XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3424
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di rischi assicurati nella
laguna di Venezia).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, diretti a disciplinare l'assicurazione, da parte
dello Stato, a copertura dei rischi derivanti da eventi
eccezionali di marea nei comuni di Venezia, di Chioggia e di
Cavallino, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) adottare misure fiscali agevolative per
favorire la copertura assicurativa complessiva dai rischi
derivanti da eventi eccezionali di marea a cose, nonché a beni
immobili privati, tenuto conto della persistenza del
fenomeno;
b) prevedere, ai fini della copertura assicurativa
di cui alla lettera a), la possibilità di stipulare
apposite polizze con premi da determinare in relazione a
quanto previsto dalla lettera c);
c) stabilire le modalità di determinazione dei
premi assicurativi, garantendo la necessaria perequazione in
relazione alle diverse fasce di rischio sul territorio, nonché
ai diversi soggetti da assicurare, sentiti il Comitato di cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, sulla base del premio medio definito dal
mercato;
d) favorire il coordinamento tra le compagnie di
assicurazione, consentendo la costituzione di uno o più
consorzi ai fini esclusivi del più proficuo utilizzo di
sistemi di riassicurazione catastrofale e prevedere
appropriate misure per garantire il massimo livello di
concorrenza tra le imprese assicuratrici;
e) prevedere, attraverso il monitoraggio
dell'andamento delle risorse costituite dalle imprese
assicuratrici negli anni ad andamento favorevole della
sinistralità, la costituzione di riserve di equilibrio per
fronteggiare gli andamenti ciclici dei rischi;
f) definire parametri ai fini della determinazione
univoca ed uniforme del valore dei beni assicurati;
g) definire, sentiti i comuni di Venezia, di
Chioggia e di Cavallino, le procedure ai fini del più ampio
accertamento e della più rapida liquidazione dei danni.
Art. 2.
(Fondo speciale per l'assicurazione
contro i rischi).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un
apposito fondo speciale, in cui sono iscritte, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003, le risorse annuali destinate,
in particolare, alla stipula delle coperture assicurative di
cui all'articolo 1.
Art. 3.
(Commissione di studio).
1. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, è istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita
commissione di studio composta da funzionari pubblici e da
esperti di particolare qualificazione professionale, indicati
dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, di intesa
con i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì
determinati i compensi da corrispondere ai componenti della
commissione.
2. Per il funzionamento della commissione di studio e per
la corresponsione ai suoi membri dei relativi compensi, è
autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante il parziale utilizzo delle
risorse destinate al fondo di cui all'articolo 2.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.