danni.


Art. 2.

(Fondo speciale per l'assicurazione
contro i rischi).

        1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo speciale, in cui sono iscritte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, le risorse annuali destinate, in particolare, alla stipula delle coperture assicurative di cui all'articolo 1.


Art. 3.

(Commissione di studio).

        1. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita commissione di studio composta da funzionari pubblici e da esperti di particolare qualificazione professionale, indicati dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, di intesa con i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì determinati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.
        2. Per il funzionamento della commissione di studio e per la corresponsione ai suoi membri dei relativi compensi, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante il parziale utilizzo delle risorse destinate al fondo di cui all'articolo 2.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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