XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3423




        Onorevoli Colleghi! - Prima di entrare nel merito della presente proposta di legge sembrano opportune alcune premesse. Quella dei domain name costituisce una tematica alquanto recente, che quindi pone una serie di problemi di tipo nuovo. Sembra inevitabile che alcuni di essi non possano trovare una immediata soluzione normativa, per esempio quelli riguardanti i conflitti fra più parti omonime, tutte parimenti legittimate ed in buona fede, che operano in settori diversi e desiderano registrare lo stesso nome. Simili problemi sono insoluti anche in Paesi esteri dove la casistica è molto più vasta che in Italia.
        Con le osservazioni che seguono e con la presente proposta di legge, si persegue un obiettivo che da un lato è circoscritto, ma dall'altro sembra realistico: quello cioè di fornire qualche strumento, semplice ed efficace, contro il cosiddetto "domain grabbing", cioè l'usurpazione di nomi che palesemente spettano ad altri.
        Un'ulteriore premessa è che occorre distinguere fra l'uso di un domain name abusivo, e la registrazione del medesimo. Uso e registrazione danno luogo a problemi giuridici distinti. Come si vedrà qui di seguito, per quanto attiene all'uso le norme già esistenti in materia di proprietà intellettuale risultano sufficienti. Un intervento legislativo sarebbe invece auspicabile per quanto riguarda la registrazione.
        Si evidenzia inoltre che la proposta, non prevedendo nessun compito aggiuntivo per l'autorità di registrazione, risulta applicabile a prescindere da qualsiasi eventuale riorganizzazione dell'autorità medesima.
        La proposta intende regolamentare la registrabilità dei nomi a dominio "it" che possano presentare problemi di interfaccia con gli istituti della proprietà industriale e intellettuale (marchi, nomi di ditta, nomi coperti da copy-right, altri segni distintivi, eccetera) e in materia di concorrenza sleale, interfaccia relativamente alla quale si genera la quasi totalità delle controversie. In questo modo da un lato si eviterebbe ogni problema di coordinamento con le normative già esistenti (della quale anzi si confermerebbe l'applicabilità a questo settore), dall'altro si eliminerebbe ogni dubbio anche sulla illiceità di una registrazione abusiva in sé.
        Per quanto riguarda la malafede, si tratta tipicamente di quella registrazione il cui unico obiettivo è quello di trarre profitto dalla sua vendita o di impedirne l'uso senza farne alcun uso proprio.
        La legge, l'ordine pubblico e il buon costume intervengono come clausola generale di divieto, alla stessa stregua di quanto previsto in materia di registrazione e uso dei marchi.
        Poiché il web nasce come fenomeno spontaneo, delocalizzato e tradizionalmente autoregolato, si ritiene importante tenere conto nei divieti di quelli risalenti ad altre disposizioni tradizionalmente applicate derivanti da fonti eterogenee, quali i regolamenti dell'Internet Corporation for assigned names and numbers (ICANN), le disposizioni della Naming e della Registration authority italiane, norme convenzionali e consuetudinarie.
        Logica conseguenza dell'illiceità della registrazione di un nome a dominio è l'obbligo di cancellazione o cessione al titolare. Poiché nei casi di usurpazione, la primaria causa del danno è proprio la registrazione in sé, che impedisce al titolare di attivare un sito corrispondente al suo nome e provoca comunque una serie di inconvenienti, di spese e di perdite di tempo non documentabili in modo analitico, l'istituzione di un sistema di risarcimento forfetario appare la strada più idonea. La forbice entro cui è fissato dalla proposta il valore della pena pecuniaria da comminare lascia comunque alla discrezionalità del giudice (o dell'arbitro) la valutazione dell'incisività della stessa, fatta salva la documentazione e l'accertamento di danni ulteriori.
        Appare opportuno che colui che contesta un nome a dominio lesivo di un suo diritto possa ottenere in via cautelare non solo l'inibitoria dell'uso da parte del terzo, ma anche il trasferimento provvisorio a lui medesimo, subordinatamente alla prestazione di una cauzione.
        Poiché, come detto sopra, la finalità principale della proposta di legge è la lotta al domain grabbing, appare opportuna la applicabilità della normativa anche ai nomi a dominio registrati abusivamente anteriormente all'entrata in vigore della legge.




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